IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, come modificato  dall'art.  27  del
decreto legislativo 1° giugno  2011  n.  93,  e  in  particolare  gli
articoli 12 e 18 recanti  disposizioni  relative  alle  attivita'  di
stoccaggio  di  gas  naturale  e  di  fornitura  ai   clienti   della
modulazione dei consumi; 
  Visto l'art. 14 del  decreto-legge  n.  1  del  2012  e  successive
modificazioni in base al quale il Ministero assegna una capacita'  di
stoccaggio per l'offerta alle  imprese  industriali  di  un  servizio
integrato di rigassificazione comprensivo  dello  stoccaggio  di  gas
naturale (servizio integrato); 
  Visti i decreti ministeriali del 7 dicembre 2016 e del 13  febbraio
2017 recanti le disposizioni per il  servizio  integrato  per  l'anno
contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2017-31 marzo 2018; 
  Visto l'esito dell'asta per l'aggiudicazione del servizio integrato
tenutasi in data 6 marzo 2017; 
  Considerata la rinuncia, intervenuta in data  18  aprile  2017  per
espressa  rinuncia  o  per  mancata  conferma,   all'utilizzo   della
capacita' di rigassificazione e  stoccaggio  da  parte  dei  soggetti
aggiudicatari relativamente agli slot dell'8, 18 giugno e  22  luglio
per quanto riguarda il terminale OLT Offshore LNG Toscana e allo slot
12-15 giugno relativamente al terminale GNL Italia, e  la  situazione
non ancora definita relativa agli slot del 27 giugno e 6  luglio  del
terminale OLT Offshore LNG Toscana; 
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  ottimizzare  l'utilizzo   della
capacita' regolata di rigassificazione del sistema nazionale soggetta
al  fattore  di  copertura  dei  ricavi  di  cui  alla  deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas  e  il  sistema  idrico
(Autorita')   n.   438/2013/R/GAS,   attuare   ulteriori    procedure
d'assegnazione  delle  suddette  capacita'  rilasciate  nei   termini
stabiliti dalle Procedure per l'assegnazione del  servizio  integrato
(procedure) predisposte dai terminali  di  rigassificazione  relative
all'asta del 6 marzo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio 
 
  1. La capacita' assegnata per l'offerta,  mediante  ulteriore  asta
competitiva, del servizio integrato di rigassificazione e  stoccaggio
per l'anno di stoccaggio in corso e' quella rinunciata  dai  soggetti
aggiudicatari relativa agli slot dell'8,  12-15  e  18  giugno  e  22
luglio per un  totale  di  291  milioni  di  metri  cubi  di  gas,  e
l'eventuale capacita' non confermata entro il 5 maggio 2017  relativa
agli slot del 27 giugno e 6 luglio per un  totale  di  ulteriori  170
milioni di metri cubi di gas. 
  2. La capacita' di cui al comma 1 e' assegnata secondo le modalita'
di cui ai decreti ministeriali del 7 dicembre 2016 e del 13  febbraio
2017. 
  3. I terminali di rigassificazione OLT Offshore LNG Toscana  e  GNL
Italia aggiudicano direttamente le capacita' relative ai propri  slot
di cui al comma 1 secondo i criteri di priorita' stabiliti dal  comma
7 dell'art. 1 del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016. 
  4. Le offerte dovranno pervenire tra il 6 maggio e l'11  maggio  in
modo da poter includere  l'eventuale  capacita'  rilasciata  relativa
agli slot del  27  giugno  e  6  luglio  che  verra'  resa  nota  con
comunicato  del  Ministero  dello  sviluppo   economico   (Ministero)
pubblicato su proprio sito internet il 6 maggio 2017. 
  5. Le procedure da adottare per svolgimento del servizio  integrato
definite dalle imprese di rigassificazione sono trasmesse  entro  tre
giorni dalla data di comunicazione del presente decreto al  Ministero
e all'Autorita'; il Ministero valuta le procedure e, ove ne ricorrano
i presupposti, comunica il nulla osta al loro avvio.