IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.; 
  Vista la determinazione n. 438 del 14 marzo 2017, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73
del 28 marzo 2017, relativa a «Regime di rimborsabilita' e  prezzo  a
seguito di nuove indicazioni terapeutiche di specialita' medicinali»,
per la specialita' Kalydeco; 
  Considerato che occorre  rettificare  la  determinazione  suddetta,
poiche', a causa di un mero errore materiale, talune informazioni ivi
contenute risultano incongrue e necessitano quindi  di  una  migliore
specificazione; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Rettifica della determinazione 
                      n. 438 del 14 marzo 2017 
 
  E' rettificata, nei termini che seguono, la determinazione  n.  438
del  14  marzo  2017,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale  -  n.  73  del  28  marzo  2017
relativa a «Regime di rimborsabilita' e prezzo  a  seguito  di  nuove
indicazioni  terapeutiche  di   specialita'   medicinali»,   per   la
specialita' KALYDECO. 
  All'art 1, dove e' scritto: 
    «Tetto di  spesa  complessivo  sull'ex  factory:  27  milioni  di
euro/anno», 
  leggasi: 
    «Modifica del tetto di spesa complessivo sull'ex  factory  da  20
milioni a 27 milioni di euro/anno a  decorrere  dal  1°  giugno  2016
(tetto applicato alla specialita' KALYDECO).». 
  Si intenda eliminato: 
    «Ai fini del monitoraggio del  tetto  di  spesa,  il  periodo  di
riferimento, per i prodotti gia' commercializzati, avra'  inizio  dal
mese della pubblicazione del  provvedimento  in  Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva commercializzazione». 
  All'art. 4, dove e' scritto: 
    «quindicesimo giorno alla sua pubblicazione», 
  leggasi: 
    «quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione».