IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con  cui  sono  stati  soppressi  i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  Procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art. 2  del  medesimo  decreto  legislativo,  con  cui,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
acclusa  con  la  tabella  di   cui   all'allegato   1   del   citato
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici  del
giudice di pace individuati dalla  tabella  A  allegata  allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui  e'  stato
sostituito  l'art.  2  della  legge  21  novembre   1991,   n.   374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con  cui
viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra  loro,
possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di  pace,
con competenza sui  rispettivi  territori,  di  cui  e'  proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto  l'art.  1,  con  cui  la  tabella  A,  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e  la  tabella  A,  allegata  al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  sono  state  sostituite  dalle
tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e B,  allegate  al
decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.  156,  e  la  tabella  A,
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12  settembre  2014,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis del  citato  decreto,  con  il
quale,  in  conformita'  dell'impianto   normativo   e   dell'assetto
territoriale delineati dal decreto ministeriale 7  marzo  2014,  sono
stati istituiti gli uffici del Giudice di  pace  di  Barra  e  Ostia,
rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione  della  data
di inizio del relativo funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori
fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156,  sono
state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace  mantenuti
con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla  puntuale
ricognizione dell'assetto territoriale fissato per  la  giustizia  di
prossimita'; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con  cui  il  termine
previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto  legislativo  7  settembre
2012, n. 156, e' stato differito al 30  luglio  2015,  prevedendo  la
possibilita' per gli enti locali interessati, anche  consorziati  tra
loro, per le unioni di comuni nonche' per  le  comunita'  montane  di
chiedere il ripristino degli uffici del giudice  di  pace  soppressi,
indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo  provvedimento,
con competenza sui rispettivi territori; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n.  179,  con  cui  sono  stati
ripristinati gli uffici del giudice di pace  specificamente  indicati
nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, fissando per il  giorno  2
gennaio 2017 la data di inizio del relativo funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 20 dicembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304,  con  cui  e'  stato
previsto il differimento al 1° aprile 2017 della data di  inizio  del
funzionamento  degli  uffici  del  giudice  di   pace   ripristinati,
specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  marzo  2017,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale del  31  dicembre
2014, n. 76, con cui la data di inizio del funzionamento degli uffici
del giudice di pace ripristinati di Lungro, Nicotera, Ortona, Osimo e
San Sosti e' stata differita al 1° giugno 2017; 
  Vista la nota del  19  maggio  2017,  con  cui  il  presidente  del
Tribunale  di  Castrovillari   ha   rappresentato   il   venir   meno
dell'interesse del  Comune  di  Lungro  al  ripristino  del  relativo
ufficio del giudice di pace; 
  Vista la nota del  22  maggio  2017,  con  cui  il  presidente  del
Tribunale di Vibo Valentia ha confermato l'assoluta  inidoneita'  dei
locali   destinati   ad   ospitare   il   presidio   giudiziario    e
l'insussistenza   delle   condizioni    necessarie    per    l'inizio
dell'attivita' giudiziaria; 
  Vista la nota del  22  maggio  2017,  con  cui  il  presidente  del
Tribunale di Chieti ha comunicato che «la sede di Ortona non  risulta
ancora operativa», in tal modo  confermando  il  mancato  superamento
delle criticita' in precedenza riscontrate; 
  Ritenuto che la  volontaria  assunzione  degli  oneri  connessi  al
funzionamento ed alla erogazione  del  servizio  giustizia  da  parte
dell'ente richiedente il mantenimento o il ripristino costituisce  il
presupposto necessario affinche' si realizzi la  fattispecie  di  cui
all'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Rilevato che, in relazione  all'ufficio  del  Giudice  di  pace  di
Lungro, la rappresentata impossibilita' di assicurare  il  fabbisogno
di personale necessario a  garantire  l'attivita'  giudiziaria  e  di
sostenere gli oneri economici derivanti dalla erogazione del servizio
giudiziario da parte dell'ente locale richiedente si configura  quale
revoca espressa dell'istanza di ripristino; 
  Rilevato che, in relazione agli  uffici  del  Giudice  di  pace  di
Nicotera e di Ortona, l'inidoneita' dei locali destinati ad  ospitare
i  rispettivi  presidi  giudiziari  -  attestata  dai  presidenti  di
tribunale con le note innanzi  citate  -  non  consente  di  ritenere
superate le criticita' in  precedenza  riscontrate,  che  gia'  hanno
determinato  il  rinvio  dell'inizio  dell'attivita'   degli   uffici
medesimi, fissato per il 2 gennaio 2017, al 1° aprile e,  da  ultimo,
al 1° giugno 2017; 
  Valutato che l'approntamento delle sedi degli uffici del Giudice di
pace ripristinati di Nicotera e di Ortona rientra  nell'ambito  degli
oneri assunti dagli enti locali interessati con l'istanza  presentata
ai sensi dell'art. 2, comma  1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192,  positivamente  valutata  nella  fase  istruttoria  del
citato decreto ministeriale 27 maggio 2016; 
  Considerato che la mancata ottemperanza da parte degli enti  locali
interessati agli oneri connessi  alla  riattivazione  del  rispettivo
ufficio del giudice di pace comporta il venir meno  di  un  requisito
essenziale dell'istanza di ripristino del presidio giudiziario; 
  Ritenuto, pertanto, di dover escludere gli uffici  del  Giudice  di
pace di Lungro, di  Nicotera  e  di  Ortona  dall'elenco  delle  sedi
ripristinate con oneri a carico  degli  enti  locali,  specificamente
individuate dall'allegato 1 al decreto ministeriale 27  maggio  2016,
ristabilendo la vigenza delle  disposizioni  soppressive  emanate  in
attuazione della delega prevista dalla legge 14  settembre  2011,  n.
148; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli uffici del Giudice di pace  di  Lungro,  di  Nicotera  e  di
Ortona sono esclusi dall'elenco delle sedi ripristinate con  oneri  a
carico  degli  enti  locali,  ai  sensi  dell'art.  3   del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come  modificato  dall'art.  2,
comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. 
  2. Gli allegati 1 e 2  al  decreto  ministeriale  27  maggio  2016,
registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, nonche' l'allegato 1 al
decreto ministeriale 20 dicembre  2016,  registrato  alla  Corte  dei
conti il 28 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
30 dicembre 2016, n. 304, sono modificati nel senso e nei  limiti  di
quanto previsto dal comma 1.