IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003  n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» e  s.m.i.,  ed  in
particolare il titolo VI, rubricato «Classificazione  dei  medicinali
ai fini della fornitura»; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    commissione    consultiva
tecnico-scientifica, nella seduta del 13, 14 e15, marzo 2017  verbale
n. 21, che ha ritenuto non compatibile con il regime di fornitura OTC
-  Medicinale  non  soggetto  a  prescrizione  medica  da  banco   la
confezione «Adulti 30 mg granulato per  sospensione  orale»  sessanta
bustine poiche' consente un ciclo di  terapia  di  venti  giorni  non
considerata di breve durata; 
  Ritenuto opportuno procedere alla modifica del regime di  fornitura
e conseguente  classificazione  ai  fini  della  rimborsabilita'  del
medicinale «Fluibron» a base del  principio  attivo  Ambroxolo  nella
forma farmaceutica e confezione n. A.I.C.  024596102  «Adulti  30  mg
granulato per sospensione orale» 60 bustine. 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica del regime di  fornitura  e  della  classificazione  per  il
  medicinale «Fluibron» a base del principio attivo  Ambroxolo  nella
  forma farmaceutica e confezione n. A.I.C. 024596102 «Adulti  30  mg
  granulato per sospensione orale» 60 bustine. 
 
   Per il medicinale FLUIBRON, a base del principio attivo Ambroxolo,
nella forma farmaceutica e confezione n. A.I.C. 024596102 «adulti  30
mg  granulato  per  sospensione  orale»  60  bustine,  il  regime  di
fornitura e' modificato nei termini seguenti: 
    da: OTC medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco; 
    a: SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica  ma  non  da
banco. 
  La classificazione ai fini della rimborsabilita' e' modificata  nei
termini seguenti: 
    da: Classe C-bis; 
    a: Classe C.