IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  108152  del  22  dicembre  2016,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2017 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del
dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto  il  decreto  n.  85018  del  6  ottobre  2016  («decreto  di
massima»),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 237  del  10  ottobre  2016,  con  il  quale  sono  state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  la  modalita'
di emissione dei  titoli  di  Stato  a  medio  e  lungo  termine,  da
emettersi tramite asta; 
  Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017,
con il quale si e' provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del  6
ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10  e
12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei Buoni del
Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  293
del 17 dicembre  2012  recante  disposizioni  per  le  operazioni  di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari,
della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale  di
rimborso dei titoli di Stato; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui e' stato stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno  stesso,
cosi' come modificato dal decreto-legge 23  dicembre  2016,  n.  237,
convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23
maggio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 48.531 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 26  ottobre  2009,  22  gennaio,  24
marzo, 24 maggio, 22 luglio e 22 ottobre 2010, 23 settembre 2014,  23
gennaio e 23 giugno 2015, nonche' 22 marzo e 23 novembre 2016, con  i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime ventuno  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 2,55% con godimento 15 settembre  2009  e
scadenza  15  settembre  2041,  indicizzati,  nel  capitale  e  negli
interessi,  all'andamento  dell'Indice  armonizzato  dei  prezzi   al
consumo nell'area dell'euro (IAPC), con  esclusione  dei  prodotti  a
base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto,
come «Indice Eurostat»; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una ventiduesima tranche dei  predetti  buoni
del Tesoro poliennali; 
  Considerato che, in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione della seconda tranche dei  buoni
del Tesoro  poliennali  1,30%,  con  godimento  15  novembre  2016  e
scadenza 15 maggio 2028 indicizzati all'Indice Eurostat; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una ventiduesima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 2,55% indicizzati  all'«Indice  Eurostat»  («BTP€i»),  con
godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041. I  predetti
titoli vengono  emessi  congiuntamente  ai  BTP€i  con  godimento  15
novembre 2016  e  scadenza  15  maggio  2028  indicizzati  all'Indice
Eurostat,  citati  nelle  premesse,   per   un   ammontare   nominale
complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di  euro  e
un importo massimo di 1.500 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,55%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 15 marzo ed il  15  settembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime quindici cedole dei buoni emessi con il presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Sui buoni  medesimi,  come  previsto  dal  decreto  ministeriale  7
dicembre 2012 n. 96718,  potranno  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping». 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016,  citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si
rinvia per quanto non espressamente disposto  dal  presente  decreto,
con particolare riguardo  agli  articoli  da  14  a  17  del  decreto
medesimo.