IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  108152  del  22  dicembre  2016
(«decreto cornice» per l'anno finanziario 2017) emanato in attuazione
dell'art. 3 del sopra citato decreto del Presidente della  Repubblica
n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario  2017  gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal Direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto  di  massima»),
che disciplina, in maniera  continuativa,  le  caratteristiche  e  la
modalita' di emissione dei titoli di Stato da emettere, tramite asta,
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398, ed ai sensi dei «decreti cornice»  emanati  di
anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa. 
  Ritenuta  l'opportunita'  di  integrare  le   disposizioni   comuni
relative  ai  collocamenti  supplementari  dei   buoni   del   tesoro
poliennali con vita  superiore  a  10  anni,  al  fine  di  favorirne
l'efficienza delle negoziazioni sul mercato secondario; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  La   disciplina   dei   collocamenti   via   asta   delle   tranche
«supplementari», ai sensi degli articoli 10 e 12  del  decreto  85018
del 6 ottobre 2016 («decreto  di  massima»),  viene  integrata  dalle
disposizioni seguenti, relativamente alle aste dei buoni  del  Tesoro
poliennali con vita residua superiore ai 10 anni.