IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e
successive modificazioni, con  il  quale  sono  emanate  disposizioni
circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
del Fondo per le politiche sociali; 
  Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre  2003,
n. 350; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2001)»,   il   quale
stabilisce la composizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001; 
  Visto l'art. 52, comma 2, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il  quale  integra
le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388  del
2000 (legge finanziaria 2001); 
  Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000  n.  342,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  volontariato»,  le  cui  risorse  afferiscono  al  Fondo
indistinto attribuito al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che
il Fondo nazionale per le  politiche  sociali  e'  determinato  dagli
stanziamenti  previsti  per   gli   interventi   disciplinati   dalle
disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  e  dagli
stanziamenti previsti  per  gli  interventi,  comunque  finanziati  a
carico del Fondo medesimo, disciplinati da  altre  disposizioni.  Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; 
  Visto il comma 2 dell'art. 46 della legge n. 289 del 2002, il quale
prevede che il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri  decreti,  alla
ripartizione delle risorse  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali per le finalita' legislativamente poste a  carico  del  Fondo
medesimo; 
  Visto l'art. 2, comma 473, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che ribadisce che al decreto annuale di riparto del  Fondo  nazionale
per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20,  comma  7,
della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158,  con  il
quale si dispone che lo  stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali e' incrementato di 300  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)»; 
  Vista la legge 28 dicembre  2015,  n.  209,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2016  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2016 - 2018»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 386, della legge n.  208  del
2015 che prevede l'adozione di un Piano nazionale per la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale,  con  cadenza  triennale  mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, che individua una progressione  graduale,  nei  limiti  delle
risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli  essenziali  delle
prestazioni  assistenziali  da  garantire  su  tutto  il   territorio
nazionale per il contrasto alla poverta'; 
  Visto l'art. 1,  comma  387,  della  legge  n.  208  del  2015  che
individua, tra le priorita' del Piano per la lotta alla poverta'  nel
2016, l'avvio su tutto il  territorio  nazionale  di  una  misura  di
contrasto alla poverta',  intesa  come  estensione,  rafforzamento  e
consolidamento  della  sperimentazione  di  cui   all'art.   60   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  26
maggio 2016, che, in attuazione dell'art. 1, comma 387,  della  legge
n. 208 del 2015, disciplina l'avvio  del  Sostegno  per  l'inclusione
attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale; 
  Visto  il  Programma  operativo   nazionale   (PON)   «Inclusione»,
approvato con  decisione  della  commissione  C(2014)  10130  del  17
dicembre 2014,  a  titolarita'  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  -  Direzione  generale  per  l'inclusione  e   le
politiche sociali; 
  Visto l'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016,  che
impegna il Governo, le regioni e le province autonome e le  autonomie
locali a dare promozione, diffusione e attuazione alle  «Linee  guida
per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa  in  carico
del  sostegno  per  l'inclusione  attiva»,  allegate  all'accordo   e
costituenti il principale riferimento per l'attuazione  del  Sostegno
per l'inclusione attiva con riferimento ai progetti personalizzati di
presa in carico dei beneficiari, 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  28
dicembre 2015, concernente la «Ripartizione in capitoli delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio  2016 -  2018»  ed,  in
particolare, la tabella 4, che assegna al  capitolo  3671,  Fondo  da
ripartire per le politiche sociali, 312.589.741,00 euro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del comma 109  della
legge n. 191 del  2009,  richiede  che  ciascuna  amministrazione  si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  attribuite  alle  province  stesse  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a  firma  del  Ragioniere  generale  dello
Stato, che conferma  l'esigenza  di  mantenere  accantonati  i  fondi
spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerato che, in  assenza  della  previsione  normativa  di  cui
all'art. 1, comma 158, della legge n. 190 del  2014,  a  legislazione
previgente la dotazione del Fondo nazionale per le politiche  sociali
sarebbe stata, nel 2016, pari a 12.589.741,00 euro, non sufficienti a
coprire gli  oneri  connessi  agli  interventi  che  la  legislazione
vigente pone a carico del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e a valere sulle risorse del Fondo medesimo  e  che  pertanto
nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle regioni; 
  Ritenuto  che  le  risorse  stanziate  in  legge  di  stabilita'  a
decorrere dal 2015 sul Fondo nazionale per le politiche sociali, sono
da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto  Fondo,  la  cui
quantificazione  non  comprende  le  quote  afferenti  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2,  comma  109,
della legge n. 191 del 2009, sono pertanto da ritenersi escluse; 
  Considerato che, in base all'Intesa  sancita  in  Conferenza  Stato
regioni nella seduta  dell'11  febbraio  2016,  con  cui  sono  state
stabilite le  modalita'  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica per l'anno 2016 da parte  delle  regioni  a  statuto
ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge  n.  208  del
2015, le regioni, entro trenta giorni dal raggiungimento  dell'Intesa
medesima, possono comunicare al Ministero dell'economia e finanze  le
risorse del  bilancio  dello  Stato  alternative  rispetto  a  quelle
indicate al fine di assolvere al contributo di finanza  pubblica  per
la parte di competenza; 
  Considerato che, in base all'Intesa sopra  richiamata,  la  Regione
Lazio ha richiesto il totale definanziamento  della  quota  spettante
per l'anno 2016, nella  misura  di  24.306.627,45  euro,  che  verra'
quindi accantonata per intero e resa indisponibile; 
  Considerato che l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
individua nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse  da
porre a copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione
della  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  del  29  febbraio   2016,
quantificati in 1.000.000 di euro; 
  Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo  nazionale
per  le  politiche  sociali  per  l'esercizio  finanziario  corrente,
ammonta, complessivamente, a 311.589.741,00 euro; 
  Ritenuto pertanto di provvedere  alla  ripartizione  delle  risorse
individuate secondo il piano  di  riparto  allegato  per  complessivi
311.589.741,00 euro gravanti sul capitolo di  spesa  3671  «Fondo  da
ripartire per le politiche sociali», da  destinare  al  finanziamento
dei vari interventi previsti dalla normativa vigente; 
  Acquisita in data 3 agosto 2016 l'intesa della Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per  le
politiche sociali per l'anno 2016, ammontanti a  311.589.741,00  euro
sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all'art. 7  del  presente
decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati: 
 
    
    
    A) somme destinate alle
       regioni                     € 277.790.028,00
    b) somme attribuite al
    Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali, per gli
    interventi a carico del
    Ministero e la copertura
    degli oneri di funzionamento
    finalizzati al raggiungimento
    degli obiettivi istituzionali  €  33.799.713,00
              ------            -------------------     
          totale                   € 311.589.741,00