IL CAPO 
                          DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 34 del 31 dicembre 2012 recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Lazio  nelle
iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione  di
criticita' determinatasi a seguito dei fenomeni di subsidenza in atto
nel territorio dei Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 47 del 6 febbraio 2013 recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Lazio  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito  il  territorio
di alcuni comuni delle Province  di  Roma,  Frosinone  e  Latina  nei
giorni 20 e 21 maggio 2008»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 125 del 21 novembre 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile
per favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione  Lazio  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi a seguito degli  eccezionali  eventi  meteorologici  di
novembre e dicembre 2008»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 153 del 26 febbraio 2014 recante: «Modifiche  alle  ordinanze  del
capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del  31  dicembre
2012, n. 47 del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del
21 novembre 2013. Sostituzione del soggetto responsabile.»; 
  Considerato che ai sensi della sopra citata ordinanza n.  153/2014,
il Direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative
della Regione  Lazio  e'  stato  nominato  soggetto  responsabile  in
sostituzione  del  Direttore   del   Dipartimento   istituzionale   e
territorio della medesima Regione; 
  Vista la delibera della Giunta regionale n. 530 dell'8 ottobre 2015
con  cui  sono  state  riorganizzate  le  competenze  in  materia  di
infrastrutture, ambiente e politiche abitative; 
  Vista la nota del 19 aprile 2016 con  cui  il  segretario  generale
della  Regione  Lazio  ha  rappresentato   che,   a   seguito   della
riorganizzazione  delle  strutture  regionali,   le   funzioni   gia'
attribuite  al  Direttore  regionale   infrastrutture,   ambiente   e
politiche  abitative  in  qualita'  di  soggetto  responsabile,   con
riferimento alle ordinanze n. 34/2012,  n.  47/2013  e  n.  125/2013,
dovranno essere attribuite al Direttore  regionale  infrastrutture  e
politiche abitative; 
  Ravvisata  pertanto  la  necessita'  di  apportare  le  conseguenti
modifiche  alle  citate  ordinanze,  al   fine   di   assicurare   il
completamento,  senza  soluzione  di  continuita',  degli  interventi
finalizzati al superamento dei contesti critici in rassegna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di consentire  il  completamento  delle  attivita'  gia'
programmate ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012, n. 47  del  6  febbraio
2013  e  n.  125  del  21  novembre  2013,  il  Direttore   regionale
infrastrutture e politiche abitative  della  Regione  Lazio  subentra
nelle iniziative gia' affidate al Direttore regionale infrastrutture,
ambiente e  politiche  abitative  della  medesima  Regione  ai  sensi
dell'ordinanza n. 153/2014. 
  2. Al Direttore  regionale  infrastrutture  e  politiche  abitative
della Regione Lazio, che opera a titolo gratuito,  vengono  intestate
le contabilita' speciali n. 3233, n. 5235 e n. 5256 di cui alle sopra
citate ordinanze. 
  3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art.
5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 luglio 2016 
 
                                            Il Capo del Dipartimento: 
                                                      Curcio