IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
         il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, comma 2; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Vista la relazione di mancata revisione conclusa in data 9 febbraio
2016, con la proposta di adozione del provvedimento  di  scioglimento
per atto dell'Autorita' di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice
civile, con nomina del  liquidatore,  nei  confronti  della  societa'
cooperativa «C.S.P. Cooperativa Servizi Piemonte», con sede in Torino
per mancato deposito dei  bilanci  d'esercizio  per  oltre  due  anni
consecutivi; 
  Considerato che dall'istruttoria effettuata da questa Autorita'  di
vigilanza, anche  attraverso  la  consultazione  del  registro  delle
imprese, si e' riscontrato che la cooperativa  aveva  successivamente
depositato i bilanci relativi agli esercizio 2012, 2013 e 2014; 
  Tenuto conto che  dall'esame  della  citata  relazione  di  mancata
revisione si e' riscontrato che il revisore non  ha  potuto  accedere
alla documentazione necessaria al  fine  di  verificare  la  corretta
gestione della cooperativa, nonostante  la  formale  richiesta  dello
stesso e la relativa diffida a  consentire  l'ispezione  inviate  con
raccomandata r/r in data 2 gennaio 2016 presso la sede  legale  della
cooperativa,  che  risulta  anche  essere  il  domicilio  del  legale
rappresentante, restituita al mittente per compiuta giacenza; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione  commissariale  di  cui  all'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile anche in considerazione che la cooperativa  aveva  gia'
manifestato nel tempo un atteggiamento ostativo, rilevato anche nella
precedente mancata revisione conclusa in data 4 luglio  2013  con  la
proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale; 
  Considerato che la comunicazione  di  avvio  del  procedimento  per
l'adozione del provvedimento di gestione  commissariale  inviata,  ai
sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, via pec con nota
n. 87578 del 29 marzo 2016 non e' stata consegnata nella  casella  di
posta certificata della cooperativa in quanto la stessa e'  risultata
non attiva; 
  Vista la comunicazione di avvio  del  procedimento  successivamente
inviata per raccomandata r/r  con  nota  91490  del  1°  aprile  2016
all'indirizzo della sede  legale  della  cooperativa  rilevato  dalla
visura camerale, che non ha avuto alcun esito; 
  Preso atto che non sono  pervenute  controdeduzioni  in  ordine  al
provvedimento proposto; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative in data 30 maggio 2016; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Marco Egalini; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Amministratore   unico   della   societa'   cooperativa   «C.S.P.
Cooperativa Servizi Piemonte», con  sede  in  Torino (codice  fiscale
10432840014), costituita in data 30 dicembre 2010 e' revocato.