IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
                     del Ministero dell'interno 
 
                                  e 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
               PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che   la   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»; 
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della  Commissione  per   l'armonizzazione   contabile   degli   enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che  gli  schemi  di  bilancio  «sono
modificati e integrati con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie,  su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli  enti
territoriali, di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  ha
trasformato  la  denominazione  del  Dipartimento  per   gli   affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie»; 
  Visto l'aggiornamento del  22  dicembre  2016  delle  edizioni  dei
principi contabili nazionali OIC 17 e OIC 21; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 22 marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Allegato 4/2 - Principio contabile applicato 
               concernente la contabilita' finanziaria 
 
  Al  Principio  contabile  applicato  concernente  la   contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al paragrafo 7.1, dopo le parole «Con particolare riguardo  alla
gestione dei fondi UE,» sono inserite le seguenti «a decorrere dal 1°
gennaio 2018:»; 
  b) nell'Appendice tecnica, dopo l'esempio n.  8,  sono  inseriti  i
seguenti esempi: 
Esempio 9/a) - Scritture riguardanti un «Prestito Investimenti  Fondi
  Europei»  della  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  concesso   dopo
  l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione 
  In data 15 luglio 2017 un comune stipula un contratto di  «Prestito
Investimenti Fondi Europei» con la Cassa depositi e prestiti per euro
1.000, al fine di agevolare la realizzazione di un  investimento  per
il quale il comune e' risultato assegnatario da parte  della  propria
regione di fondi  europei  2014-2020,  grazie  alla  possibilita'  di
acquisire, tempestivamente e in tempi certi, la liquidita' necessaria
per  l'avvio  e  la  realizzazione   dell'investimento   (in   attesa
dell'incasso dei contributi europei). 
  Il cronoprogramma dell'investimento prevede  i  seguenti  tempi  di
realizzazione della spesa: 
  2017 100 
  2018 300 
  2019 300 
  2020 300 
  Il  Prestito  Investimenti  Fondi  Europei  e'   un   finanziamento
flessibile, in quanto le erogazioni a valere  del  prestito  concesso
sono effettuate, su richiesta del comune, nel corso  del  periodo  di
preammortamento, sulla base della documentazione relativa alla  spesa
effettuata. 
  Il contratto di finanziamento prevede che  a  seguito  dell'incasso
dei  fondi  UE,   il   comune   deve   obbligatoriamente   rimborsare
anticipatamente il prestito alla CDP, senza oneri aggiuntivi. 
  Il periodo di preammortamento decorre dalla data di perfezionamento
del contratto e termina il 31 dicembre 2023, indipendentemente  dalla
data della stipula. 
  All'esempio si applicano i principi  applicati  della  contabilita'
finanziaria 3.6 lettera c), 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6. 
  Alla data di stipula del contratto di finanziamento,  nel  rispetto
del  principio  applicato  della  contabilita'  finanziaria  n.  3.6,
lettera c), riguardante i trasferimenti a rendicontazione, il  comune
assegnatario  di  finanziamenti  UE,  ha  gia'  accertato   l'entrata
derivante  dai  contributi   comunitari   (da   contabilizzare   come
trasferimenti da regione) con imputazione ai medesimi esercizi in cui
la regione  erogante  ha  registrato  i  corrispondenti  impegni.  La
regione deve  imputare  gli  impegni  riguardanti  i  contributi  con
imputazione agli esercizi in cui e' prevista la  realizzazione  delle
spese da parte del comune53. 
--- 
     53 Nel caso di  trasferimenti  erogati  «a  rendicontazione»  da
soggetti che non adottano  il  medesimo  principio  della  competenza
finanziaria  potenziata,  l'ente  beneficiario  accerta  l'entrata  a
seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante,  di
erogazione del contributo a proprio favore per  la  realizzazione  di
una determinata spesa. L'entrata e' imputata  agli  esercizi  in  cui
l'ente beneficiario stesso prevede  di  impegnare  la  spesa  cui  il
trasferimento e' destinato  (sulla  base  del  crono  programma),  in
quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilita') sorge  a
seguito della realizzazione della spesa, con riferimento  alla  quale
la rendicontazione e' resa. 
  Se  l'attuazione  della  spesa  presenta  un  andamento  differente
rispetto a quello previsto, il  comune  provvede  a  dare  tempestiva
comunicazione  alla  regione  in  occasione  delle   rendicontazioni,
aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A  seguito  di
tali aggiornamenti, entrambi  gli  enti  provvedono  alle  necessarie
variazioni degli stanziamenti  del  bilancio  di  previsione  e  alla
reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui
le entrate e le spese sono esigibili. 
  A seguito della  stipula  del  contratto  di  prestito,  il  comune
effettua le seguenti registrazioni in contabilita' finanziaria: 
  1)  Accertamento   dell'entrata   derivante   dal   prestito,   con
imputazione all'esercizio 2017 di 100,  all'esercizio  2018  di  300,
all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020  di  300,  secondo  le
modalita' previste dal principio contabile 3.18 per  i  finanziamenti
flessibili; 
  2) Impegno delle spese relative agli interessi di preammortamento e
al rimborso anticipato del prestito CDP. Gli impegni per il  rimborso
anticipato  sono  imputati  agli  esercizi  in  cui  e'  prevista  la
riscossione dei contributi all'esercizio 2017 di  100,  all'esercizio
2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020  di  300.
In quanto gia' assegnatario dei contributi UE, il comune registra  la
spesa  per  rimborso  prestiti  secondo  le  modalita'  del  rimborso
anticipato. 
  A  seguito  della   formalizzazione   dell'obbligazione   giuridica
riguardante l'investimento, il comune impegna la spesa di 1.000,  con
imputazione all'esercizio 2017 di 100,  all'esercizio  2018  di  300,
all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300. 
  A seguito della realizzazione della prima annualita'  della  spesa,
il comune e' in condizione di rendicontare alla CDP e alla regione la
spesa effettuata. 
  Sulla base della rendicontazione  ricevuta  la  CDP  eroga  100  al
comune, che emette la relativa reversale a  valere  dell'accertamento
2017 di cui al punto 1). 
  Sulla base della rendicontazione ricevuta dal comune e dalle  altre
amministrazioni  coinvolte,  la  regione   effettua   le   necessarie
verifiche ed eroga 100 al comune. 
  L'incasso del contributo determina, per  il  comune,  l'obbligo  di
effettuare il pagamento per rimborso prestiti  alla  CDP.  Il  comune
emette l'ordine di pagamento a valere dell'impegno  2017  di  cui  al
punto 2). 
  Nel caso in cui il comune riceva un contributo  UE  inferiore  alla
quota di spesa realizzata, per la quota del prestito  non  rimborsata
anticipatamente devono essere registrati gli  impegni  relativi  agli
interessi e alla quota capitale, secondo  il  piano  di  ammortamento
ordinario previsto contrattualmente. 
  Le  stesse  operazioni  sono  effettuate   con   riferimento   alle
operazioni riguardanti gli esercizi dal 2018 al 2020. 
  In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della  variazione
dell'esigibilita' della spesa, sono  oggetto  di  reimputazione  allo
stesso esercizio del correlato impegno, anche: 
  gli accertamenti delle entrate  da  contributo  UE  (contabilizzate
come trasferimento da regione); 
  gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti  ancora  non
riscossi; 
  gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati. 
  Le modalita' di contabilizzazione evidenziate nel presente  esempio
si applicano anche alle  ipotesi  in  cui  l'ente  ricorra  ad  altre
tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le
aperture di credito di cui agli articoli 204 e 205-bis del TUEL)  che
siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di
copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati  da
contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del
finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi. 
Esempio 9/b) - Scritture riguardanti un «Prestito Investimenti  Fondi
  Europei»  della  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  concesso  prima
  dell'assegnazione dei contributi UE da parte della regione 
  In data 15 luglio 2017 un comune stipula un contratto di  «Prestito
Investimenti Fondi Europei» con la Cassa depositi e prestiti per euro
1.000, al fine di agevolare un investimento per il quale il comune ha
avviato le procedure  per  l'assegnazione  di  contributi  comunitari
2014-2020 nei confronti della  propria  regione,  anche  al  fine  di
consentire l'avvio dell'investimento nelle more  dell'assegnazione  e
dell'erogazione dei contributi. 
  Il cronoprogramma dell'investimento prevede  i  seguenti  tempi  di
realizzazione della spesa: 
  2017 100 
  2018 300 
  2019 300 
  2020 300 
  A seguito della  stipula  del  contratto  di  prestito,  il  comune
effettua le seguenti registrazioni in contabilita' finanziaria: 
  1) Accertamento dell'entrata derivante dal prestito flessibile, con
imputazione all'esercizio 2017 di 100,  all'esercizio  2018  di  300,
all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020  di  300,  secondo  le
modalita' previste dal principio contabile 3.18 per  i  finanziamenti
flessibili; 
  2) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi,  delle  spese
relative agli interessi di preammortamento, di  ammortamento  e  alle
quote  capitale,  secondo  il  piano  di  ammortamento  previsto  dal
contratto di finanziamento. 
  L'accertamento delle  entrate  concernenti  il  finanziamento  CDP,
consente al comune di avviare il procedimento  di  spesa  concernente
l'investimento, fino all'aggiudicazione della gara, a  seguito  della
quale  il  comune  impegna  la  spesa  di   1000,   con   imputazione
all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di  300,  all'esercizio
2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300. 
  Quando la prima annualita' di spesa e' stata effettuata, il  comune
trasmette la rendicontazione alla CDP  per  poi  riscuotere  100.  La
reversale e' registrata a valere dell'accertamento  2017  di  cui  al
punto 1). 
  Si ipotizza che nell'esercizio 2018 il comune risulti  assegnatario
del contributo UE di 1.000, per la realizzazione dell'investimento di
pari importo, gia' realizzato per 100. 
  A seguito dell'assegnazione del contributo, il comune: 
  3) accerta l'entrata derivante  dai  contributi  UE  di  1.000  (da
registrare  come  trasferimenti  da  regione),  con  imputazione   ai
medesimi  esercizi  in  cui  la  regione  erogante  ha  registrato  i
corrispondenti impegni. La regione imputa gli impegni  riguardanti  i
contributi agli esercizi in cui e' prevista  la  realizzazione  delle
spese da parte del comune, salvo che per l'esercizio 2018,  cui  sono
imputati accertamenti per 400, in quanto nel corso di tale  esercizio
il comune puo' rendicontare la spesa di 100 effettuata nel 2017 e  la
spesa di 300 esigibile nel 2018; 
  4) impegna le spese per il  rimborso  anticipato,  con  imputazione
agli esercizi in cui  e'  prevista  la  riscossione  dei  contributi,
all'esercizio 2018 di 400, all'esercizio 2019 di 300 e  all'esercizio
2020  di  300  e  cancella  gli  impegni  relativi   all'ammortamento
ordinario (quota capitale e quota interessi); 
  5) trasmette alla regione la rendicontazione  relativa  alla  spesa
effettuata nel 2017 e, quando la seconda annualita' dell'investimento
e' stata effettuata, rendiconta alla regione anche tali spese; 
  6) la regione eroga i contributi comunitari a favore del comune per
400,  che  li  incassa  ed  emette  le  reversali  a   valere   degli
accertamenti 2018 del punto 3); 
  7) il  comune  rimborsa  anticipatamente  il  prestito  alla  Cassa
Depositi e Prestiti per 400, a valere degli impegni 2018 del punto 4) 
  Negli esercizi successivi, il comune provvede a: 
  rendicontare alla CDP e alla regione le  spese  effettuate  per  la
realizzazione dell'investimento; 
  incassare i finanziamenti CDP; 
  incassare i contributi UE da riversare alla  CDP  per  il  rimborso
anticipato del prestiti. 
  In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della  variazione
dell'esigibilita' della spesa, sono  oggetto  di  reimputazione  allo
stesso esercizio del correlato impegno, anche: 
  gli accertamenti delle entrate da contributo  UE  (registrate  come
trasferimento da regione), 
  gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti  ancora  non
riscossi, 
  gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati. 
  Le modalita' di contabilizzazione evidenziate nel presente  esempio
si applicano anche alle  ipotesi  in  cui  l'ente  ricorra  ad  altre
tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le
aperture di credito di cui agli articoli 204 e 205-bis del TUEL)  che
siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di
copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati  da
contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del
finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi. 
Esempio 10) - La compilazione del prospetto di  cui  all'allegato  n.
  8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio 
  Il  consiglio  del  comune  di  XXXX  ha  deliberato  la   seguente
variazione del bilancio di previsione 2017 - 2019, riguardante: 
  incremento di 100 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio
2017, della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», programma
03 «Edilizia scolastica», titolo 2; 
  incremento di 200 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio
2017, della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo  libero»,
programma 01 «Sport e tempo libero», titolo 2; 
  riduzione di 300 dello stanziamento di competenza, per  l'esercizio
2017,  della  missione  08  «Assetto  del  territorio   ed   edilizia
abitativa», programma 01  «Urbanistica  e  assetto  del  territorio»,
titolo 2. 
  Il prospetto da trasmettere al tesoriere di cui all'allegato 8/1 al
decreto legislativo n. 118 del 2011, da allegare alle  variazioni  di
bilancio si compila indicando: 
  solo i programmi (e i relativi titoli) interessati dalle variazioni
di bilancio  oggetto  di  trasmissione.  Pertanto  se  la  variazione
coinvolge solo due programmi di una missione,  il  prospetto  riporta
solo i due programmi (e i relativi titoli oggetto di variazione); 
  i  totali  di  programma  dei  soli  programmi  interessati   dalle
variazioni di bilancio oggetto della  comunicazione.  Nella  prima  e
ultima colonna del prospetto, le voci «Totale programma» indicano  il
corrispondente  importo  del  bilancio   di   previsione   aggiornato
all'ultima  variazione  approvata  e  trasmessa,  prima  e  dopo   la
variazione oggetto del prospetto. Tali importi non sono la somma solo
dei titoli presenti nel prospetto, ma riguardano tutti i  titoli  del
programma, anche se non sono stati oggetto di variazione; 
  solo  le  missioni  (e  i  relativi  programmi)  interessati  dalle
variazioni di  bilancio  oggetto  di  trasmissione.  Pertanto  se  la
variazione coinvolge solo due missioni  del  bilancio,  il  prospetto
riporta solo le due missioni  (e  i  relativi  programmi  oggetto  di
variazione); 
  i  totali  di  missione  delle  sole  missioni  interessate   dalle
variazioni di bilancio. Nella prima e ultima colonna  del  prospetto,
le voci «Totale missione»  indicano  il  corrispondente  importo  del
bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione  approvata  e
trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Pertanto
tali importi non sono  la  somma  solo  dei  programmi  presenti  nel
prospetto, ma riguardano tutti i programmi della missione,  anche  se
non sono stati oggetto di variazione; 
  le voci «TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE» e  «TOTALE  GENERALE  DELLE
USCITE» indicano l'importo  del  bilancio  di  previsione  aggiornato
all'ultima  variazione  approvata  e  trasmessa,  prima  e  dopo   la
variazione oggetto del prospetto. Pertanto tali importi non  sono  la
somma solo delle missioni presenti nel prospetto, ma riguardano tutte
le missioni di bilancio,  anche  se  non  sono  state  oggetto  della
variazione. 
  Approvata la variazione del bilancio, ai fini della trasmissione al
tesoriere, il responsabile finanziario compila la  prima  e  l'ultima
colonna,  per  tenere  conto  di  eventuali  variazioni  di  bilancio
disposte durante l'approvazione della delibera cui  il  prospetto  si
riferisce. Il prospetto e' trasmesso al tesoriere quando e'  completo
a seguito della compilazione di tutte le colonne. 
  Il comune trasmette al tesoriere il seguente prospetto, predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato 8/1 al decreto  legislativo  n.
118 del 2011: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Esempio 11) - Scritture riguardanti i pagamenti  non  andati  a  buon
  fine 
  A   seguito   della   comunicazione,   da   parte    della    banca
tesoriera/cassiera di pagamenti non andati a buon fine (es. per  IBAN
beneficiario  estinto)  o  resi  dal  percipiente  e  la  conseguente
formazione  di  un  sospeso  di  entrata  (carta  contabile),  l'ente
effettua le seguenti registrazioni: 
  a) accerta un'entrata di importo pari alla carta contabile  tra  le
partite di giro (voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non
andate a buon fine), 
  b) impegna una nuova spesa tra le partite di giro (voce  del  piano
dei conti finanziari U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon  fine),
di importo pari all'accertamento di entrata di cui alla lettera a); 
  c) riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato  a  buon  fine
tra le partite di giro, a valere dell'impegno di cui alla lettera b); 
  d)  regolarizza  la  carta  contabile  di  entrata  riguardante  il
riversamento al conto dell'ente dell'entrata non andata a buon  fine,
a valere dell'accertamento effettuato in partita  di  giro;  (lettera
a); 
  e) emette un nuovo ordinativo di pagamento, a  valere  dell'impegno
cui era inizialmente riferito l'ordinativo di pagamento non andato  a
buon fine. 
  Se gli stanziamenti riguardanti le  PG  non  sono  capienti  l'ente
effettua   le   variazioni   di   bilancio   e   le   trasmette    al
tesoriere/cassiere56. 
--- 
     56 Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non  svolgono
la funzione  di  vincolo,  pertanto,  in  caso  di  incapienza  degli
stanziamenti, gli  impegni  possono  essere  registrati  anche  senza
effettuare le variazioni. In ogni caso  e'  opportuno  effettuare  le
variazioni di bilancio, anche dopo la  registrazione  degli  impegni,
anche successivamente la registrazione dell'operazione.