IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in  materia
di riorganizzazione  dell'Associazione  italiana  della  Croce  Rossa
(C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
  Visti  in  particolare  i  seguenti  articoli  del  citato  decreto
legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: 
    l'art. 1, comma 1, che  stabilisce  che  le  funzioni  esercitate
dall'Associazione italiana della  Croce  rossa  siano  trasferite,  a
decorrere dal 1° gennaio 2016, alla  costituenda  Associazione  della
Croce Rossa italiana, promossa dai soci della  C.R.I.,  la  quale  e'
persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo
II, capo II, del Codice civile, e' iscritta di diritto  nel  registro
nazionale,  nonche'  nei  registri  regionali  e  provinciali   delle
associazioni di promozione sociale,  e'  di  interesse  pubblico,  e'
ausiliaria dei pubblici poteri nel settore  umanitario  ed  e'  posta
sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica; 
    l'art. 2, comma 1, che  dispone  che  la  C.R.I.  sia  riordinata
secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n.  178  del
2012 e dal 1° gennaio 2016 fino  alla  data  della  sua  liquidazione
assuma  la  denominazione  di  «Ente  strumentale  alla  Croce  Rossa
italiana» (Ente), mantenendo la  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico come ente non economico, sia pure non piu' associativo,  con
la   finalita'   di   concorrere   temporaneamente   allo    sviluppo
dell'Associazione; 
    l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le  risorse  finanziarie  a
carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1,
comma 6, che sarebbero state  erogate  alla  C.R.I.  nell'anno  2014,
secondo quanto disposto dalla normativa vigente in  materia,  nonche'
risorse finanziarie, di  pari  ammontare  a  quelle  determinate  per
l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6,  per  l'anno
2016, siano attribuite all'Ente e all'Associazione, con  decreti  del
Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e
del  Ministro  della  difesa,  ciascuno  in  relazione  alle  proprie
competenze, ripartendole tra Ente e Associazione  in  relazione  alle
funzioni di interesse pubblico ad essi  affidati,  senza  determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    l'art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio  2016
il  personale  della  C.R.I.  e  quindi  dell'Ente   sia   utilizzato
temporaneamente  dall'Associazione,  mantenendo  il   proprio   stato
giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente e che
entro i successivi 90 giorni  l'Associazione  definisca  un  organico
provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre  2017  e  dispone
altresi' che il predetto organico sia valutato in  sede  di  adozione
dei decreti di cui all'art. 2, comma  5,  sentite  le  organizzazioni
sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio  2018  l'esercizio
da parte dell'Associazione dei suoi  compiti  istituzionali  in  modo
compatibile con le risorse a cio' destinate; 
    l'art. 6, comma 6, che  dispone,  in  materia  di  mobilita'  del
personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma
2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,  n.  11,  al  personale
risultante eccedentario rispetto  al  fabbisogno  definito  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; 
    l'art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, anche in posizione  di
sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilita',  da  parte
degli enti e delle aziende  del  Servizio  sanitario  nazionale,  del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della C.R.I. e
quindi dell'Ente con  funzioni  di  autista  soccorritore  e  autisti
soccorritori senior, limitatamente  a  coloro  che  abbiano  prestato
servizio in attivita' convenzionate con  gli  enti  medesimi  per  un
periodo non inferiore  a  cinque  anni,  stabilendo  altresi'  che  i
conseguenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con  il
trasferimento  delle  relative  risorse  occorrenti  al   trattamento
economico  del  personale   assunto,   derivanti   dalla   quota   di
finanziamento del Servizio sanitario  nazionale  erogata  annualmente
alla C.R.I. e quindi all'Ente; 
    l'art. 8, comma 2, come  modificato,  da  ultimo,  dall'art.  10,
comma 7-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che  dispone,
fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non  possa
superare   l'importo   complessivamente   attribuito    all'Ente    e
all'Associazione ai sensi dell'art. 2,  comma  5,  per  l'anno  2014,
decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere
dall'anno 2018; 
  Vista la delibera del CIPE  29  aprile  2015,  n.  52,  recante  la
Ripartizione tra le regioni  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e
Bolzano  della  quota  indistinta  del  finanziamento  del   Servizio
sanitario  nazionale  per  l'anno  2014,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - del 19 agosto 2015, n. 191, nella  quale
e' stabilito, quale  concorso  al  finanziamento  della  Croce  Rossa
Italiana, l'importo di 146.412.742 euro; 
  Visto il proprio decreto del  29  gennaio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2016,  n.  41,  con  il  quale  si  e'
proceduto a determinare il finanziamento complessivo disponibile  per
gli anni  2016  e  2017  per  le  finalita'  del  richiamato  decreto
legislativo n. 178 del 2012, ad assegnare all'Ente e all'Associazione
della Croce Rossa italiana, per l'anno 2016 e limitatamente al  primo
semestre, le relative quote,  rinviando  l'assegnazione  del  residuo
finanziamento per il 2016, come di seguito sintetizzato: 
    anno 2016: finanziamento pari al valore  del  2014,  ridotto  del
10%, per un livello complessivamente pari a 131.771.467,80  euro,  di
cui 60.713.703,79 euro attribuiti  all'Ente  strumentale  alla  Croce
rossa italiana, 5.172.030,11 euro attribuiti  all'Associazione  della
Croce rossa italiana (per un totale assegnato  pari  a  65.885.733,90
euro) e residui 65.885.733,90 euro non attribuiti; 
    anno 2017: finanziamento pari al valore  del  2014,  ridotto  del
20%, per un livello complessivamente pari a 117.130.193,60 euro; 
  Considerato quanto segue: 
    l'art. 8, comma 2, del citato decreto  legislativo  n.  178/2012,
nel testo vigente all'atto dell'adozione del  richiamato  decreto  29
gennaio 2016, stabiliva che  le  riduzioni  del  10%  e  del  20%  si
applicassero  rispettivamente  all'anno  2016  e  agli  anni  2017  e
successivi, per cui il richiamato decreto ha operato in tal senso; 
    l'art. 8, comma 2, nel testo attualmente vigente, sposta all'anno
2017 l'applicazione  della  riduzione  del  10%  e  all'anno  2018  e
successivi  la  riduzione  del  20%  per  cui  si  rende   necessario
aggiornare il livello del finanziamento complessivo  disponibile  per
le finalita' del citato decreto legislativo n. 178 del 2012  per  gli
anni 2016 e 2017 gia' fissato con il citato decreto  ministeriale  29
gennaio 2016; 
  Vista la nota  23961  del  10  maggio  2016  con  la  quale  l'Ente
strumentale alla Croce Rossa Italiana (CRI), in  relazione  a  quanto
previsto dal decreto legislativo  n.  178  del  2012  nel  testo  ora
vigente, ha chiesto  l'assegnazione  delle  risorse  per  il  secondo
semestre del 2016, per l'intero importo  residuo,  comprensivo  della
riattribuzione del predetto 10%, pari a 80.527.008,10  euro,  di  cui
73.904.665,05 euro (il 91,776%) in favore dell'Ente strumentale  alla
Croce  rossa  italiana  e  6.622.343,05  euro  (l'8,224%)  in  favore
dell'Associazione della Croce rossa italiana; 
  Considerato  che,  con  riferimento  alla  predetta  proposta,   il
Ministero della salute,  con  nota  20406  del  17  giugno  2016,  ha
valutato positivamente  la  possibilita'  di  assegnare  le  predette
percentuali dell'importo residuo limitatamente al III  trimestre  del
2016, trattandosi di trimestre nel quale ancora non avranno  luogo  i
trasferimenti di personale  verso  altre  amministrazioni  pubbliche,
come emerso in sede di confronto tecnico  in  apposita  riunione,  in
data 30 maggio 2016, presso il Dipartimento per gli Affari  regionali
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Considerata pertanto la necessita' di procedere, in  attuazione  di
quanto disposto dai citati art.  2,  comma  5  e  art.  8,  comma  2,
all'aggiornamento   del   livello   del   finanziamento   complessivo
disponibile per le finalita' di cui al citato decreto legislativo  n.
178 del 2012, a valere sul  finanziamento  complessivo  del  Servizio
sanitario nazionale, per gli  anni  2016  e  2017,  come  di  seguito
riportato: 
    finanziamento  per  l'anno   2016:   valore   corrispondente   al
finanziamento stabilito per l'anno 2014, pari a 146.412.742 euro; 
    finanziamento  per  l'anno   2017:   valore   corrispondente   al
finanziamento stabilito per l'anno 2014, ridotto del  10  per  cento,
per un valore pari a 131.771.467,80 euro; 
  Considerato che il finanziamento  complessivo  residuo  disponibile
per  il  secondo  semestre  dell'anno  2016   ammonta   ai   predetti
146.412.742  euro,  al  netto  delle  quote  gia'  assegnate  con  il
richiamato  decreto  ministeriale  del  29  gennaio  2016  e  pari  a
65.885.733,90 euro, per un  valore  residuo  di  80.527.008,10  euro,
corrispondente a 40.263.504,05 euro per ciascuno dei trimestri III  e
IV del 2016; 
  Ritenuto altresi' di assegnare il finanziamento residuo disponibile
per il 2016 limitatamente al  terzo  trimestre,  rinviando  ad  altro
decreto l'assegnazione delle somme riferite al quarto trimestre, allo
scopo di tenere conto dei processi di mobilita' del  personale  verso
gli enti del Servizio sanitario nazionale e del  conseguente  obbligo
di  legge  di  assegnare  e   trasferire   le   risorse   finanziarie
corrispondenti ai relativi trattamenti  economici  alle  Regioni,  ai
sensi dell'art.  6,  comma  7,  del  citato  decreto  legislativo  n.
178/2012; 
  Ritenuto infine di assegnare, per quanto sopra detto,  le  seguenti
quote: 
    Ente strumentale alla  Croce  rossa  italiana:  91,776%,  per  un
valore corrispondente a 36.952.332,53 euro; 
    Associazione della Croce rossa italiana: 8,224%,  per  un  valore
corrispondente a 3.311.171,53 euro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il finanziamento disponibile per le finalita'  di  cui  al  decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del
Servizio  sanitario  nazionale,   e'   aggiornato   nell'importo   di
146.412.742 euro per l'anno 2016 e di 131.771.467,80 euro per  l'anno
2017. 
  Per il  terzo  trimestre  dell'anno  2016  e'  assegnato  l'importo
complessivo di 40.263.504,05  euro,  di  cui  36.952.332,53  euro  in
favore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana e 3.311.171,53
euro in favore dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. 
  E' rinviata ad un successivo  decreto  l'assegnazione  dell'importo
residuo del finanziamento disponibile per il 2016.