IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  72,  paragrafo  1,   del   citato
regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale  a  decorrere  dalla
data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione
delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni
di cui  all'art.  38,  paragrafo  5,  regolamento  (CE)  n.  479/2008
(attualmente sostituito dall'art. 96,  paragrafo  5  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine  o
indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle
disposizioni di cui al capo IV  del  regolamento  (CE)  n.  607/2009,
fatte salve le condizioni di cui al  paragrafo  2  dell'art.  72  del
medesimo regolamento; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale  7
novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali  transitorie  di
etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del  regolamento  (CE)
n. 607/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e  IGP
e nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  4  del  7
gennaio 2016, concernente aspetti  procedurali  per  il  rilascio  ai
soggetti   interessati   dell'autorizzazione   per    l'etichettatura
transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento
(CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale  14  giugno  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
154 del 4 luglio 2016 e sul sito internet  del  Ministero  -  Sezione
prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con  il  quale  ai  sensi  della
richiamata normativa  e'  stata  concessa  al  Consorzio  Vini  Colli
Bolognesi, con sede in Valsamoggia  (Bologna),  l'autorizzazione  per
consentire  l'etichettatura   transitoria   dei   vini   DOC   «Colli
Bolognesi», ai sensi  dell'art.  72  del  reg.  (CE)  n.  607/2009  e
dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012,  nei  riguardi
delle produzioni ottenute in conformita' alla  proposta  di  modifica
del relativo disciplinare di cui  al  provvedimento  ministeriale  29
agosto 2014; 
  Considerato che, a seguito di segnalazione del citato Consorzio  di
tutela,  e'  stata  riscontrata  all'art.   5   della   proposta   di
disciplinare, allegata al predetto decreto 14 giugno 2016,  l'erronea
cancellazione dell'intero comma 4, tramite l'utilizzo della  funzione
revisione di word, anziche' la parziale cancellazione del riferimento
alla tipologia Pignoletto  passito,  come  peraltro  risultava  nella
proposta di  modifica  del  disciplinare  in  questione  allegata  al
provvedimento ministeriale 29 agosto 2014 che costituisce la base del
citato decreto ministeriale 14 giugno 2016; 
  Ritenuto, pertanto, di dover provvedere  alla  rettifica  di  detto
formale  errore,  al  fine  di  ripubblicare  il  corretto   disposto
dell'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 14 giugno 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della  DOC
dei vini «Colli  Bolognesi»,  allegata  al  decreto  ministeriale  14
giugno 2016 richiamato in  premessa,  il  comma  4,  dell'art.  5  e'
sostituito con il testo riportato in allegato. 
  Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero -
Sezione Prodotti DOP e  IGP  -  Vini  DOP  e  IGP  e  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 novembre 2016 
 
                                         Il direttore generale: Abate