IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del
19 novembre 2016 n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, nonche' del 29
novembre 2016,  n.  418,  recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale  evento  sismico  in
rassegna; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre 2016,  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  Commissario
straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016,  n.  205,  recante  «Nuovi
interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori
interessati dagli eventi sismici del 2016»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  4,  comma  5,  del   sopra   citato
decreto-legge n. 205/2016, che prevede la possibilita' di autorizzare
la proroga, con ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile, dei rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato,  nonche'  dei
contratti per  prestazioni  di  carattere  intellettuale  in  materie
tecnico-specialistiche in essere presso le componenti e le  strutture
operative   del   Servizio   nazionale   della   protezione   civile,
direttamente impegnate nella gestione delle attivita' di emergenza; 
  Ravvisata la necessita' di provvedere,  in  attuazione  del  citato
art. 4, comma 5, ad autorizzare la proroga dei  contratti  di  lavoro
sopra menzionati in essere, alla data dell'11 novembre  2016,  presso
le componenti e le strutture operative del Servizio  nazionale  della
protezione civile che ne abbiano fatto espressa e motivata richiesta; 
  Vista  la  nota  dell'Ufficio  amministrazione   e   bilancio   del
Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2016; 
  Viste le note del Ministero della salute del 22 e 23 novembre 2016; 
  Vista la nota della Regione Abruzzo del 17 novembre 2016; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
febbraio 2016 con cui, in attuazione delle disposizioni  del  decreto
legislativo n.  33/2013  e  della  legge  n.  190/2012  e  successive
modifiche ed integrazioni, e' stato adottato il Piano  triennale  per
la prevenzione della corruzione della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri 2016-2018, di cui il Piano triennale per  la  trasparenza  e
integrita' 2016-2018 costituisce parte integrante; 
  Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena  operativita'
  del Servizio nazionale della protezione civile 
  1. Al fine di garantire il mantenimento  della  piena  operativita'
del Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'art.  4,
comma 5,  del  decreto-legge  n.  205/2016  citato  in  premessa,  il
medesimo  e'  autorizzato  a  prorogare,  in  deroga  alla  normativa
vigente, e fino alla scadenza dello stato di emergenza in rassegna, i
contratti     di     carattere     intellettuale      in      materie
tecnico-specialistiche relativi al personale  direttamente  impegnato
nella gestione delle attivita' conseguenti agli eventi sismici di cui
alla presente ordinanza, sorti o stipulati ai  sensi  degli  articoli
48, comma 2, e 50, comma 8, del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 22  novembre  2010,  in  essere  alla  data  dell'11
novembre 2016, nonche' gli incarichi conferiti, fino al  31  dicembre
2016, a consulenti ed esperti ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 5,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
  2. Per le medesime  finalita',  ed  alle  medesime  condizioni,  le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche: 
    - ai contratti a tempo  determinato,  purche'  nel  rispetto  del
limite  massimo  imposto  dalle  disposizioni  UE,  ai  rapporti   di
collaborazione coordinata e continuativa ed ai contratti di carattere
intellettuale in materie  tecnico-specialistiche  sorti  e  stipulati
rispettivamente con gli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali  del
Lazio e della Toscana, dell'Umbria e delle Marche  e  dell'Abruzzo  e
del Molise ai sensi dell'art. 15-octies del decreto  legislativo.  n.
502 del 1992 e dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al  personale  direttamente  impegnato  nella  gestione
delle attivita' conseguenti agli eventi sismici di cui alla  presente
ordinanza; 
    - ai  contratti  a  tempo  determinato  stipulati  dalla  Regione
Abruzzo ai sensi della legge regionale n. 53 del  14  novembre  2012,
purche' nel rispetto del limite massimo  imposto  dalle  disposizioni
UE, per il personale  direttamente  impegnato  nella  gestione  delle
attivita' conseguenti  agli  eventi  sismici  di  cui  alla  presente
ordinanza, anche in deroga ai vincoli di contenimento delle spese  in
materia di  impiego  pubblico  di  cui  all'art.  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed all'art. 1, commi  557  e  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3.  Alle   iniziative   di   cui   alla   presente   ordinanza   le
amministrazioni di cui ai commi 1  e  2  provvedono  a  valere  sulle
risorse all'uopo disponibili a legislazione  vigente  nei  rispettivi
bilanci, nei limiti specificati nelle note  richiamate  in  premessa,
senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  e
rispettivamente nella misura di € 188.841,00 per il  comma  1,  di  €
7.921.152,00 per il comma 2 primo alinea, e di €  612.546,00  per  il
comma 2, secondo alinea.