Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (UE)
n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
    Visto il vigente disciplinare di produzione della IGT «Rubicone»,
da  ultimo  modificato  con  decreto  ministeriale  7   marzo   2014,
pubblicato sul sito internet del Mipaaf - Prodotti DOP e IGP, sezione
Vini DOP e IGP; 
    Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini di
Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica  del
disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica  tipica
«Rubicone», con allegata la  relativa  proposta  di  disciplinare  di
produzione, nel rispetto della  procedura  di  cui  all'art.  10  del
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Visto il parere favorevole  della  regione  Emilia-Romagna  sulla
citata proposta di modifica del disciplinare di produzione; 
    Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed
IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010,  espresso
nella riunione del 7 aprile 2016 sulla predetta proposta di  modifica
del disciplinare di produzione; 
    Vista l'istanza presentata dal citato Consorzio di tutela in data
22  aprile  2016  con  la  quale,  in  ottemperanza  alla   richiesta
ministeriale n. 66182 del 5  ottobre  2015  per  l'adeguamento  delle
disposizioni di etichettatura per le  tipologie  qualificate  con  il
nome  del  vitigno  previste  dal  disciplinare  in   questione,   in
conformita'  alle  vigenti  norme  dell'Unione  europea,  il   citato
Consorzio ha comunicato il relativo adeguamento; 
    Visto il parere favorevole  dalla  regione  Emilia-Romagna  sulla
predetta richiesta di adeguamento con nota n. PG/2016/316768  del  29
aprile 2016; 
    Ritenuto di apportare l'adeguamento normativo  alla  proposta  di
modifica del disciplinare, sulla quale e' stato acquisito  il  parere
favorevole del richiamato Comitato nazionale; 
    Provvede, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  del  citato  decreto
ministeriale  7  novembre  2012,  alla  pubblicazione   dell'allegata
proposta di modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
indicazione geografica tipica «Rubicone». 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione,   in   regola   con   le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e  successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli  interessati
al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -
Ufficio PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
predetta proposta.