Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di
produzione della indicazione geografica protetta «Cipolla  bianca  di
Margherita»  registrata  con  regolamento  (CE)  n.  2015/1865  della
Commissione del 7 ottobre 2015. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
valorizzazione e tutela della Cipolla bianca di Margherita IGP -  Via
Ronzino n. 4 - Margherita di Savoia, e che il predetto  consorzio  e'
l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di  modifica  del
disciplinare di produzione ai  sensi  dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999. 
    Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito inoltre il parere della Regione Puglia circa  la  richiesta
di modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del
disciplinare  di  produzione  della   I.G.P.   «Cipolla   bianca   di
Margherita» cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della
pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX  Settembre  n.  20  -
00187 Roma - entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.