IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125,  concernente
«Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali» e, in particolare, l'art. 9-duodecies, commi 3
e 5; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
delle buone pratiche cliniche nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», con il quale e'  stata  istituita
l'AIFA e, in particolare, l'art. 48, commi 8, lettera b), 10,  10-bis
e 10-ter; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 24 maggio 2004,  recante
«Rideterminazione degli importi delle tariffe e dei  diritti  per  le
prestazioni rese a richiesta ed utilita'  di  soggetti  interessati»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  3
giugno 2004, n. 128; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20  settembre  2004,  n.
245, recante «Regolamento recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del  farmaco»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28  settembre  2004,
n. 228; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per  uso  umano,  nonche'  la  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  18  dicembre  2006,
recante «Modalita' di versamento delle risorse finanziarie  all'AIFA,
ai sensi dell'art. 1, comma 296, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 marzo 2007, n. 74; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008  della  Commissione  del  24
novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano e di medicinali veterinari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 12 dicembre 2008,  n.  L  334,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2011  n.  98,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni per il controllo e la riduzione della  spesa  pubblica,
nonche' in materia di entrate» e, in particolare,  l'art.  17,  comma
10, lettera d); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo  2012,  n.  53,
recante  «Modifica  al  regolamento  e   funzionamento   dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» e, in particolare,
l'art. 4, commi 5 e 6; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento   del   personale   e   la    dotazione    organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016, recante
«Disposizioni sull'importazione ed esportazione del  sangue  umano  e
dei suoi prodotti»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 21  dicembre  2012,
recante «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti  per
le  prestazioni  rese  a   richiesta   ed   utilita'   dei   soggetti
interessati», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 15 marzo 2013, n. 63, e successive modificazioni; 
  Visto il documento recante «Orientamenti riguardanti i  particolari
delle diverse categorie di variazioni, l'applicazione delle procedure
di cui ai capi II, II-bis, III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008
della Commissione, del 24 novembre 2008,  concernente  l'esame  delle
variazioni  dei  termini  delle  autorizzazioni   all'immissione   in
commercio di medicinali per uso umano  e  di  medicinali  veterinari,
nonche'  la  documentazione  da  presentare  conformemente   a   tali
procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea
del 2 agosto 2013, n. C 223; 
  Visto il decreto  legislativo  19  febbraio  2014,  n.  17  recante
«Attuazione della direttiva 2011/62/UE,  che  modifica  la  direttiva
2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali  per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di  medicinali  falsificati
nella catena di fornitura legale»; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  16  aprile  2014  sulla  sperimentazione  clinica  di
medicinali per uso  umano  e  che  abroga  la  direttiva  2001/20/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 maggio
2014, n. L 158; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 590; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015,  recante
«Modalita' di esercizio delle funzioni in materia di  sperimentazioni
cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di  sanita'
all'Agenzia  italiana  del  farmaco»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 2015, n. 131; 
  Visto il decreto del Ministero della salute  del  30  aprile  2015,
recante «Procedure operative e  soluzioni  tecniche  per  un'efficace
azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344  dell'art.
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di  stabilita'  2013)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  23
giugno 2015, n. 143; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto  dal
citato art. 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19  giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, in correlato disposto con l'art.  158,  comma  12,  del  decreto
legislativo 24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modificazioni,
procedendo   all'aggiornamento   delle   tariffe   vigenti   e   alla
individuazione  delle  tariffe  relative  a  prestazioni  non  ancora
tariffate; 
  Ritenuto, in particolare, di dover  adeguare  le  tariffe  relative
alle domande per il  rilascio  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio, presentate secondo procedura decentrata  e  relative  alle
domande di variazioni o rinnovi presentate secondo procedura di mutuo
riconoscimento in cui l'Italia svolge il ruolo  di  Stato  membro  di
riferimento, incrementandole in misura che tenga conto  dei  maggiori
oneri che gravano su AIFA per rendere la relativa prestazione; 
  Ritenuto, altresi', di dover  adeguare  le  tariffe  relative  alle
domande  per  il  rilascio  di   autorizzazione   all'immissione   in
commercio, presentate secondo procedura di mutuo riconoscimento o  di
repeat use dove l'Italia agisce come Stato membro di riferimento, che
prevedono l'estensione ad altri  Stati  membri  di  un'autorizzazione
gia' concessa in  Italia  con  procedura  nazionale,  riducendole  in
misura che tenga conto dei minori  oneri  che  gravano  su  AIFA  per
rendere la relativa prestazione; 
  Ritenuto, inoltre, necessario aggiornare  le  tariffe  relative  ai
medicinali  omeopatici   soggetti   a   procedura   semplificata   di
registrazione, adeguandole ai costi sostenuti da  AIFA  e  al  valore
delle prestazioni; 
  Ritenuto opportuno mantenere la medesima  riduzione  gia'  prevista
per il diritto  annuale  dovuto  per  ciascuna  registrazione  di  un
medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di  un  medicinale
di origine  vegetale  basata  sull'impiego  tradizionale,  unitamente
all'ulteriore riduzione applicabile in favore delle piccole  e  medie
imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE; 
  Ritenuta, infine, la necessita' di aggiornare le  tariffe  relative
alle prestazioni rese da AIFA in  relazione  ai  medicinali  per  uso
umano a denominazione comune gia' compresi nel  Formulario  nazionale
della Farmacopea ufficiale (c.d. ex-galenici), mediante  applicazione
a tale categoria di medicinali delle stesse  tariffe  applicabili  ai
medicinali allopatici in considerazione del fatto che per entrambe le
categorie le attivita' di valutazione sono le medesime; 
  Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n.  32
del 21 giugno 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento delle tariffe vigenti e  determinazione  delle  tariffe
             relative a prestazioni non ancora tariffate 
 
  1. In attuazione  dell'art.  158,  comma  12,  primo  periodo,  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art.
9-duodecies, comma 5,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  le
tariffe concernenti le prestazioni rese da  AIFA  a  richiesta  ed  a
utilita' dei soggetti  interessati  sono  aggiornate  secondo  quanto
riportato nell'allegato 1 al presente decreto. 
  2. In attuazione dell'art. 158,  comma  12,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art.
9-duodecies, comma 5,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
nell'allegato 1 al presente  decreto  sono  altresi'  individuate  le
tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate,  in  misura  che
tiene conto delle affinita' tra le prestazioni rese. 
  3. In relazione alle domande di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio presentate secondo procedura decentrata e alle  domande  di
variazioni  o  rinnovi  presentate   secondo   procedura   di   mutuo
riconoscimento in cui l'Italia svolge il ruolo  di  Stato  membro  di
riferimento,  sono  dovute   le   corrispondenti   tariffe   di   cui
all'allegato 1 al presente decreto, incrementate del 20%. 
  4. In relazione alle domande di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio, presentate secondo procedura di mutuo riconoscimento o  di
repeat use dove l'Italia agisce come Stato membro di riferimento, che
prevedono l'estensione ad altri  Stati  membri  di  un'autorizzazione
gia' concessa in  Italia  con  procedura  nazionale,  e'  dovuta  una
tariffa pari a un quinto della corrispondente tariffa prevista per le
domande di rilascio  dell'AIC  di  cui  all'allegato  1  al  presente
decreto.