IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno  2007  e
successive  modifiche,   relativo   alla   produzione   biologica   e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  reg.  (CEE)
n. 2092/91; 
  Visto il reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione  del  5  settembre
2008 e successive modifiche, recante modalita'  di  applicazione  del
reg. (CE) n. 834/2007; 
  Visto il reg. (CE) n. 1200/2009 della Commissione del  30  novembre
2009, recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 1166/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle  indagini  sulla
struttura  delle  aziende  agricole  e  all'indagine  sui  metodi  di
produzione  agricola,  per  quanto   riguarda   i   coefficienti   di
conversione  in  unita'  di   bestiame   e   le   definizioni   delle
caratteristiche; 
  Visto il reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione  dell'8  dicembre
2008 e successive modifiche, recante modalita'  di  applicazione  del
reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime  di
importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi; 
  Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione  del
29 aprile 2013 che modifica il  reg.  (CE)  n.  889/2008  per  quanto
riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  e  successive  modiche  ed
integrazioni, relativa alle nuove norme in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  220  di  attuazione
degli articoli 8 e 9 del  reg.  (CEE)  n.  2092/1991  in  materia  di
produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2010, n. 8515 che  modifica
il decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354 ed  in  particolare
gli articoli 8 e 11 relativi alle indicazioni obbligatorie in materia
di etichettatura ed alle modalita'  di  rilascio  dell'autorizzazione
all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi - art.  19  del
reg. (CE) n. 1235/2008 ed, al contempo, integra la modulistica  e  le
linee guida per la compilazione degli allegati 6  e  7  dello  stesso
decreto  ministeriale  27  novembre  2009,  con  versioni  in  lingua
inglese; 
  Visto il decreto ministeriale1°  febbraio  2012,  n.  2049  recante
disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11
e la gestione informatizzata della notifica di attivita'  con  metodo
biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n.  834  del  Consiglio
del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo  alla  produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Visto il  decreto  ministeriale  16  febbraio  2012,  n.  4261  che
disciplina  il  Sistema  nazionale  di  vigilanza   sulle   strutture
autorizzate   al   controllo    delle    produzioni    agroalimentari
regolamentate che, d'intesa con le regioni e  le  province  autonome,
istituisce la Banca dati vigilanza; 
  Visto il decreto direttoriale 15 aprile 2013, n. 8799  relativo  al
procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le
attivita' di controllo e certificazione che  stabilisce  i  requisiti
specifici  per  la  valutazione  della  documentazione  da   allegare
all'istanza di autorizzazione ed in particolare la documentazione  di
cui all'allegato I dello stesso decreto; 
  Visto l'art. 3 del decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n.  26324
«Modifica della struttura e/o  documentazione  di  sistema  da  parte
degli organismi di controllo che effettuano  attivita'  di  controllo
sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano  o  importano
da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del reg.  (CE)
834/2007» che abroga i decreti ministeriali del 5 dicembre 2006 e del
26 febbraio 2007; 
  Visto il decreto  direttoriale  18  dicembre  2013,  n.  26588  che
integra il decreto 15 aprile 2013, n. 8799 relativo  al  procedimento
per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attivita' di
controllo e certificazione che stabilisce i requisiti  specifici  per
la  valutazione  della  documentazione  da  allegare  all'istanza  di
autorizzazione; 
  Visto il decreto direttoriale 10 gennaio 2014, n. 529 relativo alla
modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli
organismi di controllo che effettuano attivita'  di  controllo  sugli
operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano  da  un
Paese terzo prodotti di  cui  all'art.  1,  comma  2  del  reg.  (CE)
834/2007 che rettifica l'art. 3 del decreto del 16 dicembre 2013,  n.
26324 con abrogazione dei decreti 5 dicembre 2006 e 20 febbraio 2007; 
  Visto il decreto direttoriale 12 marzo  2015,  n.  271  concernente
l'istituzione  della  Banca  dati  nazionale  vigilanza   all'interno
dell'area riservata del SIAN; 
  Ritenuto opportuno modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
11 e 12 del decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354  al  fine
di semplificare i procedimenti inerenti l'attuazione dei reg. (CE) n.
834/07 e reg. (CE) n. 889/08 nonche' armonizzare le disposizioni  del
decreto di cui si tratta con la normativa ad oggi vigente; 
  Sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica  in
data 27 novembre 2014; 
  Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e  Bolzano  nella
seduta del 7 luglio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 18354 del 27
novembre 2009 e' sostituito dal seguente: 
  «Ai fini del presente decreto per MIPAAF si  intende  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali,  Dipartimento  delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della
pesca,  Direzione  generale  per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI I, Via XX Settembre n.  20
- 00187 Roma.».