IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                  PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n.  125  (la  «legge  n.  125/2014»)
recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo»; 
  Visto l'art. 8, comma 1, della legge n. 125/2014,  secondo  cui  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del  Comitato
congiunto per la cooperazione allo sviluppo, su proposta del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza la
societa' Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.  a  concedere,  anche  in
consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali  o  enti
pubblici  di  Stati  di  cui  all'art.  2,   comma   1,   nonche'   a
organizzazioni finanziarie internazionali,  crediti  concessionali  a
valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai
sensi dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227; 
  Visto  l'art.  8,  comma  1-bis,  primo  periodo,  della  legge  n.
125/2014, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 11  dicembre
2016, n. 232, secondo cui una quota del  fondo  rotativo  di  cui  al
comma 1 del suddetto art. 8, stabilita dal Comitato interministeriale
per la cooperazione allo sviluppo nel limite di 50 milioni  di  euro,
e' destinata a  costituire  un  fondo  di  garanzia  per  i  prestiti
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  ai  sensi  dell'art.
22, comma 4; 
  Visto l'art. 22, comma 1, della legge  n.  125/2014,  secondo  cui,
nell'ambito delle finalita' della predetta legge, la Cassa depositi e
prestiti S.p.a. e' autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione
finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo; 
  Visto l'art. 22, comma 4, della legge n. 125/2014, secondo  cui  la
societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo' destinare, nel  limite
annuo stabilito con apposita convenzione stipulata  tra  la  medesima
Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze,  risorse  proprie
ad iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge,  anche
in  regime  di  cofinanziamento  con  soggetti  privati,  pubblici  o
internazionali, previo parere favorevole del Comitato  congiunto  per
la cooperazione allo sviluppo; 
  Visto il decreto 28 settembre 2016  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, che determina i criteri e  le  modalita'
per l'effettuazione delle operazioni di  cui  all'art.  5,  comma  7,
lettera a), terzo periodo del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326; 
  Vista la convenzione stipulata il 23 dicembre 2016 tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti  S.p.a.,
ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 125/2014; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale; 
 
                              Delibera: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. La quota del fondo rotativo fuori bilancio di  cui  all'art.  8,
comma 1, della legge n. 125/2014, da destinare alla costituzione  del
fondo di garanzia previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo  per
i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  ai  sensi
dell'art. 22, comma 4, e' stabilita nella misura  di  50  milioni  di
euro a valere sul  sottoconto  di  cui  all'art.  8,  comma  1  della
predetta legge.  Le  disponibilita'  per  crediti  concessionali  sul
predetto fondo rotativo fuori bilancio sono ridotte di pari importo. 
  2. La quota di  cui  al  comma  l,  confluisce  in  un  sottoconto,
appositamente creato, denominato «sottoconto  fondo  di  garanzia  ex
art. 8». 
    Roma, 23 marzo 2017 
 
                                   Il Segretario del CICS             
                       vice Ministro della cooperazione allo sviluppo 
                                            Giro