IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato  in
attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre  1996,
n.  662  -  che  all'art.  39,   comma   1,   demanda   al   Comitato
interministeriale per la programmazione economica,  su  proposta  del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano  (Conferenza  Stato-regioni),  l'assegnazione  annuale  delle
quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore  delle
regioni e province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112  -  emanato  in
attuazione dell'art. 1 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  -  che
all'art. 115, comma 1, lettera  a),  dispone  che  il  riparto  delle
risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga
previa intesa della Conferenza Stato-regioni; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero) che all'art. 35  assicura  ai
cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in  regola
con  le  norme  relative  all'ingresso  e  al  soggiorno,   le   cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti o  comunque  essenziali,  nonche'
garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del
Fondo sanitario nazionale: 
  a) la tutela della gravidanza e  della  maternita',  a  parita'  di
trattamento con le cittadine italiane; 
  b) la tutela della salute del minore; 
  c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; 
  d) gli interventi di profilassi internazionale; 
  e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai. 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),
art.  1,  in  particolare  i  seguenti  due  commi:  comma  561,  che
stabilisce tra l'altro che, a  decorrere  dall'anno  2015,  l'importo
destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti  al
Servizio sanitario nazionale  venga  ripartito  annualmente  all'atto
della ripartizione della quota indistinta  del  fabbisogno  sanitario
standard regionale, secondo i criteri definiti  nell'ultima  proposta
di riparto sulla quale e' stata  sancita  l'intesa  della  Conferenza
Stato-Regioni;  comma   563,   che   prevede   l'applicazione   delle
disposizioni del comma 561 anche ai riparti per l'anno 2014,  qualora
non perfezionati alla data di entrata in vigore della legge stessa; 
  Vista la propria delibera del 29 aprile 2015, n.  52,  relativa  al
riparto delle risorse disponibili per il finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2014, che accantona, al punto 2.8  del
deliberato, la somma di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale; 
  Vista l'Intesa sancita in sede di  Conferenza  Stato-Regioni  nella
seduta del 18 dicembre 2014  sulla  proposta  di  deliberazione  CIPE
concernente il  riparto  della  quota  vincolata  per  stranieri  non
regolari, relativa all'anno 2013; 
  Vista la propria delibera del 6 agosto 2015, n. 79,  relativa  alla
ripartizione tra le regioni della quota accantonata per  l'assistenza
sanitaria agli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale
per l'anno 2013 ed i criteri ivi applicati; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota  n.
1299 dell'11  febbraio  2016,  concernente  la  ripartizione  tra  le
Regioni a statuto ordinario e la  Regione  Siciliana  del  richiamato
importo di 30.990.000 euro a valere  sulle  disponibilita'  vincolate
del Fondo sanitario nazionale 2014; 
  Considerato  che  la  predetta  ripartizione,  in  coerenza  con  i
succitati commi 561 e 563 della legge n.  190  del  2014,  applica  i
criteri utilizzati per l'anno 2013; 
  Tenuto conto della decisione di utilizzare tali criteri per  l'anno
2014, nelle more della costituzione di un tavolo  tecnico  incaricato
di definire criteri  uniformi  nella  compilazione  delle  schede  di
dimissione ospedaliera per la particolare tipologia di ricoveri presa
in considerazione, accogliendo le osservazioni della  Regione  Lazio,
trasmesse dall'Ufficio di segreteria della Conferenza  Stato  Regioni
al Ministero della salute il 16 giugno 2015; 
  Tenuto conto della vigente legislazione che dispone che le  regioni
e le  province  autonome  provvedono  al  finanziamento  del  proprio
fabbisogno senza alcun apporto a  carico  del  bilancio  dello  Stato
(Regione Valle d'Aosta e PPAA di Trento  e  Bolzano  ai  sensi  della
legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli-Venezia Giulia ai
sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai
sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della
Sicilia per la quale ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1,  comma
830, e' stata  applicata  l'aliquota  di  partecipazione  alla  spesa
sanitaria del 49,11 per cento, corrispondente all'importo di  877.600
euro che viene redistribuito tra  le  altre  Regioni  interessate  al
riparto; 
  Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni sancita nella  seduta
del 17 dicembre 2015 (Rep. Atti n. 230/CSR); 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012); 
  Vista  la  nota  n.  5670  del   1°   dicembre   2016   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  A valere sulle  disponibilita'  delle  quote  vincolate  del  Fondo
sanitario nazionale per l'anno 2014,  e'  assegnata  alle  Regioni  a
statuto ordinario e alla Regione Siciliana la  somma  complessiva  di
30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria  a  favore  dei  cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale, non  in  regola  con  le
norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire loro
le  cure  mediche  e  la  tutela  sociale  della  gravidanza,   della
maternita' e delle altre prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 del
decreto legislativo n. 286/1998 richiamato in premessa. 
  La predetta somma di 30.990.000 euro e' ripartita tra  le  predette
Regioni come da allegata tabella, che  costituisce  parte  integrante
della presente delibera. 
    Roma, 1° dicembre 2016 
 
                                           Il Ministro dell'economia  
                                         e delle finanze con funzioni 
                                              di vice Presidente      
                                                    Padoan            
 
Il segretario 
     Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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