Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'  medicinale   «Hbvaxpro»,   autorizzata   con   procedura
centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del
13 ottobre 2008 ed inserita nel registro comunitario  dei  medicinali
con i numeri: 
      EU/1/01/183/030 5 mcg/0,5 ml - sospensione per iniezione -  uso
intramuscolare - siringa pre-riempita (vetro) - 0,5 ml (10  mcg/ml) -
20 siringhe pre-riempite con 2 aghi; 
      EU/1/01/183/031 5 mcg/0,5 ml - sospensione per iniezione -  uso
intramuscolare - siringa pre-riempita (vetro) - 0,5 ml (10 mcg/ml)  -
50 siringhe pre-riempite con 2 aghi; 
      EU/1/01/183/032 10 mcg/ml -  sospensione  per  iniezione -  uso
intramuscolare - siringa pre-riempita (vetro) - 1 ml (10 mcg/ml) - 20
siringhe pre-riempite con 2 aghi. 
    Titolare A.I.C.: «Sanofi Pasteur MSD SNC Sas». 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Sanofi Pasteur  MSD  Snc  ha
chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 18 gennaio 2017; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
 
  Alla specialita'  medicinale  HBVAXPRO  nelle  confezioni  indicate
vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale: 
    confezioni: 
      5 mcg/0,5 ml - sospensione per iniezione - uso intramuscolare -
siringa pre-riempita (vetro) -  0,5  ml  (10  mcg/ml)  - 20  siringhe
pre-riempite con 2 aghi; A.I.C. n. 035262308/E (in  base  10)  11N3V4
(in base 32); 
      5 mcg/0,5 ml - sospensione per iniezione - uso intramuscolare -
siringa pre-riempita (vetro) -  0,5  ml  (10  mcg/ml) -  50  siringhe
pre-riempite con 2 aghi; A.I.C. n. 035262310/E (in  base  10)  11N3V6
(in base 32); 
      10 mcg/ml - sospensione per  iniezione -  uso  intramuscolare -
siringa  pre-riempita  (vetro) -  1  ml  (10  mcg/ml) -  20  siringhe
pre-riempite con 2 aghi; A.I.C. n. 035262322/E (in  base  10)  11N3VL
(in base 32). 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «Hbvaxpro»  5  microgrammi  sospensione  iniettabile  in  siringa
pre-riempita  e'  indicato   per   l'immunizzazione   attiva   contro
l'infezione da virus dell'epatite B  causata  da  tutti  i  sottotipi
conosciuti in soggetti di eta' compresa tra  0  e  15  anni  di  eta'
considerati a rischio di esposizione al virus dell'epatite B. 
  Le categorie considerate a rischio,  per  le  quali  e'  necessaria
l'immunizzazione,  devono  essere  identificate  sulla   base   delle
raccomandazioni ufficiali. 
  E' possibile attendersi che la vaccinazione  con  «Hbvaxpro»  possa
prevenire  anche  l'infezione  da  virus  dell'epatite   D   (causata
dall'agente delta), dal momento che quest'ultima non si manifesta  in
assenza di infezione da virus dell'epatite B. 
  «Hbvaxpro»  10  microgrammi  sospensione  iniettabile  in   siringa
pre-riempita  e'  indicato   per   l'immunizzazione   attiva   contro
l'infezione da virus dell'epatite B  causata  da  tutti  i  sottotipi
conosciuti  in  soggetti  di  eta'  pari  o  superiore  ai  16   anni
considerati a rischio di esposizione al virus dell'epatite B. 
  Le categorie considerate a rischio,  per  le  quali  e'  necessaria
l'immunizzazione,  devono  essere  identificate  sulla   base   delle
raccomandazioni ufficiali. 
  E' possibile attendersi che la vaccinazione  con  «Hbvaxpro»  possa
prevenire  anche  l'infezione  da  virus  dell'epatite   D   (causata
dall'agente delta), dal momento che quest'ultima non si manifesta  in
assenza di infezione da virus dell'epatite B.