IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014  della  Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione  dei
simboli dell'Unione per le  denominazioni  di  origine  protette,  le
indicazioni  geografiche  protette  e  le  specialita'   tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1065/1997  della  Commissione  del  12
giugno 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
Europee L. 156 del 13 giugno 1997, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di
Norcia»; 
  Visto l'art. 6, par. 3 del regolamento (UE) n. 664/2014 che prevede
la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un  prodotto
DOP o  IGP  a  seguito  dell'imposizione  da  parte  delle  autorita'
pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato
da calamita' naturali  o  da  condizioni  metereologiche  sfavorevoli
ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Vista la nota n. 0227617 del  3  novembre  2016  con  la  quale  la
Regione Umbria, a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 ha
chiesto l'avvio dell'iter amministrativo di modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione ai sensi del citato art.  6,  paragrafo  3
del regolamento (CE) n. 664/2014, in particolare  per  consentire  le
operazioni elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP
anche  al  di  fuori  della  zona  di  produzione   individuata   dal
disciplinare della IGP  in  considerazione  dei  danni  subiti  dagli
stabilimenti di elaborazione e stagionatura; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione del «Prosciutto di Norcia»  IGP  ai  sensi
del citato art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare  di  produzione  della  IGP  «Prosciutto  di  Norcia»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione della  modifica  del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualita'  di
indicazione geografica protetta in  forza  del  regolamento  (CE)  n.
1065/1997 della Commissione del  12  giugno  1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee L. 156 del 13 giugno 1997. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  IGP
«Prosciutto di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a
12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. 
    Roma, 7 novembre 2016 
 
                                         Il direttore generale: Abate