IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Comitato  promotore   per   la
registrazione della IGP «Marrone  di  Serino»,  con  sede  in  Serino
(Avellino), via C.no A. De Filippis n. 5, Fraz. Rivottoli, Vic.  III,
intesa ad ottenere la registrazione della  denominazione  Marrone  di
Serino, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 50699 del 24 giugno 2016 con  la  quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  21  novembre  2012,  ha  trasmesso   all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  Comitato  promotore  per   la
registrazione della IGP «Marrone di Serino», ha chiesto la protezione
a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente  esonerando  lo
Stato italiano, e per esso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento  della  citata
istanza di  riconoscimento  della  indicazione  geografica  protetta,
ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato
regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della  denominazione  Marrone  di
Serino, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di
riconoscimento della indicazione geografica protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata  dal  Comitato  promotore
per la registrazione della  IGP  «Marrone  di  Serino»,  assicuri  la
protezione  a  titolo  transitorio  e  a  livello   nazionale   della
denominazione  Marrone  di  Serino,  secondo   il   disciplinare   di
produzione consultabile nel sito istituzionale  di  questo  Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Marrone di Serino.