IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante «Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096»; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
1096/71 ed in particolare  gli  articoli  4  e  5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973, n. 1065, e  successive  modifiche,  ed  in  particolare  l'art.
17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba
essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora
il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta  a
meno che una selezione conservatrice resti assicurata; 
  Viste le note pervenute in data 6  marzo  2017,  con  le  quali  la
societa' ISI Sementi S.p.A., in qualita' di unico responsabile  della
conservazione in purezza, ha richiesto la cancellazione dal  Registro
nazionale delle varieta' ortive identificate con i codici SIAN  2685,
3280, 3140 e 1704; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013»; 
  Considerato che le varieta' per le  quali  e'  stata  richiesta  la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  17-bis,  quarto  comma,  lettera  b),  del
Regolamento di esecuzione della legge  25  novembre  1971,  n.  1096,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive modifiche, le  varieta'  di  seguito  elencate,
iscritte al Registro delle varieta' di specie di piante ortive con il
decreto a fianco indicato, sono cancellate dal Registro medesimo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 aprile 2017 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 
 
          Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto  di
            controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
            dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
            registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
            del Ministero dell'economia e delle finanze, art.  9  del
            decreto del Presidente della Republica n. 38/1998.