IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
    IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede,  al
fine  di  salvaguardare  la  salute  dei  cittadini   che   praticano
un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale,  che  il  Ministro
della salute, con  decreto  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
delegato al  turismo  ed  allo  sport,  disponga  garanzie  sanitarie
mediante l'obbligo di idonea  certificazione  medica,  nonche'  linee
guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e  per
la dotazione e  l'impiego,  da  parte  delle  societa'  sportive  sia
professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; 
  Visto il decreto del Ministro della salute,  adottato  di  concerto
con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e  lo  sport  in
data 24  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante «Disciplina della
certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale  e
linee  guida  sulla  dotazione   e   l'utilizzo   di   defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi  salvavita»,  ed,  in
particolare,  l'art.  5,  comma  5,  che  dispone  per  le   societa'
dilettantistiche   l'obbligo   di    dotarsi    dei    defibrillatori
semiautomatici entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore  del
medesimo decreto; 
  Visto il decreto del Ministro della salute,  adottato  di  concerto
con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in
data 11 gennaio  2016,  con  cui  e'  stato  modificato  il  comma  5
dell'art. 5, del decreto  del  Ministro  della  salute,  adottato  di
concerto con il Ministro per gli affari regionali, il  turismo  e  lo
sport, in data 24 aprile 2013, nella parte in cui  ha  sostituito  le
parole «30 mesi» con le parole «36 mesi»; 
  Considerato che non sono  state  ancora  completate,  su  tutto  il
territorio nazionale, le attivita' di formazione degli operatori  del
settore sportivo  dilettantistico  circa  il  corretto  utilizzo  dei
defibrillatori semiautomatici; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno differire di ulteriori 4  mesi  e  10
giorni il termine di  cui  all'art.  5,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro  per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013,  come
modificato  dal  decreto  del  Ministro  della  salute,  adottato  di
concerto con il Sottosegretario alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, in data 11 gennaio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro della salute, adottatro il concerto  con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in  data
24 aprile 2013, all'art.  5,  comma  5,  le  parole  «36  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «40 mesi e 10 giorni». 
  Il presente decreto  viene  trasmesso  all'organo  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 luglio 2016 
 
                                   Il Ministro della salute: Lorenzin 
 
            Il Sottosegretario             
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
                De Vincenti