IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19  febbraio  2016
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni dal 30 settembre al  10  ottobre  2015  hanno  colpito  il
territorio delle Province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra; 
  Ravvisata la  necessita'  di  procedere  alla  realizzazione  delle
iniziative di carattere straordinario  finalizzate  al  ritorno  alle
normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Viste le note della Regione autonoma della Sardegna dell'11  e  del
15 marzo 2016; 
  Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna  con  nota
del 5 maggio 2016; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Direttore  generale  della  protezione  civile
della  Regione  autonoma  della  Sardegna  e'  nominato   Commissario
delegato ed opera a titolo gratuito. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il  Commissario  delegato  puo'  avvalersi,  senza  che  ne
derivino nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,
anche in qualita' di soggetti attuatori, dei comuni, delle  province,
degli  enti  pubblici  non  territoriali  interessati  dagli   eventi
meteorologici in  argomento,  delle  strutture  organizzative  e  del
personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli enti  e  delle
Agenzie del Sistema Regione, dei soggetti  privati  a  partecipazione
pubblica che concorrono al superamento del  contesto  di  criticita',
nonche' della collaborazione delle Amministrazioni dello Stato. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 3,  entro  venti  giorni  dall'emanazione
della presente ordinanza, un piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi realizzati dagli  enti  locali  nella  fase  di
prima emergenza rivolti a rimuovere  le  situazioni  di  rischio,  ad
assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero  delle  popolazioni
colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma
urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dagli eventi calamitosi; 
    c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose; 
    d) l'individuazione dei comuni danneggiati. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. I contributi sono erogati  agli  enti  locali  previo  resoconto
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di
causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 
  7. Il Commissario  delegato,  per  gli  interventi  di  competenza,
provvede all'approvazione dei progetti  ricorrendo,  ove  necessario,
alla conferenza  di  servizi  da  indire  entro  sette  giorni  dalla
disponibilita'   dei   progetti.   Qualora   il   rappresentante   di
un'amministrazione o soggetto  invitato  sia  risultato  assente,  o,
comunque,  non  dotato  di  adeguato  potere  di  rappresentanza,  la
conferenza di servizi delibera  prescindendo  dalla  sua  presenza  e
dalla  adeguatezza  dei  poteri  di   rappresentanza   dei   soggetti
intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi
deve essere  motivato  e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le
specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. 
  8. Fermo restando quanto stabilito al comma 9, i pareri, i visti  e
i nulla-osta relativi  agli  interventi,  che  si  dovessero  rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma precedente, in deroga all'art. 17, comma  24,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono  essere  resi
dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta  e,  qualora
entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti  con  esito
positivo. 
  9. In deroga all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, agli articoli  6,  7,  9,  10  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed agli articoli  146,  147,  150,
152, 154 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per  i
progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa
vigente la  procedura  di  valutazione  di  incidenza  o  di  impatto
ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere
incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del  medesimo  decreto
legislativo n. 42/2004, la procedura medesima  deve  essere  conclusa
entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In  caso  di
mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso,  alla
valutazione stessa si procede in un'apposita conferenza  di  servizi,
da concludersi entro  15  giorni  dalla  convocazione.  Nei  casi  di
mancata espressione del parere o di motivato  dissenso  espresso,  in
ordine a progetti di interventi ed opere  di  competenza  statale  in
sede di conferenza di servizi  dalle  Amministrazioni  preposte  alla
tutela  ambientale,  paesaggistico  territoriale  o  del   patrimonio
storico-artistico,  la  decisione  e'  rimessa  al   Presidente   del
Consiglio dei ministri in deroga alla  procedura  prevista  dall'art.
14-quater  della  legge  7  agosto  1990,   n.   241   e   successive
modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta';
quando la mancata espressione del parere, ovvero il  dissenso,  siano
riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale,  la
decisione e' rimessa al Presidente della  Regione  Sardegna,  che  si
esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta. 
  10. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni d'urgenza e
per  le  eventuali   espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per
l'esecuzione delle opere e degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza, una volta emesso  il  decreto  di  occupazione  d'urgenza,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei  suoli  anche
con la sola presenza di due testimoni. 
 
          Avvertenza: 
              Gli  allegati  tecnici  alla  presente  ordinanza  sono
          consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento  della
          protezione   civile:    www.protezionecivile.it,    sezione
          provvedimenti.