IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione  generale  per
la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  3
novembre 2016, in particolare l'art. 1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato  che,  con  regolamento   (UE)   n.   2103/2016   della
Commissione del  21  novembre  2016,  la  denominazione  «Burrata  di
Andria»  riferita  alla  categoria  «Formaggi»  e'   iscritta   quale
Indicazione geografica protetta nel registro delle  denominazioni  di
origine protette (D.O.P.) e delle  indicazioni  geografiche  protette
(I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE)
n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della Indicazione geografica protetta «Burrata di Andria»,  affinche'
le disposizioni contenute nel predetto  documento  siano  accessibili
per informazione erga omnes sul territorio nazionale: 
 
                              Provvede: 
 
  alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
Indicazione geografica protetta «Burrata di  Andria»,  registrata  in
sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 2103/2016  del  21  novembre
2016. 
   I produttori che intendono porre  in  commercio  la  denominazione
«Burrata di Andria», possono utilizzare, in sede di  presentazione  e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione  e  la  menzione
«Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni  conformi  al
regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 5 dicembre 2016 
 
                                                Il dirigente: Polizzi