IL DIRETTORE GENERALE 
       per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione 
                     della formazione superiore 
 
  Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la  disciplina  del
riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a); 
  Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.  127
del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante  il
riordino della disciplina delle Scuole  superiori  per  interpreti  e
traduttori; 
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale  3  novembre
1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,  concernente  la
determinazione  delle  classi  delle  lauree  universitarie   e,   in
particolare, l'allegato 3 al predetto  provvedimento,  relativo  alla
classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica; 
  Visto il decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270  che  ha
sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007  concernente   la
determinazione delle classi di  laurea  adottato  in  esecuzione  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe
di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'all. 3
al  decreto  ministeriale  4  agosto   2000   e'   stata   dichiarata
corrispondente alla classe L12; 
  Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1990 con il quale e'
stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e
traduttori con sede in Pisa (PI) via Santa Maria n. 155 a  rilasciare
diplomi di interpreti e traduttori  aventi  valore  legale  ai  sensi
della legge n. 697 del 1986; 
  Visto il decreto ministeriale in data 31 luglio 2003 con  il  quale
e' stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola,  che  ha
assunto  la  denominazione  di   Scuola   superiore   per   mediatori
linguistici;  conseguentemente  la  scuola  e'  stata  abilitata   ad
istituire  ed  attivare  corsi  di  studi  superiori  per   mediatori
linguistici di durata triennale e a  rilasciare  i  relativi  titoli,
equipollenti a tutti gli effetti  ai  diplomi  di  laurea  conseguiti
nelle universita' al termine dei corsi afferenti  alla  classe  delle
lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui
all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000; 
  Visto il D.D. 11 maggio 2012  con  il  quale  la  Scuola  e'  stata
autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per
ciascun anno da 65 a 100 unita' e, per l'intero corso, a 300 unita'; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  febbraio  2015  e   successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale e'  stata  costituita  la
commissione tecnico-consultiva con il  compito  di  esprimere  parere
obbligatorio in ordine alle istanze di  riconoscimento  delle  scuole
superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del  decreto
ministeriale n. 38 del 2002; 
  Vista l'istanza con la quale la  Scuola  in  questione  ha  chiesto
l'autorizzazione  ad  aumentare  il   numero   massimo   di   allievi
ammissibili per ciascun anno da 100 a  150  unita'  e,  per  l'intero
corso, a 450 unita'; 
  Visto   il   parere   favorevole   espresso    dalla    commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 4 ottobre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
  La Scuola Superiore per Mediatori  Linguistici  con  sede  in  Pisa
(PI), via Santa Maria 155, e'  autorizzata  ad  aumentare  il  numero
massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 100 a  150  unita'
e, per l'intero corso, a 450 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 novembre 2016 
 
                                        Il direttore generale: Melina