IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa», come modificato dal decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250, che ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente attraverso il recepimento della direttiva 2008/50/CE e la sostituzione delle disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE; Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo n. 155 del 2010 secondo cui gli allegati di tale decreto sono modificati con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, in caso di attuazione di direttive comunitarie che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati; Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui le norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale sono attuate con decreto del Ministro competente per materia che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei; Vista la direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica alcuni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati ed all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualita' dell'aria ambiente; Considerato che l'attuazione della direttiva 2015/1480 richiede la modifica e l'integrazione degli allegati I, III, VI e IX del decreto legislativo n. 155/2010; Acquisito il concerto del Ministro della salute; Decreta: Art. 1 Modifiche e integrazioni all'allegato I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 1. All'allegato I del decreto legislativo n. 155 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel paragrafo 1 e' inserita, in calce alla tabella 2, la seguente nota «2) La distribuzione nel corso dell'anno deve garantire che le misurazioni siano rappresentative delle diverse condizioni climatiche e delle attivita' antropiche presenti sul territorio»; b) nel paragrafo 1, punto 2, le parole «"Guida all'espressione dell'incertezza di misura" (UNI CEI ENV 13005-2000),» sono sostituite dalle seguenti «"Guida ISO/IEC 98-3:2008 Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement"»; c) nel paragrafo 1, punto 11, il periodo «delle concentrazioni del benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici» e' sostituito dal seguente «delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici»; d) nel paragrafo 1, punto 11, l'ultimo periodo e' soppresso; e) nel paragrafo 1, sono inseriti, dopo il punto 11, i seguenti punti: «11-bis. In alternativa alla durata prevista dal punto 11, il campionamento dei filtri degli strumenti di misura del particolato PM10, ai fini della misurazione delle concentrazioni di arsenico, cadmio nichel e piombo nel PM10, puo' essere settimanale se si dimostra che cio' non pregiudica i requisiti della raccolta dei dati. Un campionamento settimanale e' possibile, tra l'altro, quando esistono elementi per prevedere che concentrazioni dei metalli siano particolarmente basse. 11-ter. Le misurazioni delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel e piombo possono avvenire anche sulla base di un sottocampionamento dei filtri degli strumenti di misura del particolato PM10 purche' si dimostri, attraverso uno studio statistico relativo all'omogeneita' dei sottocampioni prelevati da filtri della tipologia di quello utilizzato, che il sottocampione analizzato e' rappresentativo delle sostanze contenute nell'intero filtro e che la variazione dell'incertezza dovuta al sottocampionamento non pregiudica il rispetto degli obiettivi di qualita' previsti dal presente allegato.»; f) nel paragrafo 1, punto 12, le parole «al punto 11» sono sostituite dalle seguenti «ai punti 11 e 11-ter»; g) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualita' della valutazione in materia di aria ambiente 1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di qualita' del presente allegato e l'accuratezza delle misurazioni: a) le misurazioni della qualita' dell'aria effettuate ai sensi del presente decreto devono essere riferibili in conformita' alle prescrizioni della norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata ai sensi dell'art. 2, comma 9, del regolamento 765/2008/CE) sui laboratori di prova e di taratura; b) i gestori delle stazioni di misurazione devono predisporre e applicare procedure di garanzia di qualita' per le reti di misura, per le stazioni di misurazione e per il rilevamento, in cui si prevedano anche le attivita' di manutenzione periodica volte a garantire la costante accuratezza degli strumenti di misura; c) i gestori delle stazioni di misurazione devono predisporre e applicare apposite procedure di garanzia di qualita' per la comunicazione dei dati rilevati; d) i gestori delle stazioni di misurazione devono attivamente partecipare ai programmi di intercalibrazione di cui alla lettera e); e) i gestori delle stazioni di misurazione devono applicare le correzioni operative prescritte dal laboratorio nazionale di riferimento in base ai programmi della lettera c-bis); in tal caso, i gestori devono dimostrare tale adempimento nella partecipazione al programma successivo a quello in cui la correzione e' stata prescritta, previo invio di una relazione illustrativa al laboratorio nazionale di riferimento; f) devono essere effettuate le attivita' di controllo volte ad accertare il rispetto delle procedure di garanzia di qualita'; g) gli enti a cui sono attribuite funzioni di laboratori nazionali di riferimento ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9: organizzano con adeguata periodicita', nonche' coordinano sul territorio nazionale, i programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari di cui all'art. 17, comma 4, organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione europea; al fine di assicurare un idoneo utilizzo dei metodi di riferimento applicati dagli strumenti di misura sul territorio, prescrivono, sulla base dei programmi di interconfronto di cui all'art. 17, comma 4, le necessarie correzioni operative ai gestori delle stazioni di misurazione; al fine di assicurare l'idoneita' delle dimostrazioni di equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento, applicati dagli strumenti di misura, coordinano le attivita' di verifica relative al mantenimento del rispetto degli obiettivi di qualita' nel tempo, nell'ambito dei programmi di intercalibrazione di cui all'art. 17, comma 4; partecipano, almeno ogni tre anni, ai programmi di intercalibrazione a livello comunitario di cui all'art. 17 comma 7, organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione europea; se tale partecipazione non produce risultati soddisfacenti i laboratori nazionali devono dimostrare, nella successiva partecipazione a tali attivita', di avere adottato idonee misure correttive ed inviare una relazione illustrativa di tali misure al Centro comune di ricerca della Commissione europea; assicurano il proprio supporto ai lavori della Rete europea dei Laboratori nazionali di riferimento istituita dalla Commissione europea; assicurano l'istruttoria necessaria al riesame del sistema generale delle procedure di garanzia di qualita', da effettuare almeno ogni quattro anni mediante i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 1. I gestori delle stazioni di misurazione adeguano le proprie procedure entro un anno da tale riesame. h) i soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di laboratori nazionali di riferimento sono accreditati in conformita' alla norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata ai sensi dell'art. 2, comma 9, del regolamento 765/2008/CE) sui laboratori di prova e di taratura, nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo di riferimento. In relazione a ciascuna sostanza inquinante le cui concentrazioni superano la soglia di valutazione inferiore e' assicurata, sul territorio nazionale, la presenza di uno o piu' laboratori nazionali di riferimento in tal modo accreditati.».