IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modifiche e integrazioni, con il quale e' stato  approvato  il  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato
approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; 
  Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive  modifiche  e
integrazioni, concernente modifiche al regio decreto  luogotenenziale
30 dicembre 1923, n. 3152, sulla  obbligatorieta'  della  punzonatura
delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, concernente norme integrative della disciplina  vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; 
  Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e  successive  modifiche  e
integrazioni, concernente nuove norme sulla  detenzione  delle  armi,
delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati; 
  Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del  18  giugno  1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione  di  armi,
come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 21 maggio 2008; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  527,  recante
attuazione  della   citata   direttiva   91/477/CEE,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  26  ottobre  2010,  n.  204,  recante
attuazione della citata  direttiva  2008/51/CE,  come  modificato  da
decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121; 
  Visto l'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135; 
  Visto l'art. 13-bis della citata legge 18 aprile 1975, n. 110,  con
il quale e' stato previsto un decreto del Ministro  dell'interno  per
definire le modalita'  di  disattivazione  delle  armi  di  cui  agli
articoli 1 e 2 della stessa legge; 
  Visto il regolamento di esecuzione (CE)  15/12/2015,  n.  2015/2403
della Commissione, che definisce orientamenti comuni  sulle  norme  e
sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi  da  fuoco
disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili; 
  Vista la direttiva (UE) del Parlamento europeo e  del  Consiglio  9
settembre 2015, n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle  regole  relative
ai servizi della societa' dell'informazione; 
  Sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Banco nazionale
di  prova  per  le  armi  da  fuoco  portatili  e  per  le  munizioni
commerciali; 
  Ritenuto di dare attuazione  a  quanto  previsto  dal  citato  art.
13-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dal  citato  regolamento
di esecuzione (CE) 15/12/2015, n. 2015/2403; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica alle armi da fuoco  di  cui  agli
articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110  appartenenti  alle
categorie A, B, C e D dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle  armi
di cui al comma 1 qualora disattivate prima della data di entrata  in
vigore del  presente  decreto,  salvo  che  le  armi  medesime  siano
trasferite ad altro Stato membro o immesse sul mercato.