IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione disposta nei confronti
della cooperativa «XIII Aprile - Societa' Cooperativa»  con  sede  in
Trecate (NO) concluso in data 29  settembre  2016  e  del  successivo
accertamento ispettivo concluso il 2 dicembre 2016 con la proposta di
adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui  all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato che dalle citate risultanze ispettive e' emerso che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare le irregolarita' riscontrate
nel termine di trenta giorni e  che,  in  sede  di  accertamento,  il
revisore  ha  riscontrato  che  l'ente  non  aveva  ottemperato  alla
diffida; 
  Considerato, quindi, che permangono le seguenti irregolarita':  non
e' stata rispettata la condizione di prevalenza  ai  sensi  dell'art.
2513  del  codice  civile  per  gli  esercizi  2013   e   2014,   gli
amministratori non hanno provveduto ad effettuare il relativo  cambio
di  sezione  presso  l'Albo  nazionale  delle  cooperative  ai  sensi
dell'art. 2545-octies, i libri sociali non risultano aggiornati,  non
risulta correttamente indicato nel libro  dei  soci  l'esatto  valore
delle quote di capitale sociale esposto nello stato patrimoniale  del
bilancio; 
  Vista la n. 32953, trasmessa via pec in data 1° febbraio  2017  con
la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e'
stato  comunicato  l'avvio  del  procedimento  per   l'adozione   del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, risultata regolarmente  consegnata  nella  casella  di
posta certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae della dott.ssa Elisabetta Cremonini; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'amministratore unico della societa' cooperativa  «XIII  Aprile  -
Societa' Cooperativa» con sede  in  Trecate  (NO)  -  codice  fiscale
11405401008, costituita in data 13 aprile 2011, e' revocato.