IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa   alla   qualita'
dell'aria ambiente  e  per  un'aria  piu'  pulita  in  Europa»,  come
modificato dal decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250,  che  ha
istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di
gestione della qualita' dell'aria ambiente attraverso il  recepimento
della direttiva 2008/50/CE e la sostituzione  delle  disposizioni  di
attuazione della direttiva 2004/107/CE; 
  Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo n. 155  del  2010
secondo cui gli allegati di tale decreto sono modificati con  decreti
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute,
in  caso  di  attuazione  di  direttive  comunitarie  che  modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico  previste  in
tali allegati; 
  Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,
secondo  cui  le  norme   dell'Unione   europea   non   autonomamente
applicabili che modificano modalita' esecutive e  caratteristiche  di
ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento  nazionale
sono attuate con decreto del Ministro competente per materia  che  ne
da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
o al Ministro per gli affari europei; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28  agosto
2015, che modifica alcuni  allegati  delle  direttive  2004/107/CE  e
2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recanti   le
disposizioni relative ai metodi di riferimento,  alla  convalida  dei
dati ed all'ubicazione dei punti di campionamento per la  valutazione
della qualita' dell'aria ambiente; 
  Considerato che l'attuazione della direttiva 2015/1480 richiede  la
modifica e l'integrazione degli allegati I, III, VI e IX del  decreto
legislativo n. 155/2010; 
  Acquisito il concerto del Ministro della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche e integrazioni all'allegato I del  decreto  legislativo  13
                         agosto 2010, n. 155 
 
  1. All'allegato I del decreto legislativo  n.  155  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel paragrafo 1  e'  inserita,  in  calce  alla  tabella  2,  la
seguente nota «2) La distribuzione nel corso dell'anno deve garantire
che le misurazioni siano  rappresentative  delle  diverse  condizioni
climatiche e delle attivita' antropiche presenti sul territorio»; 
  b) nel paragrafo 1, punto  2,  le  parole  «"Guida  all'espressione
dell'incertezza di misura" (UNI CEI ENV 13005-2000),» sono sostituite
dalle seguenti «"Guida ISO/IEC 98-3:2008 Uncertainty of measurement -
Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement"»; 
  c) nel paragrafo 1, punto 11, il periodo «delle concentrazioni  del
benzo(a)pirene  e  degli  idrocarburi   policiclici   aromatici»   e'
sostituito dal seguente «delle concentrazioni  di  arsenico,  cadmio,
nichel,  mercurio  gassoso  totale,  benzo(a)pirene  e  degli   altri
idrocarburi policiclici aromatici»; 
  d) nel paragrafo 1, punto 11, l'ultimo periodo e' soppresso; 
  e) nel paragrafo 1, sono inseriti, dopo il  punto  11,  i  seguenti
punti: 
  «11-bis. In alternativa alla  durata  prevista  dal  punto  11,  il
campionamento dei filtri degli strumenti di  misura  del  particolato
PM10, ai fini della misurazione  delle  concentrazioni  di  arsenico,
cadmio nichel e piombo  nel  PM10,  puo'  essere  settimanale  se  si
dimostra che cio' non pregiudica i requisiti della raccolta dei dati.
Un  campionamento  settimanale  e'  possibile,  tra  l'altro,  quando
esistono elementi per prevedere che concentrazioni dei metalli  siano
particolarmente basse. 
  11-ter. Le misurazioni delle concentrazioni  di  arsenico,  cadmio,
nichel  e  piombo  possono  avvenire   anche   sulla   base   di   un
sottocampionamento  dei  filtri  degli  strumenti   di   misura   del
particolato  PM10  purche'  si  dimostri,   attraverso   uno   studio
statistico relativo all'omogeneita' dei  sottocampioni  prelevati  da
filtri della tipologia di quello  utilizzato,  che  il  sottocampione
analizzato e' rappresentativo delle  sostanze  contenute  nell'intero
filtro   e   che   la   variazione    dell'incertezza    dovuta    al
sottocampionamento non pregiudica  il  rispetto  degli  obiettivi  di
qualita' previsti dal presente allegato.»; 
  f) nel paragrafo  1,  punto  12,  le  parole  «al  punto  11»  sono
sostituite dalle seguenti «ai punti 11 e 11-ter»; 
  g) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Qualita' della valutazione in materia di aria ambiente 
  1. Al fine di assicurare il rispetto degli  obiettivi  di  qualita'
del presente allegato e l'accuratezza delle misurazioni: 
  a) le misurazioni della qualita' dell'aria effettuate ai sensi  del
presente  decreto  devono  essere  riferibili  in  conformita'   alle
prescrizioni  della  norma  ISO/IEC   17025   (o   successiva   norma
armonizzata  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   9,   del   regolamento
765/2008/CE) sui laboratori di prova e di taratura; 
  b) i gestori delle stazioni di  misurazione  devono  predisporre  e
applicare procedure di garanzia di qualita' per le  reti  di  misura,
per le stazioni di misurazione  e  per  il  rilevamento,  in  cui  si
prevedano anche  le  attivita'  di  manutenzione  periodica  volte  a
garantire la costante accuratezza degli strumenti di misura; 
  c) i gestori delle stazioni di  misurazione  devono  predisporre  e
applicare  apposite  procedure  di  garanzia  di  qualita'   per   la
comunicazione dei dati rilevati; 
  d) i gestori  delle  stazioni  di  misurazione  devono  attivamente
partecipare ai programmi di intercalibrazione di cui alla lettera e); 
  e) i gestori delle stazioni  di  misurazione  devono  applicare  le
correzioni  operative  prescritte  dal   laboratorio   nazionale   di
riferimento in base ai programmi della lettera c-bis); in tal caso, i
gestori devono dimostrare tale adempimento  nella  partecipazione  al
programma  successivo  a  quello  in  cui  la  correzione  e'   stata
prescritta, previo invio di una relazione illustrativa al laboratorio
nazionale di riferimento; 
  f) devono essere effettuate le  attivita'  di  controllo  volte  ad
accertare il rispetto delle procedure di garanzia di qualita'; 
  g) gli enti a cui sono attribuite funzioni di laboratori  nazionali
di riferimento ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9: 
  organizzano  con  adeguata  periodicita',  nonche'  coordinano  sul
territorio  nazionale,  i  programmi  di  intercalibrazione  su  base
nazionale correlati a quelli comunitari di cui all'art. 17, comma  4,
organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione europea; 
  al fine di assicurare un idoneo utilizzo dei metodi di  riferimento
applicati dagli strumenti  di  misura  sul  territorio,  prescrivono,
sulla base dei programmi di interconfronto di cui all'art. 17,  comma
4, le necessarie correzioni operative ai gestori  delle  stazioni  di
misurazione; 
  al  fine  di  assicurare   l'idoneita'   delle   dimostrazioni   di
equivalenza dei metodi diversi da quelli  di  riferimento,  applicati
dagli strumenti  di  misura,  coordinano  le  attivita'  di  verifica
relative al mantenimento del rispetto degli obiettivi di qualita' nel
tempo, nell'ambito dei programmi di intercalibrazione di cui all'art.
17, comma 4; 
  partecipano,   almeno   ogni   tre   anni,    ai    programmi    di
intercalibrazione a livello comunitario di cui all'art. 17  comma  7,
organizzati dal Centro comune di ricerca della  Commissione  europea;
se  tale  partecipazione  non  produce  risultati   soddisfacenti   i
laboratori   nazionali   devono    dimostrare,    nella    successiva
partecipazione a tali attivita',  di  avere  adottato  idonee  misure
correttive ed inviare una relazione illustrativa di  tali  misure  al
Centro comune di ricerca della Commissione europea; 
  assicurano il proprio supporto ai lavori  della  Rete  europea  dei
Laboratori  nazionali  di  riferimento  istituita  dalla  Commissione
europea; 
  assicurano l'istruttoria necessaria al riesame del sistema generale
delle procedure di garanzia di qualita', da  effettuare  almeno  ogni
quattro anni mediante i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 1.
I gestori delle stazioni di misurazione adeguano le proprie procedure
entro un anno da tale riesame. 
  h) i soggetti ai quali sono attribuite le  funzioni  di  laboratori
nazionali di riferimento sono accreditati in conformita'  alla  norma
ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata ai sensi  dell'art.  2,
comma 9, del regolamento 765/2008/CE) sui laboratori di  prova  e  di
taratura,    nella    versione    piu'    aggiornata    al    momento
dell'accreditamento,   in   relazione   al   pertinente   metodo   di
riferimento. In relazione  a  ciascuna  sostanza  inquinante  le  cui
concentrazioni  superano  la  soglia  di  valutazione  inferiore   e'
assicurata, sul territorio nazionale,  la  presenza  di  uno  o  piu'
laboratori nazionali di riferimento in tal modo accreditati.».