IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12  settembre  2014,  convertito,
con modificazioni, della legge 10 novembre 2014, n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati  istituiti  gli  uffici
del  giudice  di  Barra  e  Ostia,  rinviando  a  specifico   decreto
ministeriale  la  fissazione  della  data  di  inizio  del   relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1º  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con il quale,  all'esito  della  decorrenza  dei  termini
perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed  in
attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.
156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di  pace
mantenute con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla
puntuale  ricognizione  dell'assetto  territoriale  fissato  per   la
giustizia di prossimita'; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, della legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
  Visto, in particolare, l'art. 2,  comma  1-bis,  con  il  quale  il
termine di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156, innanzi citato,  e'  stato  differito  al  30
luglio  2015,  prevedendo  la  possibilita'  per  gli   enti   locali
interessati, anche consorziati tra loro,  per  le  unioni  di  comuni
nonche' per le comunita' montane, di  chiedere  il  ripristino  degli
uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente  tabella
A allegata al medesimo provvedimento, con competenza  sui  rispettivi
territori; 
  Vista  la  circolare  del  Capo  dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  del  12  maggio  2015,
pubblicata in  pari  data  sul  sito  internet  dell'Amministrazione,
esplicativa dei requisiti di legge per la  formulazione  dell'istanza
di ripristino degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 2-ter del decreto-legge  30  dicembre  2015,  n.  210,
convertito, con modificazioni, della legge 25 febbraio 2016, n. 21; 
  Viste le istanze di ripristino degli uffici  del  giudice  di  pace
soppressi  presentate  ai  sensi  dell'art.  2,   comma   1-bis   del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,  dagli  enti  legittimati  in
conformita' delle previsioni normative; 
  Rilevato preliminarmente che l'esercizio della facolta' di cui alla
norma  innanzi  citata  comporta  l'assunzione,  da  parte  dell'ente
richiedente, degli oneri relativi  alle  spese  di  funzionamento  ed
erogazione del servizio  giustizia,  ivi  incluso  il  fabbisogno  di
personale  amministrativo,  che  deve  essere  messo  a  disposizione
dall'ente medesimo; 
  Valutato, inoltre,  che  al  ripristino,  per  espressa  previsione
normativa, puo' procedersi anche mediante accorpamento di piu' uffici
del giudice di pace o di territori limitrofi compresi nell'ambito del
medesimo circondario; 
  Considerato,  in  particolare,  che   l'esame   preliminare   delle
richieste  formulate  dagli  enti  interessati  successivamente  alla
pubblicazione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  entro  il
termine perentorio fissato dallo stesso provvedimento, ha  consentito
di  valutare  positivamente,  ai  fini  della  ammissione  alla  fase
formativa del personale messo a disposizione dagli enti medesimi,  le
istanze dirette al ripristino degli uffici del  giudice  di  pace  di
seguito  indicati:  Abbiategrasso,  Acerra,   Ali'   Terme,   Amalfi,
Amatrice, Barrafranca, Belvedere Marittimo, Capaccio, Cariati, Castel
di Sangro, Castelnuovo di  Garfagnana,  Cetraro,  Corato,  Corigliano
Calabro, Dolo, Empoli, Fasano, Ferentino, Fidenza, Filadelfia, Finale
Emilia, Frattamaggiore, Gragnano, Grottaglie,  Guardiagrele,  Gubbio,
Iglesias,  Irsina,  Lauro,   Legnago,   Legnano,   Lungro,   Macomer,
Maddaloni, Melito di Porto  Salvo,  Molfetta,  Montecorvino  Rovella,
Montevarchi, Nicotera, Oriolo, Ortona, Osimo, Pavullo  nel  Frignano,
Polizzi Generosa, Pontecorvo, Portici,  Rometta,  San  Benedetto  del
Tronto, San Giovanni in  Fiore,  San  Giovanni  Rotondo,  San  Sosti,
Sansepolcro,  Segni,  Serra  San  Bruno,  Sezze,  Siderno,   Subiaco,
Taverna, Termoli, Tortoli', Tricarico, Venafro, Vizzini; 
  Rilevato tuttavia che, con successive  formali  comunicazioni,  gli
enti richiedenti il ripristino  degli  uffici  di  Amatrice,  Fasano,
Portici e San Benedetto del Tronto hanno  formulato  espressa  revoca
dell'istanza presentata; 
  Considerato,  peraltro,  che  il  monitoraggio  condotto,  in  fasi
successive, ha consentito di verificare il mancato avvio  della  fase
formativa  per  gli  uffici  di  Fidenza,  Melito  di  Porto   Salvo,
Montevarchi, Serra San Bruno e Taverna; 
  Ritenuto, inoltre, che dalla medesima indagine sono emerse, per gli
uffici  di  Pontecorvo  e  Sezze,  criticita'   connesse   sia   alla
consistenza numerica della dotazione di personale, sia  ai  requisiti
professionali   richiesti   per    assicurare    adeguato    supporto
all'attivita' giurisdizionale; 
  Considerato,  infatti,  che  l'attribuzione  all'ufficio   di   una
dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare
un corretto funzionamento del servizio giudiziario,  anche  sotto  il
profilo della mancata  garanzia  del  presidio  in  caso  di  assenza
dell'unica unita' assegnata; 
  Valutato, inoltre, che con note del 10 maggio e 11 aprile  2016  il
comune di Iglesias ha formalmente rappresentato, in conseguenza della
mancata adesione al sostenimento degli oneri  derivanti  dall'istanza
di ripristino dei comuni compresi nella circoscrizione del rispettivo
ufficio del giudice di pace, di non poter assicurare  lo  svolgimento
del servizio; 
  Ritenuto, pertanto, che l'istruttoria  condotta  ha  consentito  di
valutare la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti  ai
criteri normativi delle istanze dirette al  ripristino  degli  uffici
del giudice di pace individuati nell'allegato 1 al presente  decreto,
con competenza sui comuni specificamente indicati nell'allegato 2; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7  settembre  2012,
n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1 bis,  del  decreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, della  legge
27 febbraio 2015, n. 11, sono ripristinati, con gli oneri individuati
dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici  del
giudice  di  pace  specificamente  indicati  nell'allegato   1,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. La competenza territoriale degli uffici  ripristinati  ai  sensi
del comma 1 e' individuata dall'allegato  2,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  3. La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati ai
sensi del comma 1, e' fissata per il giorno 2 gennaio 2017.