IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del
19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29
novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016,
n. 427, nonche' dell'11  gennaio  2017,  n.  431,  recanti  ulteriori
interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli  eccezionali
eventi sismici in rassegna; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre  2016  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  commissario
straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2016,  n.  205,  recante  «Nuovi
interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  e  dei  territori
interessati dagli eventi sismici del 2016»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20  gennaio  2017,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno
colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda decade dello stesso mese; 
  Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze prot.  n.
2061 del 10 ottobre 2016, n. 2576 del 4 novembre 2016, n. 3076 del 1°
dicembre 2016, n. 3332, n. 3336 e n. 3340 del 16 dicembre 2016; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori  disposizioni  per  lo  svolgimento  delle   verifiche   di
  agibilita' post sismica degli edifici e delle verifiche geologico -
  Tecniche sul territorio 
  1. All'art. 1, comma 5, lettera  b),  dell'ordinanza  n.  422/2016,
dopo il termine «Arquata» e' aggiunto il seguente periodo:  «,nonche'
nellezone rosse dei comuni di Norcia e di Preci»; 
  2. All'art. 1, comma 5, lettera c),dell'ordinanza n. 422/2016, dopo
il  termine  «AeDES»  e'  aggiunto  il  seguente   periodo:   «oppure
classificati» non utilizzabili  per  solo  rischio  esterno»  con  il
sopralluogo FAST». 
  3. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  1  dell'ordinanza  n.
405/2016, dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  8
luglio 2014, le Regioni interessate dagli eventi sismici  di  cui  in
premessa possono, in relazione alle concrete  esigenze  emergenziali,
assumere il coordinamento operativo  dell'attivita'  di  ricognizione
preliminare dei danni al patrimonio  edilizio  attraverso  la  scheda
sintetica  FAST  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  dell'ordinanza  n.
405/2016, nonche' della relativa attivita' formativa di cui al  comma
3 del medesimo articolo. A  tale  scopo,  la  Regione  che  avvia  la
procedura,  provvede  all'attivazione   dei   tecnici   e   al   loro
monitoraggio,     nonche'      all'attivita'      istruttoriaconnessa
all'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 3, comma 4 dell'ordinanza
n 392/2016 ed all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016. 
  4.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma   6,
dell'ordinanza  n.   405/2016,   nonche'   dall'art.   1,   comma   2
dell'ordinanza n. 418/2016, il Dipartimento della Protezione civilee'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i consigli nazionali
dei liberi professionisti impegnati  nelle  verifiche  di  agibilita'
degli  edifici  e  nelle   verifiche   geologico   -   tecniche   sul
territorio,per disciplinare le  attivita'  di  supporto  operativo  e
logistico in  loco,  nonche'  quelle  connesse  alla  gestione  delle
procedure istruttorie per il riconoscimento e  rimborso  del  mancato
guadagno.  Per  la  disciplina  di  tali  attivita',   ove   ritenuto
necessario, le Regioni che avviano la procedura prevista dal comma  3
possono stipulare autonome convenzioni con i collegi professionali di
riferimento territoriale, da sottoporre alla previa approvazione  del
Dipartimento della Protezione civile.