IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163, e successive modifiche ed integrazioni,  recante  il  «Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto,
tra l'altro, che  per  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni
appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una  percentuale
da applicarsi, nel  caso  in  cui  la  differenza  tra  il  tasso  di
inflazione reale e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
precedente sia superiore al  2  per  cento,  all'importo  dei  lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero  previsto  per  l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale  percentuale  e'  fissata,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31  marzo  di  ogni
anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento; 
  Considerato che, l'art. 133, comma 3, del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e' stato abrogato,  expressis  verbis,  dall'art.
217 del decreto legislativo  n.  50/2016  recante  «Attuazione  delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per  il  riordino  della
disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture»; 
  Considerato che la  direzione  generale  per  la  regolazione  e  i
contratti  pubblici  di  questo  Dicastero  ha  richiesto  un  parere
dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'art.  13  R.D.  n.
1611/33 in merito  all'applicazione  della  novellata  disciplina  in
materia di contratti pubblici introdotta dal decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50; 
  Vista la nota prot. n. 35949 del  23  gennaio  2017  con  la  quale
l'Avvocatura generale dello  Stato  si  e'  espressa  nel  senso  che
«finche' ricorrano procedure rientranti  nel  campo  applicativo  del
regime transitorio ex art. 216  decreto  legislativo  n.  50/2015  il
Ministero  dovra'  considerarsi  tenuto  all'emanazione  del  decreto
ministeriale di cui all'art. 133, comma 3,  del  decreto  legislativo
n.163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei
limiti di applicazione del regime transitorio di  cui  all'art.  216,
comma 1, del nuovo Codice»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di  Governo»
ed, in particolare, l'art. 1,  comma  3,  con  il  quale  sono  state
attribuite al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  le
funzioni attribuite al Ministero dei trasporti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante il Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta,
che ha stabilito che il decreto del  Ministro  delle  infrastrutture,
ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui  al  citato
art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente
emanato anche  qualora  la  percentuale  di  aumento,  perche'  operi
l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata; 
  Visti i dati forniti, con  propria  comunicazione  del  19  gennaio
2017, dal Ministero dell'economia e delle finanze, elaborati su  dati
Istat e sui documenti programmatici, dai quali  risulta  il  seguente
scostamento tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato: 
    anno 2016 scostamento in punti percentuali = - 0,3. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra  il
tasso  d'inflazione  reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato
nell'anno 2016. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 marzo 2017 
 
                                                  Il Ministro: Delrio