IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)» e, in particolare, il comma 54 dell'art. 1; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  recante  il
«Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia»  e
successive modificazioni e integrazioni  e,  in  particolare,  l'art.
106,  che  prevede  che  «l'esercizio  nei  confronti  del   pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi  forma
e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un
apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia» e l'art. 112, che  dispone
l'obbligo  di  iscrizione  dei  confidi  non  tenuti   all'iscrizione
all'albo di cui all'art.  106  in  un  elenco  tenuto  dall'Organismo
previsto dall'art. 112-bis del medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  n.  53
del 2 aprile 2015, recante il «Regolamento recante norme  in  materia
di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3,
112, comma 3, e 114 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, nonche' dell'art. 7-ter, comma  1-bis,  della  legge  30  aprile
1999, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 105 dell'8 maggio 2015; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  190  del  28  giugno
2014; 
  Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la  quale  la
Commissione europea ha approvato  il  «metodo  nazionale  di  calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie
imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto  di
Stato N 182/2010 - Italia); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    c) «Legge di stabilita' 2014»: la legge 27 dicembre 2013, n.  147
e successive modificazioni e integrazioni; 
    d) «Gestore del Fondo»: il soggetto cui e' affidata  la  gestione
tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo; 
    e) «PMI»: le imprese di piccola e media dimensione, ai  sensi  di
quanto stabilito nell'allegato n. 1 al regolamento (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; 
    f) «Confidi»: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi  di  cui
all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive integrazioni e modificazioni; 
    g) «TUB»: il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»
e successive modificazioni e integrazioni; 
    h) «Regolamento de minimis»: il regolamento in materia  di  aiuti
«de minimis» applicabile in relazione al settore di attivita' in  cui
opera la PMI beneficiaria, tra quelli di seguito riportati: 
      regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione,  del   18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
      regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione,  del   18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo,  pubblicato  nella  medesima  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea; 
      regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del  27  giugno
2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; 
    i) «Ammontare delle garanzie in essere»: l'importo delle garanzie
in essere concesse dal confidi; 
    j) «Spese amministrative»: per i confidi  iscritti  nell'albo  di
cui all'art. 106 del TUB, il totale riportato  nella  voce  contabile
110 nell'allegato A (Schemi di  bilancio  e  nota  integrativa  degli
intermediari finanziari - schema di Conto economico) alle «Istruzioni
per la redazione dei bilanci  e  dei  rendiconti  degli  intermediari
finanziari ex art. 107 del TUB, degli istituti  di  pagamento,  degli
IMEL, delle SGR e delle SIM» emanate  dalla  Banca  d'Italia.  Per  i
confidi non soggetti all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del
TUB, il totale riportato nella voce contabile 40 del Conto  economico
redatto sulla base dello schema di bilancio di  cui  all'Appendice  A
alla circolare della Banca d'Italia  n.  216  del  5  agosto  1996  e
successive modificazioni e integrazioni, recante  le  «Istruzioni  di
vigilanza  per  gli  Intermediari  Finanziari  iscritti   nell'elenco
speciale»; 
    k) «Margine di intermediazione»: per i confidi iscritti nell'albo
di cui all'art. 106 del TUB, il valore della voce contabile  «margine
di intermediazione» di cui all'allegato A (Schemi di bilancio e  nota
integrativa  degli  intermediari  finanziari  -   schema   di   Conto
economico) alle «Istruzioni  per  la  redazione  dei  bilanci  e  dei
rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107 del  TUB,  degli
istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR  e  delle  SIM»  emanate
dalla Banca d'Italia.  Per  i  confidi  non  soggetti  all'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 106  del  TUB,  la  somma  algebrica  degli
importi riportati nelle seguenti voci contabili previste dallo schema
di Conto economico redatto sulla base dello schema di bilancio di cui
all'Appendice A alla circolare della Banca  d'Italia  n.  216  del  5
agosto 1996 e successive modificazioni  e  integrazioni,  recante  le
«Istruzioni di vigilanza per  gli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco speciale»: 
      + «interessi attivi e proventi assimilati» (voce 10 dei ricavi) 
      - «interessi passivi e oneri assimilati» (voce 10 dei costi) 
      + «commissioni attive» (voce 30 dei ricavi) 
      - «commissioni passive» (voce 20 dei costi) 
      + «dividendi e altri proventi» (voce 20 dei ricavi) 
      + «profitti da operazioni finanziarie» (voce 40 dei ricavi) 
      - «perdite da operazioni finanziarie» (voce 30 dei costi); 
    l) «Cost/income ratio»: il rapporto tra  spese  amministrative  e
margine di intermediazione.