IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo
il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni  volte  a
disciplinare l'istituzione e il funzionamento del  Fondo  perequativo
per i territori con minore capacita' fiscale per abitante; 
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009,  che  prevede,
alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti  i  livelli
istituzionali, del  criterio  della  spesa  storica  a  favore  della
perequazione della capacita'  fiscale  per  le  funzioni  diverse  da
quelle  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  p),  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 11, comma 1, lettera c), della menzionata legge n.  42
del 2009, recante i  principi  e  criteri  direttivi  concernenti  il
finanziamento  delle  funzioni   di   comuni,   province   e   citta'
metropolitane, che prevede che le spese per le  funzioni  di  comuni,
province e citta' metropolitane relative  alle  funzioni  diverse  da
quelle  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  p),  della
Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il fondo perequativo
basato sulla capacita' fiscale per abitante; 
  Visto l'art. 13, comma 1, della legge  n.  42  del  2009  il  quale
prevede, alla lettera e), che, ai fini dell'entita' e del riparto dei
fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle
entrate devono  essere  presi  in  considerazione  i  tributi  propri
valutati ad aliquota standard; 
  Visto l'art. 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42  del  2009,
che, nel  dettare  i  principi  e  i  criteri  direttivi  concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi  per  gli  enti  locali,
stabilisce che, per le spese relative  all'esercizio  delle  funzioni
diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i  comuni  e
quello per le province e  le  citta'  metropolitane  sono  diretti  a
ridurre le differenze tra le capacita' fiscali; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della medesima  legge  n.  42
del  2009,  che  prevede,  con  riguardo  al  coordinamento  e   alla
disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, che sia  garantita
la trasparenza  delle  diverse  capacita'  fiscali  e  delle  risorse
complessive per abitante prima e dopo la  perequazione,  in  modo  da
salvaguardare  il  principio  dell'ordine  della  graduatoria   delle
capacita'  fiscali  e   la   sua   eventuale   modifica   a   seguito
dell'evoluzione del quadro economico territoriale; 
  Visto l'art. 1, comma 380, lettera  b),  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228,  che  ha  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale; 
  Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera b), della  citata  legge  n.
228 del 2012, che prevede che i criteri di formazione  e  di  riparto
del Fondo di solidarieta' comunale siano stabiliti  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno,  previo  accordo  da  sancire  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il  30  aprile  per
l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello  di
riferimento per gli anni 2017 e successivi, tenendo anche conto,  per
i singoli comuni, dei criteri di cui alla medesima lettera b); 
  Visto l'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del  2012,  il
quale dispone che, con riferimento ai comuni delle regioni a  statuto
ordinario, il 20 per cento per l'anno  2015,  il  30  per  cento  per
l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55  per  cento  per
l'anno 2018 dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale  di  cui  al  comma  380-ter  e'  accantonato   per   essere
redistribuito, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui alla lettera b) del medesimo  comma  380-ter,  tra  i
comuni sulla base della differenza  tra  le  capacita'  fiscali  e  i
fabbisogni  standard  approvati  dalla  Commissione  tecnica  per   i
fabbisogni standard entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento  i
fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il  31
marzo 2016; 
  Visto lo stesso art. 1, comma 380-quater, della legge  n.  228  del
2012, in virtu' del quale per la  quota  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale attribuita sulla base  della  differenza  tra  le  capacita'
fiscali e i fabbisogni standard non operano i  criteri  di  cui  alla
lettera b) del predetto comma 380-ter; 
  Visto il medesimo art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228  del
2012, il quale stabilisce che per gli anni 2015 e  2016,  l'ammontare
complessivo della  capacita'  fiscale  dei  comuni  delle  regioni  a
statuto  ordinario  e'  determinata  in  misura  pari   all'ammontare
complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo
di  imposta  municipale  propria  e  di   tributo   per   i   servizi
indivisibili, ad aliquota standard, nonche'  a  titolo  di  Fondo  di
solidarieta' comunale netto per gli anni 2015 e 2016, ed e'  pari  al
45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale; 
  Visto l'art. 43, comma 5-quater,  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014,  n.  164,  il  quale  dispone  che  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,
sono adottate, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, la nota metodologica  relativa  alla  procedura  di
calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo  comune  delle
regioni a statuto ordinario, di cui  all'art.  1,  comma  380-quater,
della legge n. 228 del 2012; 
  Visto  il  medesimo  art.  43,   comma   5-quater,   del   predetto
decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale, dopo la  conclusione
dell'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, lo schema
di decreto per  l'adozione  della  nota  metodologica  relativa  alla
procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali e'  trasmesso
alle Camere affinche' sullo  stesso  sia  espresso  il  parere  della
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di
cui all'art. 3 della  legge  n.  42  del  2009  e  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia, da rendere entro il  termine  di
trenta giorni dalla data  di  trasmissione,  decorso  inutilmente  il
quale, il decreto puo' comunque essere adottato, e che  il  Ministro,
qualora non intenda conformarsi  ai  pareri  parlamentari,  trasmette
alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali  non
si e' conformato ai citati pareri; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
marzo 2015 recante l'«Adozione della nota metodologica relativa  alla
procedura di calcolo  e  della  stima  delle  capacita'  fiscali  per
singolo comune delle regioni  a  statuto  ordinario»  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 13 della Gazzetta Ufficiale, Serie  Generale
n. 68 del 23 marzo 2015; 
  Ritenuto   di   dover   procedere   all'integrazione   della   nota
metodologica e all'aggiornamento della stima delle capacita'  fiscali
per  singolo  comune  delle  regioni  a  statuto  ordinario  mediante
l'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi del citato  art.
43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del  2014,  al  fine  di
considerare, come previsto dall'art. 1,  comma  2,  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 11  marzo  2015,  i  mutamenti
normativi intervenuti in materia di imposta municipale propria  e  di
tributo per i servizi indivisibili ad opera dell'art. 1  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, della variazione dei  dati  di  riferimento
nonche' di correttivi metodologici alla procedura di  stima  relativa
alla sola capacita' fiscale residuale; 
  Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' e autonomie locali ai
sensi dell'art. 43, comma 5-quater,  del  decreto-legge  n.  133  del
2014, nella seduta del 18 febbraio 2016; 
  Considerato che lo schema di decreto e' stato trasmesso alle Camere
e assegnato in data 8 marzo 2016, in sede consultiva (atto  n.  284),
alla  Commissione  parlamentare  per  l'attuazione  del   federalismo
fiscale, alla V Commissione bilancio, tesoro e  programmazione  della
Camera e alla 5ª Commissione bilancio del Senato in  data  27  aprile
2016; 
  Considerato che in data 7 aprile 2016 la  Commissione  parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale ha  reso  parere  favorevole
condizionato e con osservazioni; 
  Considerato che in data 20 aprile 2016 la V  Commissione  bilancio,
tesoro e programmazione della Camera ha  espresso  parere  favorevole
con osservazione; 
  Considerato che in data 27 aprile 2016 la 5ª  Commissione  bilancio
del  Senato  espresso  parere  di  nulla  osta,  con  richiamo   alle
condizioni poste dalla Commissione parlamentare per l'attuazione  del
federalismo fiscale; 
  Vista la relazione trasmessa alle Camere  nella  quale  sono  state
espresse, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 43 del D. L.  n.  133
del 2014 le ragioni per le quali il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze ha inteso conformarsi solo in parte ai pareri parlamentari; 
  Considerato che a  norma  del  comma  5-quater,  dell'art.  43  del
decreto-legge n. 133  del  2014,  il  decreto  puo'  essere  comunque
emanato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazione del decreto 11 marzo  2015  e  della  nota  metodologica
  relativa alla procedura di  calcolo  e  aggiornamento  della  stima
  delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a  statuto
  ordinario 
 
  1.  Il  presente  decreto   integra   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 11 marzo  2015.  Con  l'allegato  A  al
presente decreto e' integrata  la  nota  metodologica  relativa  alla
procedura di calcolo adottata con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 11 marzo 2015. 
  2. Con l'Allegato B al presente decreto e' adottato l'aggiornamento
della stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle  regioni
a statuto ordinario di cui all'art. 1, comma 380-quater, della  legge
24 dicembre 2012, n. 228. 
  3. La nota metodologica integrativa di  cui  all'Allegato  A  e  la
stima delle capacita' fiscali per singolo comune di cui  all'Allegato
B tengono conto dei mutamenti normativi  intervenuti  in  materia  di
imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili ad
opera dell'art. 1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  della
variazione dei dati di riferimento nonche' di correttivi metodologici
nella  procedura  di  stima  relativa  alla  sola  capacita'  fiscale
residuale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 maggio 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan