IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   concernente
«Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2000,  n.  85,  recante
«Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge
28 luglio 1999, n. 266»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2006,
n. 107, di recepimento  dell'Accordo  sindacale  per  il  quadriennio
giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante
il personale della carriera diplomatica,  relativamente  al  servizio
prestato in Italia; 
  Visto in particolare, l'art. 9, comma 1,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n.  107,  che  fissa,  a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in tre  unita',  il
limite massimo dei distacchi sindacali  autorizzabili  a  favore  del
personale della carriera diplomatica; 
  Visto il combinato disposto dell'art. 112, comma 1, del decreto del
Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  cosi'  come
sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
nel testo introdotto dall'art. 63, comma 1, del  decreto  legislativo
27 ottobre 2009, n. 150  e  dell'art.  9,  comma  2,  del  menzionato
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n.  107,  il
quale  prevede  che  alla  ripartizione  del   predetto   contingente
complessivo  di  tre  distacchi  tra  le   organizzazioni   sindacali
rappresentative,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  provvede  il
Ministro  per  la   funzione   pubblica,   (ora   Ministro   per   la
semplificazione  e   la   pubblica   amministrazione),   sentite   le
organizzazioni interessate, entro il primo  quadrimestre  di  ciascun
triennio; 
  Visto l'art.  7,  comma  1  del  decreto  legge  n.  90  del  2014,
convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, il quale ha
stabilito che a fini della razionalizzazione e riduzione della  spesa
pubblica,  a  decorrere  dal  1°  settembre   2014,   i   contingenti
complessivi dei distacchi, aspettative  e  permessi  sindacali,  gia'
attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali
vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono  ridotti  del  cinquanta  per  cento  per
ciascuna associazione sindacale, di conseguenza il limite massimo dei
distacchi  sindacali  autorizzabili  a  favore  del  personale  della
carriera diplomatica relativamente al  servizio  prestato  in  Italia
deve essere rideterminato nel contingente complessivo di due unita'; 
  Visto l'ultimo periodo del richiamato  comma  2,  dell'art.  9  del
citato decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2006,  n.
107, il quale statuisce che la ripartizione, che  ha  validita'  fino
alla successiva, e' effettuata in rapporto al  numero  delle  deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite    dal     personale     della     carriera     diplomatica
all'Amministrazione,   accertate   per   ciascuna   delle    indicate
organizzazioni  sindacali  alla  data  del  31   dicembre   dell'anno
precedente a quello in cui si effettua la ripartizione; 
  Visto l'art. 12, comma 1, terzo periodo, del suddetto  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale prevede
che la Direzione generale del personale del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale invia alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  entro
il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe
per la riscossione del contributo sindacale; 
  Vista la nota n. 46103 del 7 marzo 2016 con la quale  il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha  trasmesso
al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle  deleghe
per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2015,
con  riguardo  alle  organizzazioni  sindacali   esponenziali   degli
interessi del personale della carriera diplomatica; 
  Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in  quanto  aventi
titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali  citati  nella  loro
qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi  della
normativa vigente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2016,
con il quale l'on.  dott.ssa  Maria  Anna  Madia  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2016, con  il  quale  all'on.  dott.ssa  Maria  Anna  Madia,
Ministro senza portafoglio, e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017, con il quale il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica  amministrazione  e'  stato  delegato,   tra   l'altro,   ad
esercitare le funzioni riguardanti «le  iniziative  e  le  misure  di
carattere  generale  volte  a  garantire  la   piena   ed   effettiva
applicazione   e   attuazione    delle    leggi    nelle    pubbliche
amministrazioni...», nonche' le funzioni  riguardanti,  tra  l'altro,
«l'attuazione...del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;». 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Rideterminazione del contingente complessivo dei distacchi  sindacali
  autorizzabili  per  il  triennio  2016  -  2018,  nell'ambito   del
  personale della carriera  diplomatica,  relativamente  al  servizio
  prestato in Italia. 
 
  Il   contingente   complessivo   di   tre    distacchi    sindacali
autorizzabili, per il triennio 2016 - 2018,  ai  sensi  dell'art.  9,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006,
n. 107,  a  favore  del  personale  della  carriera  diplomatica,  e'
rideterminato ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 90 del  2014,
convertito con  modificazioni  dalla  legge  n.  114  del  2014,  nel
contingente complessivo di due unita'.