Estratto determina AAM/PPA n. 484 del 4 maggio 2017 
 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
ROPIVACAINA MOLTENI, nelle forme  e  confezioni  «5  mg/ml  soluzione
iniettabile»  5  fiale  in  vetro  da  10  ml,  «2  mg/ml   soluzione
iniettabile» 5  fiale  in  vetro  da  10  ml,  «7.5  mg/ml  soluzione
iniettabile»  5  fiale  in  vetro  da  10  ml,  «10  mg/ml  soluzione
iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml,  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei f.lli Alitti  societa'  di
esercizio S.p.A., con sede legale e  domicilio  fiscale  in  Frazione
Granatieri-Scandicci -  Firenze  (FI),  strada  statale  67  -  Tosco
Romagnola, cap 50018, Italia, codice fiscale 01286700487; 
      confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da
10 ml - A.I.C. n. 038920106 (in base 10) 153RY4 (in base 32); 
      forma farmaceutica: soluzione iniettabile; 
      composizione: 1 ml di soluzione per iniezione contiene: 
        principio attivo: Ropivacaina Cloridrato 5 mg; 
      confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da
10 ml - A.I.C. n. 038920118 (in base 10) 153RXB (in base 32); 
      forma farmaceutica: soluzione iniettabile; 
      composizione: 1 ml di soluzione per iniezione contiene: 
        principio attivo: Ropivacaina Cloridrato 2 mg; 
      confezione: «7.5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in  vetro
da 10 ml - A.I.C. n. 038920120 (in base 10) 153RXQ (in base 32); 
      forma farmaceutica: soluzione iniettabile; 
      composizione: 1 ml di soluzione per iniezione contiene: 
        principio attivo: Ropivacaina Cloridrato 7.5 mg; 
      confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale  in  vetro
da 10 ml - A.I.C. n. 038920132 (in base 10) 153RXS (in base 32); 
      forma farmaceutica: soluzione iniettabile; 
      composizione: 1 ml di soluzione per iniezione contiene: 
        principio attivo: Ropivacaina Cloridrato 10 mg. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
    classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
    OSP:  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica   limitativa,
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare  dell'autorizzazione
all'immissione  in   commercio   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'Agenzia  italiana  del  farmaco  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
farmaco generico e' esclusivo responsabile  del  pieno  rispetto  dei
diritti  di  proprieta'  industriale  relativi   al   medicinale   di
riferimento  e  delle  vigenti  disposizioni  normative  in   materia
brevettuale. 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
farmaco generico e'  altresi'  responsabile  del  pieno  rispetto  di
quanto disposto dall'art. 14, comma  2  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.