IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli  articoli  dal  26  al  40  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n.  148,  volti  ad  assicurare,  ai  lavoratori  dei
settori  non  coperti  dalla  normativa  in  materia   d'integrazione
salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei  casi  di
riduzione  o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa  per  le  cause
previste  dalla  normativa  in  materia  di  integrazione   salariale
ordinaria o straordinaria; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  40  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 il quale prevede che le Province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di  un  fondo  di
solidarieta'  territoriale  intersettoriale  a  cui,  salvo   diverse
disposizioni, si applica  la  disciplina  prevista  per  i  fondi  di
solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26  e  35  del  medesimo
decreto legislativo; 
  Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visto il decreto legislativo  5  marzo  2013,  n.  28,  concernente
disposizioni per l'attuazione  della  delega,  in  particolare,  alla
Provincia autonoma di Bolzano  -  Alto  Adige  in  materia  di  cassa
integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita'; 
  Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in data 15 dicembre 2015 presso
la sede  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Alto  Adige  tra
Assoimprenditori    Alto    Adige,     l'Associazione     provinciale
dell'artigianato, la Confesercenti, l'Unione albergatori  e  pubblici
esercenti   (HGV),   l'Unione   artigiani    altoatesini,    l'Unione
Commercio-Turismo-Servizi  di  Bolzano,  la  Federazione  Cooperative
Raiffeisen,  Confcooperative,  Legacoopbund  Bolzano,  l'Unione   dei
liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto  Adige,  A.G.C.I.
Alto  Adige,  e  ASGB,  CGIL/AGB,  SGB-CISL,  UIL-SGK  con  cui,   in
attuazione delle disposizioni di legge  sopra  richiamate,  e'  stato
convenuto di costituire il Fondo territoriale  intersettoriale  della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai  sensi  dell'art.  40,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
  Visto  l'accordo  sindacale  del   27   aprile   2016   integrativo
dell'accordo del 15 dicembre 2015, stipulato  presso  la  sede  della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige tra Assoimprenditori  Alto
Adige, l'Associazione provinciale dell'artigianato, la Confesercenti,
l'Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV),  l'Unione  artigiani
altoatesini,  l'Unione  Commercio-Turismo-Servizi  di   Bolzano,   la
Federazione  Cooperative  Raiffeisen,  Confcooperative,  Legacoopbund
Bolzano,   l'Unione   dei   liberi   professionisti   Confprofessioni
Sudtirol-Alto Adige, A.G.C.I. Alto Adige, e ASGB, CGIL/AGB, SGB-CISL,
UIL-SGK, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
  Vista l'intesa del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano -
Alto Adige del 14 settembre 2016; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  istituire  il   Fondo   di   solidarieta'
bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai sensi
dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di  solidarieta'  bilaterale
della Provincia autonoma di Bolzano - Alto  Adige,  d'ora  in  avanti
Fondo. 
  2. Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  gestione
autonoma dell'INPS. 
  3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, gli  oneri  di  amministrazione  derivanti  all'INPS  dalla
gestione del Fondo, determinati nella  misura  e  secondo  i  criteri
definiti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto,  sono
a  carico  del  Fondo  e   vengono   finanziati   nell'ambito   della
contribuzione dovuta.