IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati; Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della citata direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della citata direttiva 2008/51/CE, come modificato da decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121; Visto l'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto l'art. 13-bis della citata legge 18 aprile 1975, n. 110, con il quale e' stato previsto un decreto del Ministro dell'interno per definire le modalita' di disattivazione delle armi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge; Visto il regolamento di esecuzione (CE) 15/12/2015, n. 2015/2403 della Commissione, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili; Vista la direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 settembre 2015, n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; Sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali; Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 13-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dal citato regolamento di esecuzione (CE) 15/12/2015, n. 2015/2403; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle armi da fuoco di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle armi di cui al comma 1 qualora disattivate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le armi medesime siano trasferite ad altro Stato membro o immesse sul mercato.