IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183». 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva 2008/113/CE della commissione del 8 dicembre 2008, relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg.  (UE)  n.
540/2011 e 541/2011 della commissione, tra i quali la sostanza attiva
trichoderma asperellum ceppo TV1; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
trichoderma asperellum ceppo TV1  decade  il  30  aprile  2019,  come
indicato nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visti i decreti dirigenziali di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio ed all'impiego  dei  prodotti  fitosanitari  a  base  della
sostanza attiva trichoderma asperellum ceppo TV1 di cui  all'allegato
al presente decreto; 
  Vista la richiesta presentata dall'Impresa Xeda  International  SA,
con sede legale in St. Andiol (Francia), Zone Artisanale de la  Crau,
2-13670 volta ad ottenere  la  ri-registrazione  secondo  i  principi
uniformi dei  prodotti  fitosanitari  in  questione  sulla  base  del
dossier presentato dall'impresa medesima, conforme  ai  requisiti  di
cui all'allegato III  del  citato  decreto  legislativo  n. 194/1995,
trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della commissione; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo, svolto dall'Universita' di Pisa, al fine di  ri-registrare
i prodotti di cui trattasi  fino  al  30  aprile  2019,  alle  stesse
condizioni di impiego; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 4 maggio 2016 con  la  quale  e'
stata richiesta  la  documentazione  di  completamento  dell'iter  di
ri-registrazione; 
  Vista la nota pervenuta  in  data  20  giugno  2016  con  la  quale
l'Impresa medesima ha presentato la documentazione  di  completamento
dell'iter di ri-registrazione; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  del  prodotto   fitosanitario   in
questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva trichoderma asperellum  ceppo
TV1, i prodotti fitosanitari in questione, alle  condizioni  definite
dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato  VI
del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme  ai
requisiti di cui all'allegato III del citato decreto  legislativo  n.
194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999  concernente  «Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta», in vigore alla  data
di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati  fino  al  30  aprile  2019,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva trichoderma asperellum  ceppo
TV1,  i  prodotti  fitosanitari  riportati  in   allegato,   a   nome
dell'Impresa Xeda International SA, con sede  legale  in  St.  Andiol
(Francia), Zone Artisanale de la Crau, 2-13670,  autorizzati  con  le
condizioni e sulle  colture  indicate  nelle  etichette  allegate  al
presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono approvate quali  parti  integranti  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munite  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare il
prodotto   fitosanitario   munito   dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario, anche in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 5 gennaio 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco