IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  di  seguito
«decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli articoli  1  e
2; 
  Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.
136 del 2013,  i  Ministri  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e  del  mare  e
della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il presidente della
Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di  entrata
in vigore del medesimo  decreto-legge,  gli  indirizzi  comuni  e  le
priorita' per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura,  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale,  dell'Istituto  superiore  di
sanita' e dell'Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale  in
Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la  mappatura,
anche  mediante  strumenti  di  telerilevamento,  dei  terreni  della
regione Campania destinati  all'agricoltura,  al  fine  di  accertare
l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di  sversamenti
e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»; 
  Vista la direttiva  dei  ministri  del  23  dicembre  2013  recante
«Indicazioni per  lo  svolgimento  delle  indagini  tecniche  per  la
mappatura   dei   terreni   della    Regione    Campania    destinati
all'agricoltura di cui all'art. 1,  comma  1,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136», di seguito «direttiva del 23 dicembre  2013»,
e in particolare l'art. 1, comma 1, che ha disposto  la  condivisione
dei dati disponibili «anche  attraverso  l'utilizzo  della  struttura
informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e
del Molise per la raccolta  delle  informazioni,  l'esecuzione  delle
procedure di classificazione e la registrazione dei  terreni  oggetto
di indagine», e l'art. 2, comma  1,  che  ha  indicato  l'elenco  dei
comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle  indagini,
per una superficie interessata di 107.614 ettari,  nell'ambito  della
quale sono emerse  1.562  segnalazioni  di  aree  sospette,  per  una
superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli; 
  Considerato che con l'art. 1,  comma  2,  della  direttiva  del  23
dicembre 2013 e' stato costituito un Gruppo  di  lavoro,  di  seguito
«Gruppo di lavoro», successivamente modificato ed  integrato  con  le
direttive 16 giugno 2014, 15 luglio 2015 e 10 dicembre 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, secondo
cui gli Enti presentano ai ministri «una relazione  con  i  risultati
delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una
proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi,
relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati  come  prioritari
dalla medesima direttiva»; 
  Vista la relazione presentata  in  data  10  marzo  2014  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del  decreto-legge  n.  136  del
2013, di seguito «relazione del 10 marzo 2014» e, in particolare,  la
parte in cui si dispone la divisione dei terreni oggetto di  indagine
in cinque classi di rischio; 
  Visto il decreto interministeriale dell'11 marzo  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito «decreto
dell'11 marzo 2014»  con  il  quale  i  ministri,  sulla  base  della
predetta relazione del 10 marzo 2014, hanno disposto indagini dirette
sui siti della regione Campania ricadenti nelle classi di rischio  da
5 a 2, come individuate nella medesima relazione; 
  Vista la direttiva dei ministri del  16  aprile  2014,  di  seguito
«direttiva del  16  aprile  2014»,  recante  «Definizione,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.  136  del
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,  n.
6, degli ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per
la  mappatura  dei   terreni   della   Regione   Campania   destinati
all'agricoltura  di  cui  all'art.   1,   comma   1,   del   medesimo
decreto-legge»; 
  Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di  lavoro
in data 30 gennaio 2015, di seguito «relazione del 30 gennaio  2015»,
come integrata con lettera del  12  febbraio  2015,  all'esito  delle
disposte indagini dirette con riferimento  ai  siti  ricadenti  nelle
classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo  2014,
con la quale i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro  diverse
classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, nonche' all'esito  delle
indagini sugli ulteriori territori della  Regione  Campania  indicati
con la menzionata direttiva del 16 aprile 2014; 
  Visto il decreto interministeriale del 12 febbraio 2015, di seguito
«decreto del 12 febbraio 2015» con il quale i ministri, recependo  le
risultanze delle indagini  dirette  di  cui  alla  relazione  del  30
gennaio 2015, hanno individuato i  terreni  della  regione  Campania,
ricadenti nelle classi di rischio 5  e  4,  che  non  possono  essere
destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a  colture
diverse in considerazione delle capacita'  fitodepurative,  ovvero  i
terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari  ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013; 
  Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di  lavoro
in data 22 giugno 2015, di seguito «relazione del  22  giugno  2015»,
all'esito delle disposte indagini dirette  con  riferimento  ai  siti
ricadenti nelle classi di rischio 3 di cui al citato decreto  dell'11
marzo 2014, con la quale e' stata confermata la ripartizione dei siti
in quattro diverse  classi  ai  fini  dell'uso  agricolo,  come  gia'
previsto dal decreto interministeriale del 12 febbraio 2015; 
  Visto il decreto interministeriale del 7 luglio 2015 con il quale i
ministri, recependo le risultanze delle indagini dirette di cui  alla
relazione del 22 giugno  2015,  hanno  individuato  i  terreni  della
regione Campania, ricadenti  nella  classe  di  rischio  3,  che  non
possono  essere   destinati   alla   produzione   agroalimentare   ma
esclusivamente a colture diverse in  considerazione  delle  capacita'
fitodepurative, ovvero i terreni  da  destinare  solo  a  determinate
produzioni  agroalimentari  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,   del
decreto-legge n. 136 del 2013; 
  Visto il decreto interministeriale del  26  febbraio  2016  con  il
quale i ministri hanno individuato ulteriori  terreni  della  Regione
Campania da sottoporre ad indagini  dirette,  nonche'  modificato  il
decreto 11 marzo 2014; 
  Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di  lavoro
con nota prot. n. 31 del 2 settembre 2016, di seguito «relazione  del
2 settembre 2016», all'esito delle indagini dirette  con  riferimento
ai seguenti siti: 
  a) terreni indicati nell'allegato D al decreto dell'11 marzo  2014,
relativi alla classe di rischio 2.a; 
  b) terreni limitrofi a quelli inseriti nell'allegato D  al  decreto
del 12 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 2,  comma  3,  del  medesimo
decreto, ove si prevede che il Gruppo  di  lavoro  e'  autorizzato  a
svolgere indagini anche sui terreni agricoli, ubicati nei  Comuni  di
cui alle direttive del  23  dicembre  2013  e  del  16  aprile  2014,
limitrofi a quelli nei quali e' stata evidenziata la presenza di  uno
o piu' inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC  di  cui  alla
tabella l dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 
  c) particella catastale n. 68,  foglio  8,  ID  47  del  Comune  di
Caivano, inserita nell'allegato B  al  decreto  dell'11  marzo  2014,
precedentemente non indagata in quanto sotto sequestro giudiziario; 
  d) terreni indicati negli allegati F e H al decreto del 2  febbraio
2015, relativi alla classe di rischio 4 ed  alla  classe  di  rischio
2.a; 
  Considerato che la relazione del 2 settembre 2016 sara' pubblicata,
contestualmente alla pubblicazione del  presente  decreto,  sui  siti
istituzionali dei Ministeri delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6,  del  decreto-legge
n.  136  del  2013,  entro  il  termine  di  quindici  giorni   dalla
presentazione dei risultati delle indagini dirette, con  uno  o  piu'
decreti dei ministri sono indicati, anche tenendo conto dei  principi
di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio  2002,  i  terreni
della  regione  Campania  che  non  possono  essere  destinati   alla
produzione agroalimentare ma  esclusivamente  a  colture  diverse  in
considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero  i  terreni  da
destinare solo a determinate produzioni agroalimentari; 
  Ritenuto quindi necessario procedere a tale  individuazione  per  i
terreni sopra indicati, sulla  base  dei  risultati  riportati  nella
relazione del 2 settembre 2016; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  28  gennaio  2002  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14
e 15; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione alle previsioni di cui
al citato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013; 
 
                               Emanano 
 
                        il presente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli
  della  Regione  Campania  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,   del
  decreto-legge n. 136 del 2013. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 136 del 2013: 
    a) i terreni indicati nell'allegato D al  decreto  dell'11  marzo
2014,  relativi   alla   classe   di   rischio   2.a,   assumono   la
classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata negli allegati n.
1 e n. 2 del presente decreto; 
    b) i terreni limitrofi  a  quelli  inseriti  nell'allegato  D  al
decreto del 12 febbraio 2015, ai sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del
medesimo  decreto,  ove  si  prevede  che  il  Gruppo  di  lavoro  e'
autorizzato a svolgere indagini anche sui terreni  agricoli,  ubicati
nei Comuni di cui alle direttive del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile
2014, limitrofi a quelli nei quali e' stata evidenziata  la  presenza
di uno o piu' inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC di  cui
alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V  della  parte  quarta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,
assumono la  classificazione  ai  fini  dell'uso  agricolo  riportata
nell'allegato n. 3 del presente decreto; 
    c) la particella catastale n. 68, foglio 8, ID 47 del  Comune  di
Caivano, inserita nell'allegato B  al  decreto  dell'11  marzo  2014,
precedentemente non indagata in quanto sotto  sequestro  giudiziario,
assume la classificazione ai fini dell'uso agricolo  riportata  negli
allegati n. 4 e n. 5 del presente decreto; 
    d) i terreni indicati negli allegati F e  H  al  decreto  del  12
febbraio 2015, relativi alla classe di rischio 4 ed  alla  classe  di
rischio 2.a, assumono la classificazione ai  fini  dell'uso  agricolo
riportata negli allegati n. 6 e n. 7 del presente decreto. 
  2. Al fine di rispettare il protocollo  di  campionamento  adottato
dal gruppo di lavoro alcuni terreni, in dipendenza  della  estensione
delle particelle catastali sono state suddivisi in sub-aree,  con  la
conseguenza che le stesse, benche' afferenti ad un'unica  particella,
in   dipendenza   dei   risultati,   hanno   ottenuto   una   diversa
classificazione a seconda dell'area esaminata,  come  specificato  in
dettaglio nell'allegato n. 8,  appendici  da  1  a  6,  di  cui  alle
cartografie da 1 a  6  della  "relazione  del  2  settembre  2016,  e
allegato n. 9, appendici 7 e 8, di cui alle cartografie 7 e  8  della
"relazione del 2 settembre 2016. 
  3. Il divieto di cui all'art. 1, comma 6, del decreto dell'11 marzo
2014, cessa a decorrere dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto per i soli terreni che, in  base  alla
classificazione ottenuta ai fini dell'uso  agricolo,  sono  risultati
idonei alle produzioni agroalimentari.