IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo  1997,  n.  59»,  ed  in   particolare   l'art.   115   recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio  2014,   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in  data  6  luglio  2015  dall'impresa
«Sapec Agro Italia S.r.l.», con sede legale in Saronno (Varese),  via
Varese n.  25/D,  finalizzata  al  rilascio  dell'autorizzazione  del
prodotto fitosanitario «Expedient  10  EC»,  a  base  della  sostanza
attiva  Pyriproxyfen,  secondo  la   procedura   del   riconoscimento
reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro  quale  la
Spagna,  e'  stata  esaminata  e  valutata  positivamente  da   parte
dell'istituto convenzionato, Universita' degli studi di Milano; 
  Visto  il  successivo  parere  della  Commissione  consultiva   dei
prodotti fitosanitari, acquisito per via telematica che  conferma  le
conclusioni dell'istituto individuato per la valutazione del prodotto
fitosanitario in questione; 
  Vista la nota in data 30 marzo 2016 con la quale e' stato richiesto
all'impresa di inviare  la  pertinente  documentazione  necessaria  a
completare il suddetto iter autorizzativo; 
  Vista la nota pervenuta in data 5 aprile 2016 da cui risulta che la
suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Ritenuto di  autorizzare  il  prodotto  fitosanitario  fino  al  31
dicembre 2018, data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva Pyriproxyfen come riportato nel regolamento (UE) n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai  sensi  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa «Sapec Agro Italia S.r.l.», con sede  legale  in  Saronno
(Varese),  via  Varese  n.  25/D,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario EXPEDIENT 10  EC,  a  base  della
sostanza attiva Pyriproxyfen, con la composizione e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario in questione e'  autorizzato  secondo  la
procedura del  riconoscimento  reciproco,  di  cui  all'art.  40  del
regolamento  (CE)  n.  1107/2009;  il  prodotto  di  riferimento   e'
autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili  in
un altro Stato membro quale la Spagna. 
  L'iscrizione e' valida fino al 31 dicembre 2018, data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva Pyriproxyfen, come  riportato
nel regolamento (UE) n. 540/2011. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento dell'impresa estera Sapec Agro S.A., Herdade das  Praias
- 2910-440, Setubal - Portogallo. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100 - 250  -  500  e
litri 1 - 5. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16420. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it. 
 
    Roma, 16 giugno 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco