IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista  la   determina   con   la   quale   la   societa'   Aegerion
Pharmaceuticals Ltd ha ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del medicinale «Lojuxta»; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Aegerion  Pharmaceuticals
Ltd ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta dell'11 luglio 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  13
dicembre 2016; 
  Vista la deliberazione n. 5 in data 19 gennaio 2017  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale LOJUXTA e' rinegoziato  alle  condizioni  di  seguito
indicate: 
  confezioni: 
    5 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 28  capsule;
A.I.C. n. 042920013/E (in base 10) 18XU2F (in  base  32);  classe  di
rimborsabilita': A; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  €  20.910,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 34.509,86; 
    10 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 28 capsule;
A.I.C. n. 042920025/E (in base 10) 18XU2T (in  base  32);  classe  di
rimborsabilita': A; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  €  20.910,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 34.509,86; 
    20 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 28 capsule;
A.I.C. n. 042920037/E (in base 10) 18XU35 (in  base  32);  classe  di
rimborsabilita': A; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  €  20.910,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 34.509,86. 
  Indicazioni terapeutiche: «Lojuxta» e' indicato come  adiuvante  di
una  dieta  a  basso  tenore  di  grassi  e   di   altri   medicinali
ipolipemizzanti con  o  senza  aferesi  delle  lipoproteine  a  bassa
densita' (LDL)  in  pazienti  adulti  affetti  da  ipercolesterolemia
familiare omozigote (HoFH). 
  Quando possibile, deve essere ottenuta  una  conferma  genetica  di
HoFH. E' necessario escludere altre forme  di  iperlipoproteinemia  e
cause secondarie di ipercolesterolemia (ad  es.  sindrome  nefrosica,
ipotiroidismo). 
  Validita' del contratto: 12 mesi. 
  Sconto obbligatorio alle  strutture  pubbliche  e  tetto  di  spesa
complessivo sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali. 
  Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una  delle
parti non faccia pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima
della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo  precedente.  Ai  fini  della  determinazione  dell'importo
dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato
sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del
5% e al lordo del Payback dell'1,83%) trasmessi attraverso il  flusso
della tracciabilita' per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed  il
flusso OSMED per la convenzionata. E' fatto, comunque,  obbligo  alle
aziende di fornire semestralmente  i  dati  di  vendita  relativi  ai
prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo  trend  dei
consumi nel periodo  considerato,  segnalando,  nel  caso,  eventuali
sfondamenti anche prima della  scadenza  contrattuale.  Ai  fini  del
monitoraggio del tetto di spesa, il periodo  di  riferimento,  per  i
prodotti  gia'  commercializzati  avra'   inizio   dal   mese   della
pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, mentre, per
i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto
di  spesa  che  comporti  un  incremento   dell'importo   complessivo
attribuito alla specialita' medicinale e/o  molecola,  il  prezzo  di
rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio
al  Servizio  sanitario  nazionale)  dovra'  essere  rinegoziato   in
riduzione rispetto ai precedenti valori. 
  I Tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,  ad  esempio,  quelli
derivanti dall'applicazione  della  legge  648/96  e  dall'estensione
delle indicazioni conseguenti a modifiche delle note AIFA.