Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24  agosto  2016,  Vasco
  Errani 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regione  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294  del  17  dicembre
2016; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016 e del 2017»; 
  Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la  disciplina
della «Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari  ad  uso
abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto
2016 e  successivi  temporaneamente  inagibili»  e,  in  particolare,
l'art. 1, commi 1 e 4, l'art. 2, commi 4, 5 e 6, l'art. 4,  comma  2,
l'art. 5, comma 1, l'art. 6 e l'allegato alla medesima ordinanza; 
  Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina
della «Determinazione del contributo concedibile per  gli  interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno
subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e
successivi» e, in particolare, l'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, l'art. 4,
l'art. 5, comma 1, l'art. 6, commi 2 e 3, l'art. 7, comma 1 e  l'art.
9; 
  Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina
della  «Delocalizzazione  immediata  e  temporanea  delle   attivita'
economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto,  26  e  30
ottobre 2016» e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2 e 3, l'art.  2,
commi 1, 2 e 5, l'art. 3, comma, l'art. 4, comma 1, l'art.  5,  commi
2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15, l'art. 8, commi 1, 2 e  5,  l'art.
9, commi 2 e 3; 
  Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni
concernenti i rilievi di agibilita'  post  sismica  conseguenti  agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 12 del 9  gennaio  2017,  recante  «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e  modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza  n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016» e, in particolare,  l'art.
7; 
  Vista l'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la  disciplina
della  «Organizzazione  della  struttura  centrale  del   commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione  nei  territori  delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e, in particolare,
l'art. 2, commi 4 e 5, l'art. 3, comma 1, e l'art. 10, comma 6; 
  Considerata la  necessita'  di  procedere  all'aggiornamento  della
ordinanza n. 4 del 17 novembre  2016,  dell'ordinanza  n.  8  del  14
dicembre  2016,  dell'ordinanza  n.  9  del  14   dicembre   2016   e
dell'ordinanza n. 15  del  27  gennaio  2017  in  considerazione:  a)
dell'avvenuta costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 189  del  2016,  dell'Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189
del 2016 e dell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del  decreto-legge
n. 189 del 2016; b) delle modifiche apportate dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, al decreto-legge n. 189 del 2016;  c)  delle  ulteriori
modifiche apportate dal decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  al
decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito; d)  della  necessita'
di procedere ad  una  modifica  dell'organizzazione  della  struttura
centrale del commissario straordinario, finalizzata ad accrescerne la
funzionalita' e l'efficienza; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   regioni   -
Vicecommissari nella cabina di coordinamento del 9 marzo 2017  e  del
28 marzo 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27,
comma  1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340  e   successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 
 
  1. All'art. 1  dell'ordinanza  n.  4  del  17  novembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' integralmente sostituito dal  seguente:  «Le
disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di  cui
all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016,  convertito,
con  modificazione,  dalla  legge   15   dicembre   2016,   n.   229,
limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o  ad  attivita'
produttiva che risultano danneggiati a seguito degli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  con  danni  lievi  cosi'
come definiti dall'allegato 1 e  dichiarati  inagibili  dalle  schede
AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  113  del  17
maggio 2011, ovvero dichiarati  non  utilizzabili  sulla  base  delle
schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile  n.
405 del 10 novembre 2016, a cui  ha  fatto  seguito  la  compilazione
delle schede AeDES con le modalita' previste dall'ordinanza n. 10 del
19  dicembre  2016,   come   modificata   dall'art.   7,   comma   8,
dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, ed oggetto di  ordinanza  di
inagibilita' emessa dalla competente autorita'»; 
    b) il quarto comma e' integralmente sostituito dal seguente:  «La
comunicazione di  cui  all'art.  2  puo'  essere  presentata  purche'
all'interno di un edificio, oggetto di ordinanza di inagibilita' come
specificato al comma 1, sia  presente  almeno  un'unita'  immobiliare
destinata ad uso abitativo o ad attivita'  produttiva.  Qualora,  per
uno  stesso  edificio,  siano  state   emesse   piu'   ordinanze   di
inagibilita' relative a  diverse  unita'  immobiliari  con  esiti  di
classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del  progetto
verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e
richiede una rivalutazione dell'esito di agibilita' con le  modalita'
stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile». 
  2. All'art. 2  dell'ordinanza  n.  4  del  17  novembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il quarto comma e' integralmente sostituito dal seguente:  «La
domanda di iscrizione all'Anagrafe  antimafia  degli  esecutori  dove
essere presentata esclusivamente  in  via  telematica  attraverso  la
compilazione  dell'apposito  modulo  accessibile  all'indirizzo   web
https://anagrafe.sisma2016.gov.it del commissario  straordinario  per
la ricostruzione»; 
    b) al quinto comma: 
      la  disposizione  di  cui  alla  lettera  a)  e'  integralmente
sostituita dalla seguente: «perizia asseverata dal tecnico incaricato
della progettazione, completa di adeguata relazione  che  attesti  il
nesso di causalita'  tra  i  danni  rilevati  e  gli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con espresso  riferimento
alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione  di  non  utilizzabilita'
emessa per  l'edificio  in  questione  a  cui  ha  fatto  seguito  la
compilazione  della  scheda   Aedes   con   le   modalita'   previste
dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificata  dall'art.
7, comma 8, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017»; 
      la  disposizione  di  cui  alla  lettera  c)  e'  integralmente
sostituita dalla seguente: «dichiarazione  autocertificativa  con  la
quale   il   richiedente   attesti   che    l'immobile    interessato
dall'intervento non e' totalmente abusivo e che lo stesso non risulta
interessato  da  ordini  di  demolizione,  anche   se   sospesi   con
provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito  di  altri
contributi pubblici a seguito degli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016»; 
    c) il sesto  comma  e'  integralmente  sostituito  dal  seguente:
«Qualora il richiedente, in relazione  ad  edifici  per  i  quali  la
scheda AeDES originaria abbia registrato un esito  indicato  come  E,
attesti attraverso la perizia asseverata di cui al comma  4,  lettera
a), un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all'art.  1
della presente ordinanza, richiede una  rivalutazione  dell'esito  di
agibilita' con le modalita' stabilite dal Capo del Dipartimento della
protezione civile»; 
  3. All'art. 4  dell'ordinanza  n.  4  del  17  novembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' integralmente sostituito dal  seguente:  «2.  La
domanda di concessione del contributo di cui all'art. 5, comma 8, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per i  lavori  eseguiti  sulla
base delle comunicazioni di cui all'art. 2, e' presentata nei termini
e con  le  modalita'  di  cui  all'art.  8,  comma  4,  del  medesimo
decreto-legge n. 189, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8.»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «3. I termini  e  le
modalita' per la presentazione della domanda di contributo di cui  al
comma 2 si applicano anche agli interventi  di  rafforzamento  locale
per  i  quali  non  sia  preventivamente  intervenuto  l'inizio   dei
lavori.». 
  4. All'art. 5  dell'ordinanza  n.  4  del  17  novembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, l'espressione «i
Comuni» di cui al secondo periodo e' sostituita dalla  seguente  «gli
Uffici Speciali per la ricostruzione». 
  5. L'art. 6 dell'ordinanza n. 4  del  17  novembre  2016  e'  cosi'
integralmente sostituito: «Per i  beni  immobili  tutelati  ai  sensi
degli articoli 10, 12 e 13 e  seguenti  e  dalla  Parte  Seconda  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio  dei  lavori  e'
comunque subordinato al parere positivo rilasciato  dalla  Conferenza
regionale istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n.  189,  come  modificato  dall'art.  6,  comma  1,
lettera d) del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8». 
  6. L'allegato  1  all'ordinanza  n.  4  del  17  novembre  2016  e'
integralmente sostituito dall'allegato «A» alla presente ordinanza.