IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,n.  326  ,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto  il  provvedimento  30  dicembre  1993  del  Ministero  della
sanita' - Commissione unica del farmaco, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre  1993,
recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8,  comma
10, della legge n. 537/1993; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista  la  determinazione  del  4  gennaio  2007   pubblicata   nel
supplemento Ordinario n. 6  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  7  del  10
gennaio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996,  n.  425,  che
stabilisce  che  la  prescrizione  dei  medicinali  rimborsabili  dal
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  Unica  del
Farmaco; 
  Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
recante «Misure per la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della
spesa farmaceutica»; 
  Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.
229, recante «Obbligo di appropriatezza»; 
  Vista la legge 22 dicembre  2008,  n.  203:  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato"  (legge
finanziaria 2009); 
  Vista la determinazione AIFA  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004»
(Revisione Note CUF), e successive modifiche; 
  Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note  AIFA  2006-2007  per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007 - Serie generale; 
  Visto il parere espresso dalla  Commissione  Consultiva  Tecnico  -
Scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 12-14 settembre 2016; 
  Ritenuto di dover provvedere alla abolizione della nota 40; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  E' abolita la nota 40 di cui alla determinazione  4  gennaio  2007:
«Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei  farmaci»,  pubblicata
sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
2007- Serie generale e successive modificazioni. 
  I medicinali, di cui alla nota 40, gia' collocati nella  classe  a)
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili  a  carico
del  S.S.N.  a  partire   dall'entrata   in   vigore   del   presente
provvedimento, senza le limitazioni previste dalla nota.