IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 28 giugno  2016,  n.  130,  recante  «Norme  per  la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista  italiano
Soka  Gakkai,  in  attuazione  dell'art.  8,   terzo   comma,   della
Costituzione»; 
  Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2, della  citata  legge  n.
130 del 2016, il quale prevede che, a decorrere  dall'anno  2016,  le
persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni
liberali in denaro, fino  all'importo  di  euro  1.032,91,  a  favore
dell'Istituto  buddista  italiano   Soka   Gakkai,   destinate   alla
realizzazione delle  finalita'  istituzionali  dell'Istituto  nonche'
delle attivita' di religione o di culto di cui all'art. 12, comma  1,
lettera a), della medesima legge, dirette al rito  del  Gongyo  e  al
culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio  dei  testi
buddisti  e  in  particolare  di  quelli   di   Nichiren   Daishonin,
all'assistenza spirituale, alla formazione  dei  ministri  di  culto,
alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto  e
compassione per tutte le forme di vita esistenti; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 17 della citata legge n. 130 del
2016, il quale demanda l'individuazione delle modalita' relative alle
deduzioni di cui al precedente comma 2  a  un  apposito  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore
  dell'Istituto buddista italiano Soka Gakkai. 
  1. Le erogazioni liberali in denaro versate,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016, dalle persone fisiche a favore  dell'Istituto  buddista
italiano Soka Gakkai e destinate alla realizzazione  delle  finalita'
istituzionali dell'Istituto e delle attivita' di religione o di culto
di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno  2016,
n. 130, debbono risultare, ai fini della loro deduzione  dal  reddito
complessivo  fino  all'importo  di  euro   1.032,91,   dai   seguenti
documenti: 
    a) attestazione  o  ricevuta  di  versamento  in  conto  corrente
postale  intestato  all'Istituto  buddista  italiano   Soka   Gakkai,
contenente la causale dell'erogazione liberale; 
    b)  ricevuta  rilasciata  dall'azienda  di  credito  al   cliente
attestante  l'avvenuto  accreditamento  dell'importo  dell'erogazione
liberale, per detta causale, sul conto corrente  bancario  o  postale
intestato all'Istituto buddista italiano  Soka  Gakkai,  in  caso  di
effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario  o  postale,
ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale; 
    c) quietanza liberatoria rilasciata,  in  caso  di  effettuazione
dell'erogazione con assegno bancario, a nome  dell'Istituto  buddista
italiano Soka Gakkai su appositi stampati predisposti e  numerati  da
detto Istituto e contenente: il numero progressivo  della  quietanza;
cognome,  nome  e  comune  di  residenza   del   donante;   l'importo
dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale. 
  2. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma  1  sono
tenuti  a  conservare  ed  esibire,  previa  richiesta  degli  uffici
finanziari entro i  termini  di  cui  all'art.  43  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  i  documenti
comprovanti le erogazioni medesime. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 febbraio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan