IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante  «Istituzione  del  Ministero  dell'Ambiente  e
norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  ed  in  particolare  l'art.  35,  che
individua  le  funzioni  e  i   compiti   attribuiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», e in particolare i commi 1126 e  1127,  dell'art.
1, che disciplinano  la  predisposizione  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e  il  Ministro  dello
sviluppo economico, di  un  «Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al
fine di integrare le  esigenze  di  sostenibilita'  ambientale  nelle
procedure d'acquisto di beni e servizi sulla base di  criteri  e  per
categorie merceologiche individuati in modo specifico; 
  Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi  di
citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, commi della legge 27  dicembre
2006 n. 296, ha approvato il «Piano d'azione  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN  GPP),  e
in particolare l'art. 2, recante disciplina dei  «criteri  ambientali
minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  sentiti  i
Ministeri concertanti, al fine di definire «gli  specifici  obiettivi
di  sostenibilita'  ambientale...»  per  le  categorie  merceologiche
indicate all'art. 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse   naturali»,   ed   in
particolare l'art. 23 che modifica ed integra il decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152 con una specifica disciplina avente ad  oggetto
«accordi  di  programma  e  incentivi  per  l'acquisto  dei  prodotti
derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei
materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi» 
  Visto che l'art. 206-sexies, inserito  nel  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, dal citato art. 23 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221, disciplina l'individuazione di «azioni  premianti  l'utilizzo
di prodotti che impiegano materiali  post  consumo  o  derivanti  dal
recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio
dei prodotti  complessi  negli  interventi  concernenti  gli  edifici
scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche», e in
particolare i commi 1 e 3, del citato art. 206-sexies, che  prevedono
l'inserimento nei bandi di gara  di  «criteri  di  valutazione  delle
offerte ......... con punteggi premianti per  i  prodotti  contenenti
materiali post consumo o derivanti dal recupero degli  scarti  e  dei
materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle
percentuali fissate» 
  Considerato che ai sensi del citato art. 206-sexies, commi 1  e  3,
l'entita' dei punteggi premianti e le caratteristiche  dei  materiali
ammessi a  beneficiarne,  i  descrittori  acustici,  e  i  valori  di
riferimento da considerare, le percentuali minime di residui, rifiuti
e materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti, la
materia  prima   e   l'energia   risparmiate   da   considerare   per
l'assegnazione dei punteggi premianti, i materiali utilizzabili  solo
previo trattamento per escludere effetti  nocivi  tali  da  provocare
inquinamento ambientale o danno  alla  salute  umana,  sono  definiti
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 221 del
2015 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare  «con  uno  o  piu'  decreti,  anche  attraverso  i  decreti  di
attuazione del Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi nel  settore  della  pubblica  amministrazione,  di'  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 11 aprile 2008» 
  Visto il decreto ministeriale 5  febbraio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 50  del  2  marzo  2015,  che  nell'allegato  1
stabilisce i «Criteri ambientali minimi per le forniture di  articoli
di arredo urbano» al fine di contribuire «a sviluppare un mercato  di
prodotti costituiti da materiale riciclato, a  promuovere  l'uso  dei
rifiuti come una risorsa, a favorire una  progettazione  di  prodotti
che integrino un  approccio  basato  sul  ciclo  di  vita  nonche'  a
sviluppare un'economia circolare», inclusi i prodotti  costituiti  da
polverino da pneumatici fuori; 
  Visto il decreto ministeriale 24 dicembre  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie  Generale,  n.  16  del  21  gennaio  2016,
recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento  di
servizi:  di  progettazione  e  lavori  per  la  nuova   costruzione,
ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la  gestione  dei
cantieri della pubblica amministrazione e criteri  ambientali  minimi
per le forniture di ausili per  l'incontinenza»,  e  in  particolare,
l'allegato 1 che, al fine di incrementare l'efficienza  energetica  e
di  ridurre  l'uso  delle  risorse  materiche  negli  affidamenti  di
progettazione,  costruzione  e  ristrutturazione  di  edifici   della
pubblica  amministrazione,  compresi  gli  edifici  scolastici,  gia'
definisce i descrittori acustici di  riferimento  in  relazione  alla
destinazione d'uso degli edifici, le caratteristiche  dei  materiali,
le percentuali  minime  di  residui  di  produzione  e  di  materiali
post-consumo o rivenienti dal disassemblaggio di  prodotti  complessi
utilizzati nelle soluzioni progettuali e nei manufatti,  e  al  punto
2.6.2,  relativo  al  «Miglioramento  prestazionale  del   progetto»,
prevede l'assegnazione di un punteggio premiante per  le  prestazioni
ambientali  migliori  rispetto  ai  criteri  ambientali  definiti  in
termini di «specifiche tecniche»; 
  Considerato che i  criteri  ambientali  minimi  di  cui  ai  citati
decreti 5 febbraio 2015 e 24 dicembre  2015  sono  in  linea  con  le
finalita' e i «contenuto della disciplina  dettata  dal  citato  art.
206-sexies, commi 1 e 3, lett. b), del decreto legislativo n. 152 del
2006; 
  Considerato che il citato art. 206-sexies, comma 3, lett.  a),  del
decreto legislativo n. 152 del 2006,  prevede  che  tra  i  materiali
ammessi a beneficiare dei punteggi premianti sono..compresi  i  beni-
derivanti da materiali post consumo riciclati o dal,  recupero  degli
scarti, e i materiali rivenienti  dal  disassemblaggio  dei  prodotti
complessi, con priorita' per i beni provenienti  dai  rifiuti  per  i
quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta  e  riciclo  nel
rispetto della normativa  di  settore  nazionale  e  comunitaria,  o,
derivanti dal recupero degli scarti e dei  materiali  rivenienti  dal
disassemblaggio  dei  prodotti  complessi,  di  cui  al  citato  art.
206-ter, comma 2, lettera a), del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006, nonche' i beni e prodotti derivanti dall'utilizzo di  polverino
da pneumatici fuori uso; 
  Ritenuto di definire, in attuazione dell'art. 206-sexies, comma  3,
lettera a), del decreto legislativo n. 152 del  2006,  uno  specifico
punteggio premiante per i beni derivanti da  materiali  post  consumo
riciclati, dal recupero degli scarti  e  da  materiali  ottenuti  dal
disassemblaggio dei  prodotti  complessi  disciplinati  dai  «Criteri
ambientali minimi per l'affidamento del servigio di  progettazione  e
lavori per la  nuova  costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione
degli edifici e per la gestione degli  edifici»  di  cui  al  decreto
ministeriale 24 dicembre 2015, e dei «Criteri ambientali  minimi  per
le forniture  di  articoli  di  arredo  urbano»  di  cui  al  decreto
ministeriale 5 febbraio 2015, ad integrazione di detti criteri; 
  Considerato che ai predetti fini e' necessario migliorare e rendere
facilmente  accessibili  le  informazioni  sui  materiali  riciclati,
recuperati, e derivanti dal disassemblaggio di prodotti complessi, di
cui sono  composti  i  beni  per  i  quali  sono  stabiliti  punteggi
premianti; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contraiti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture.»,  e  in
particolare l'art. 95 che  disciplina  i  criteri  oggettivi  per  la
valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  e  prevede,
tra l'altro, che le amministrazioni  aggiudicatrici  devono  indicare
nel bando di gara i criteri premiali che intendono  applicare,  anche
con specifico riferimento al «maggior punteggio relativo  all'offerta
concernente beni, lavori o servizi che presentano un  minore  impatto
sulla salute e sull'ambiente» 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prodotti, materiali e manufatti  per  edifici,  inclusi  gli  edifici
                             scolastici 
 
  1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 24 dicembre  2015,  recante
«Criteri  ambientali  minimi  per  l'affidamento  del   servizio   di
progettazione e lavori per la nuova costruzione,  ristrutturazione  e
manutenzione degli edifici e  per  la  gestione  degli  edifici»,  e'
integrato come segue: 
  a) al paragrafo 2.6.2, «Miglioramento prestazionale del  progetto»,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: 
  «Ai progetti che prevedono  l'utilizzo  di  materiali  o  manufatti
costituiti  da  un  contenuto  minimo  di  materiale  post   consumo,
derivante dal recupero degli scarti e dei  materiali  rivenienti  dal
disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore  rispetto  a  quanto
indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche,  e'  assegnato  un
punteggio pari almeno  al  5%  del  punteggio  tecnico.  Resta  fermo
l'obbligo di rispettare i  requisiti  prestazionali  stabiliti  dalle
norme tecniche di settore, quanto previsto dal  Regolamento  (UE)  n.
305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo  2011  che  fissa
condizioni armonizzate per la  commercializzazione  dei  prodotti  da
costruzione, nonche' le altre  specifiche  tecniche  che  fissano  le
ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo  il  ciclo  di
vita di tali materiali e manufatti». 
  b) al paragrafo 2.6.2,  nella  sezione  «verifica»,  dopo  l'ultimo
periodo e' aggiunto il seguente: «Il progettista deve  dichiarare  se
tale materiale  o  manufatto  sia  o  meno  utilizzato  al  fine  del
raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni
d'uso degli immobili oggetto di gara,  e  allegare,  oltre  a  quanto
previsto nella corrispondente specifica  tecnica,  una  dichiarazione
del produttore dalla quale deve risultare: 
  - la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale
da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post  consumo  o
da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi,
o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile; 
  - l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in  possesso  di
marcatura CE.»