IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente  «I  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio» e successivi regolamenti della commissione che  modificano
gli allegati del predetto regolamento relativamente alla  fissazione,
alla modifica o alla soppressione di un livello massimo di residuo  o
all'elenco dei prodotti ai quali i  livelli  massimi  di  residuo  si
applicano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008,  relativo  «Alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle  miscele,
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006» e  successivi  regolamenti
della commissione di modifica ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico e scientifico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo «All'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE», in particolare l'art. 80; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione europea della  Health  &
Consumers Directorate-General nella riunione del Comitato  permanente
della catena alimentare e della salute  animale  -  Sezione  prodotti
fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle
autorizzazioni  provvisorie,  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  della
direttiva  91/414/CEE   e   relativi   provvedimenti   nazionali   di
attuazione, di prodotti fitosanitari contenenti  sostanze  attive  la
cui decisione di completezza, ai  sensi  dell'art.  6,  paragrafo  3,
della direttiva 91/414/CE, e' stata  adottata  prima  del  14  giugno
2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima  e  dei  relativi
provvedimenti nazionali di attuazione; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», ed  in  particolare  gli  articoli  115,  recante
«Ripartizione   delle   competenze»    e    l'art.    119,    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente,  «Regolamento  recante  il  riordino  degli  organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novernbre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10,  recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», in particolare l'art.  8,  comma
1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti»,  e  il
successivo regolamento di modifica di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica decreto 28 febbraio 2012, n. 55; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», per le parti ancora vigenti; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione  del
Piano  di  azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei   prodotti
fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14  agosto
2012, n. 150; 
  Vista la domanda presentata in data  11  giugno  2011  dall'impresa
Belchim Crop Protection NV/SA, con sede legale in Technologielaan 7 -
1840 Londerzeel (Belgio), ai fini dell'autorizzazione provvisoria del
prodotto fitosanitario «Cerafyt» ai sensi dell'art. 8, comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 194/95, contenente la  sostanza  attiva
fosfonato disodico; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   832/2013   della
commissione del  30  agosto  2013  che  approva  la  sostanza  attiva
fosfonato disodico, in conformita'  al  citato  regolamento  (CE)  n.
1107/2009 fino al 31 gennaio 2024, e che modifica  l'Allegato  B  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; 
  Vista  la   valutazione   del   Centro   internazionale   per   gli
antiparassitari  e  la  prevenzione  sanitaria  (ICPS),  per   quanto
concerne le condizioni di autorizzazioni del prodotto in questione; 
  Sentita la  Commissione  consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari
(CCPF), di cui all'art. 20 del citato decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, tramite consultazione per  via  telematica  secondo  la
procedura «Coinvolgimento della CCPF  nell'ambito  delle  valutazioni
effettuate dagli istituti convenzionati» in data 22 aprile 2016; 
  Viste le note dell'ufficio del 21 aprile e 10 agosto  2016  con  le
quali e' stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter
di  autorizzazione  e  documentazione  aggiuntiva  concernente   dati
chimico-fisici e dati di stabilita' da presentarsi entro 6 e 24  mesi
dal presente decreto; 
  Vista la nota pervenuta in data 12 luglio e 19 agosto 2016  da  cui
risulta  che  la  citata  Impresa  ha  presentato  la  documentazione
richiesta per il completamento dell'iter ed ha  comunicato  di  voler
variare la denominazione del prodotto in «Quartet»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Quartet» fino  al  31  gennaio
2024,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
fosfonato  disodico,  fatta   salva   la   presentazione   dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999, in vigore alla data  di  presentazione  dell'istanza  in
questione; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31  gennaio
2024, l'impresa Belchim Crop Protection NV/SA,  con  sede  legale  in
Technologielaan 7 - 1840 Londerzeel (Belgio), e' autorizzata ai sensi
dell'art. 80 del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  QUARTET,  con  la
composizione e alle condizioni indicate nel fac-simile  di  etichetta
allegato al presente decreto. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive. 
  Il prodotto fitosanitario e' confezionato  nelle  taglie  da  litri
1-2-5-10. 
  Il  prodotto  fitosanitario  e':  formulato  e  confezionato  nello
stabilimento STI Solfotecnica Italiana Spa, in  Cotignola  (Ravenna),
via E. Torricelli, 2; importato in confezioni  pronte  per  l'impiego
dallo stabilimento estero Chimac Sprl, in Rue de Renory 26/1,  B-4102
Ougree (Belgio). 
  Il prodotto fitosanitario e' registrato al n. 15266. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile di etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  "Banca
dati". 
 
    Roma, 28 settembre 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco