IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO 
 
  Visto  il  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   351,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e  valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001,  n.
410 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.   1,   comma   1,   del   predetto
decreto-legge  n.  351/2001,  che  demanda  all'Agenzia  del  demanio
l'individuazione,  sulla  base  e  nei  limiti  della  documentazione
esistente presso gli archivi e  gli  uffici  pubblici,  dei  beni  di
proprieta' dello Stato; 
  Visto il decreto prot. n.  27396  del  direttore  dell'Agenzia  del
demanio datato 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 224 del 23 settembre 2004 - come rettificato con il decreto  prot.
n. 15743 del direttore dell'Agenzia  del  demanio  datato  1°  giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012  -
con cui sono stati individuati ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  del
citato decreto-legge n. 351/2001, immobili di proprieta' dello Stato,
tra cui figura il  compendio  immobiliare  sito  in  Cuneo,  via  G.B
Bongiovanni, via San Giovanni Bosco n. 13/b, via P.Gobetti, allibrato
alla scheda CNB020301, identificato al CF, foglio 83, particella  80,
sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  16,  17,  18,
19, 20, 21, CT, foglio  83,  particella  80,  comprendente  anche  un
fabbricato ad uso residenziale (di seguito «l'immobile»); 
  Visto, altresi', l'art. 4 del citato decreto-legge n. 351/2001,  in
forza  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu'  fondi  comuni
di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo  beni  immobili
ad   uso   diverso    da    quello    residenziale    dello    Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  e  degli  enti
pubblici non territoriali, individuati con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
dicembre 2004, recante «Fondo Immobili Pubblici: decreto di apporto»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2004,  (di
seguito il «decreto di apporto») con cui  sono  stati,  tra  l'altro,
apportati al Fondo Immobili Pubblici  anche  immobili  di  proprieta'
dello Stato «individuati dai  decreti  dell'Agenzia  del  demanio  ed
indicati nell'allegato 1 al presente decreto, con l'esclusione  delle
unita'  ad  uso   residenziale   eventualmente   comprese   in   tali
immobili...»; 
  Considerato che nel predetto decreto di apporto e' stato ricompreso
anche il precitato compendio di proprieta'  statale  sito  in  Cuneo,
allibrato alla scheda CNB020301, individuato attraverso un automatico
e generale  rinvio  al  decreto  individuativo  prot.  n.  27396  del
direttore dell'Agenzia del demanio datato 17 settembre 2004, come  di
seguito rettificato; 
  Tenuto conto dell'espressa esclusione, contenuta nella legge e  nel
medesimo decreto, di apportare/trasferire al Fondo Immobili  Pubblici
immobili ad uso  residenziale,  quale  e'  appunto  la  porzione  del
compendio  in  parola  identificata  come  sita  in  Cuneo,  via  G.B
Bongiovanni, via San Giovanni Bosco n. 13/b, via  P.  Gobetti  ,  CF,
foglio 83, particella 80, sub 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  13,  14,
15, 16, 17, 18,  19,  20,  21,  1/p,  2/p,  3/p  (limitatamente  alle
porzioni   dei   sub   1,   2,   3   che,   a   seguito   di    nuovo
frazionamento/accatastamento del 2012, costituiscono l'attuale sub 34
«bene comune non censibile»), CT, foglio 83, particella 80; 
  Considerato tra l'altro, che tale porzione ad uso residenziale  non
e' stata ricompresa nella stima del compendio effettuata dall'Esperto
indipendente per la determinazione del prezzo ai fini dell'apporto in
favore del Fondo Immobili Pubblici (che non ha,  quindi,  corrisposto
il relativo corrispettivo), e che per la  predetta  porzione  ad  uso
residenziale lo Stato non ha mai versato alcun canone di locazione; 
  Considerato  il  parere  prot.  n.  4377-  7  gennaio  2016,   reso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  in   merito   a   molteplici
problematiche  riferite  all'operazione  con  i   fondi   immobiliari
costituiti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge  n.  351/2001,  tra
cui anche quelle concernenti tipologie e casistiche analoghe a quelle
del compendio innanzi detto, nonche' le successive  intese  operative
intervenute con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto pertanto opportuno procedere all'emanazione  del  presente
provvedimento  per  identificare  la  porzione   «residenziale»   del
compendio in parola rimasta ex lege, sin dalla emanazione del decreto
di apporto, nella titolarita' dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Si conferma  la  proprieta'  in  capo  allo  Stato  della  porzione
immobiliare ad uso residenziale come di seguito identificata: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico