IL DIRETTORE 
                      DEI LAVORI E DEL DEMANIO 
                     DEL MINISTERO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      DELL'AGENZIA DEL DEMANIO 
 
  Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare, che prevede l'alienazione, da parte
del Ministero della difesa, della proprieta', dell'usufrutto o  della
nuda  proprieta'  di  alloggi  non  piu'  funzionali  alle   esigenze
istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in  interi
stabili da alienare in blocco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
n. 90, recante il Testo Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare; 
  Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre  2010,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  26  marzo  2011,
supplemento ordinario n. 80, con  il  quale  sono  stati  individuati
nell'allegato «A» al predetto decreto gli  alloggi  da  alienare,  ai
fini dell'attuazione del programma pluriennale  per  la  costruzione,
l'acquisto e la  ristrutturazione  di  alloggi  di  servizio  per  il
personale militare di cui al decreto legislativo del 15  marzo  2010,
n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare; 
  Constatato che il citato decreto direttoriale  prevede  all'art.  2
che il trasferimento  al  patrimonio  disponibile  degli  alloggi  da
alienare  venga   formalizzato   mediante   successivi   decreti   di
trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del  demanio,  previa
formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto; 
  Considerato che gli alloggi da alienare di cui all'allegato «A» del
decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte  al
demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio  indisponibile
dello Stato; 
  Considerato che per gli alloggi appartenenti  al  demanio  pubblico
dello Stato,  mediante  appositi  decreti  emanati  di  concerto  con
l'Agenzia del demanio, si e'  provveduto  al  loro  trasferimento  al
patrimonio dello Stato; 
  Ravvisata la necessita' di provvedere, per gli alloggi appartenenti
al patrimonio indisponibile dello Stato,  al  loro  trasferimento  al
patrimonio disponibile dello Stato per consentirne l'alienazione; 
  Visto l'art. 9 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che classifica  tra
i beni immobili disponibili quelli  che  non  sono  destinati  ad  un
servizio pubblico o governativo; 
  Considerato che gli alloggi riportati nell'allegato «A» al  decreto
n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 non  sono  piu'  funzionali  alle
esigenze delle Forze Armate, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli alloggi di cui alle premesse, individuati nell'elenco  allegato
al presente decreto, del quale costituiscono parte  integrante,  sono
trasferiti dal patrimonio  indisponibile  al  patrimonio  disponibile
dello Stato, per essere alienati per le finalita' dell'art.  306  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il   Codice
dell'ordinamento militare e secondo le modalita' definite nel decreto
del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante  il
Testo  Unico  delle  disposizioni   regolamentari   in   materia   di
ordinamento militare.