IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; 
  Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari  e
forestali 12 gennaio 1995, n.  44,  concernente  l'affidamento  della
gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi  ai  consorzi
di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa  e  di  un
incremento della stessa; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 1° dicembre
1998, n. 515, avente ad oggetto il  «Regolamento  recante  disciplina
dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
22 dicembre 2000, recante la disciplina  della  pesca  dei  molluschi
bivalvi; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali in data 24  dicembre  2008,  n.  366,
concernente l'approvazione del progetto di ricerca «Messa a  punto  e
start-up della rete nazionale della ricerca in pesca»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013 - bis; 
  Visti i decreti ministeriali con i quali, nell'ambito  dei  diversi
compartimenti  marittimi,  la  gestione  della  pesca  dei  molluschi
bivalvi e' stata affidata, in via sperimentale, ai  singoli  consorzi
di  gestione  istituiti  e  riconosciuti   ai   sensi   del   decreto
ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 e  del  decreto  ministeriale  1°
dicembre 1998, n. 515; 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il reg. (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002,
relativo alla conservazione e  allo  sfruttamento  sostenibile  delle
risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca; 
  Visto il reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006,
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel quale si da' atto
della necessita' di creare un contesto efficace di gestione,  tramite
un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli
Stati membri; 
  Visto in particolare l'art. 13 del predetto reg. (CE) n. 1967/2006,
pur vietando, al paragrafo 2, l'uso di draghe  idrauliche  entro  una
distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo  5  prevede
la facolta' della  Commissione  europea,  su  istanza  di  uno  Stato
membro, di autorizzare, secondo la  procedura  di  cui  all'art.  30,
paragrafo 2, del reg. (CE)  n.  2371/2002,  una  deroga  al  predetto
divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate; 
  Visto il reg. (CE)  n.  1224/2009,  che  istituisce  un  regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto, in particolare, l'art. 7  paragrafo  1,  del  reg.  (CE)  n.
1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari  allo
svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse  sono
indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando
il tipo di pesca o  le  zone  di  pesca  in  cui  le  attivita'  sono
autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione  dello  sforzo  di
pesca; b) in un piano pluriennale; c)  in  una  zona  di  restrizione
della pesca; d) nella pesca a fini  scientifici;  e)  in  altri  casi
previsti dalla normativa comunitaria; 
  Visto il decreto ministeriale  24  luglio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto  2015  relativo  all'Adozione
del piano di gestione nazionale per le  attivita'  di  pesca  con  il
sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante; 
  Visti gli analoghi decreti ministeriali 28 maggio 2012,  13  giugno
2013 e 15 ottobre 2014; 
  Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, n. 0027345  con
il quale e' stata approvata la convenzione  tra  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  l'Istituto  di  Scienze
marine (C.N.R.), finalizzato, tra  l'altro,  alla  valutazione  della
pesca dei molluschi bivalvi nella fascia costiera compresa nelle  0,3
miglia nautiche dalla costa; 
  Considerato l'impegno assunto  dall'Unione  europea  nell'applicare
una  strategia  precauzionale  nell'adozione  di   misure   volte   a
proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e  gli  ecosistemi
marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una  gestione
razionale e durevole nel tempo della pesca dei molluschi bivalvi  nei
compartimenti marittimi di Roma, Gaeta e Napoli  in  cui  sono  stati
istituiti e riconosciuti i consorzi di gestione, cosi' da  assicurare
un'omogenea applicazione delle modalita' di  prelievo  per  tutte  le
imprese operanti nella stessa area geografica; 
  Considerato, altresi', che permane l'esigenza  di  adottare  misure
idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e
quantita' di risorse disponibili; 
  Considerato  che  l'affidamento  ai  consorzi  di  gestione   della
gestione della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  ha,  quale  obiettivo
primario,   la   tutela    dei    molluschi    medesimi    attraverso
l'individuazione  e  l'adozione  di  concrete   iniziative   per   la
salvaguardia di tale risorsa; 
  Considerato che la tutela e la  gestione  della  risorsa  molluschi
bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della
pesca, finalizzato al raggiungimento di un punto di equilibrio tra lo
sforzo di pesca e le reali capacita' produttive del mare e, pertanto,
rientrano  nell'ambito  della  piu'  ampia  azione  di   salvaguardia
dell'ambiente e dell'ecosistema marino; 
  Considerato che la richiesta di deroga ex art. 13, paragrafo 5  del
reg. (CE) n. 1967/2006, deve essere  formulata  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari forestali -  Direzione  generale  della
pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  alla   Commissione   europea,
relativamente alla pesca  della  risorsa  «cannolicchio»  con  draghe
idrauliche entro la distanza di 0,3 miglia nautiche  dalla  costa  in
taluni Compartimenti marittimi, tra i quali sono compresi  quelli  di
Roma,  Gaeta  e  Napoli  dovra'  essere  formalizzata  attraverso  la
redazione di un compiuto Piano di Gestione; 
  Considerato che gli elementi necessari alla redazione del  suddetto
Piano di Gestione dovranno essere supportate  dall'individuazione  di
sostanziali  e  soddisfacenti  elementi  nella  base  scientifica   a
fondamento della richiesta deroga, indicando, in particolare, che  le
informazioni biologiche  sulle  attivita'  di  pesca  siano  tali  da
ritenere sufficienti e idonee  per  valutare  lo  stato  degli  stock
sfruttati  dall'attivita'  di  pesca  mediante   draghe   idrauliche;
prevedendo nel medesimo piano di gestione una valutazione sostanziata
e strutturata  dei  quantitativi  biologici  e  un  monitoraggio  dei
livelli di abbondanza; 
  Considerata la consolidata  prassi  della  Commissione  europea  di
essere in  possesso  di  sufficienti  dati  ed  elementi  scientifici
finalizzati all'approvazione, nel caso in  specie,  di  un  Piano  di
Gestione finalizzato alla concessione di una  deroga  al  divieto  di
utilizzo di draghe idrauliche entro  le  0,3  miglia  nautiche  dalla
costa, previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del reg.  (CE)  n.
1967/2006; 
  Considerate  le  reiterate  richieste  dei  Consorzi  di   gestione
interessati; 
  Considerata la relazione tecnica del C.N. R. - Ismar - di Ancona in
data 4 novembre 2016 relativa all'indagine sulla risorsa cannolicchio
effettuata nel Mar Tirreno, che segnala  come  anche  alla  luce  dei
risultati conseguiti nell'indagine condotta  nel  2016,  al  fine  di
raccogliere  ulteriori  elementi   ed   informazioni   di   carattere
scientifico  opportuni  alla  stesura  di  un  Piano   di   gestione,
propedeutico alla richiesta di deroga ex art. 13 paragrafo 5 del reg.
(CE) 1967/2006, per la pesca dei  cannolicchi  entro  le  0,3  miglia
nautiche dalla costa; 
  Considerato che l'attivita' di pesca della suddetta  specie,  venga
condotta in  via  sperimentale  seguendo  un  preciso  protocollo  di
raccolta dati scientifici cosi' come segnalato dal C.N. R. - Ismar di
Ancona; 
  Considerato che permangono le difficili condizioni socio-economiche
legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle imprese operanti
nei predetti Compartimenti; 
  Ritenuto di dover mettere a disposizione della Commissione  europea
tutte le notizie, i dati e le informazioni di  carattere  scientifico
necessari per procedere ad una adeguata ed  approfondita  valutazione
circa la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 13, paragrafo 5,
del reg. (CE) n. 1967/2006; 
  Ritenuto che sussistono in - analogia alle precedenti  campagne  di
pesca -  i  presupposti  per  autorizzare,  un  limitato  numero   di
pescherecci operanti nei Compartimenti marittimi  di  Roma,  Gaeta  e
Napoli, alla pesca dei cannolicchi entro le 0,3 miglia con il sistema
draga  idraulica   e,   quindi,   di   procedere   al   rilascio   di
un'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera d),  del
reg. (CE) n. 1224/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dalla data del presente decreto e limitatamente alla
campagna di pesca annualita' 2017 che terminera' in data 31  dicembre
2017,  e'  concessa  in  via  sperimentale,  a  complessivi   n.   31
pescherecci abilitati alla pesca  dei  molluschi  bivalvi  con  draga
idraulica l'autorizzazione ad esercitare, nell'ambito dei  rispettivi
Compartimenti marittimi, l'attivita' di  pesca  con  draga  idraulica
della risorsa «cannolicchio» (specie Ensis minor e Solen marginatus). 
  2. I pescherecci autorizzati saranno individuati  dai  Consorzi  di
gestione di Roma (n. 16), Gaeta (n. 3) e Napoli (n.  12)  tra  quelli
abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica  cosi'
come identificata nella denominazione degli attrezzi di  pesca  -  ai
sensi dell'art. 2 decreto ministeriale 26  gennaio  2012  in  «Draghe
meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD)». 
  3. La suddetta autorizzazione e' concessa  ai  sensi  dell'art.  7,
paragrafo 1, lettera d),  del  reg.  (CE)  n.  1224/2009,  entro  una
distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa,  al  fine  di  acquisire
elementi ed  informazioni  di  carattere  scientifico  necessari  per
redigere un compiuto Piano di Gestione relativamente  alla  richiesta
di deroga, ex art. 13, paragrafo 5, del reg. (CE)  n.  1967/2006,  al
divieto di cui al paragrafo 2 del citato art. 13.